Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2884
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ex artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorché sopraggiunga ad esso condono edilizio, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., con la conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito, senza che rilevi l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione.

Nel caso di azione di indebito arricchimento proposta dall'appaltatore che, a causa della nullità del contratto di appalto - in quanto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia e contrario, quindi, a norme imperative -, non abbia ricevuto, in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito, la locupletazione del committente non può essere esclusa in ragione della precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito, cioè della possibilità di provvedimenti autoritativi di demolizione dello stesso, dovendosi comunque tener conto dell'impiego che egli ne abbia eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità economiche così ricavatene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2884
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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