Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
Il contratto d'appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione è nullo e privo di effetti per illiceità dell'oggetto, derivante dalla violazione della norme imperative delle leggi urbanistiche che impongono il previo rilascio della licenza o della concessione come condizione di legittimità dell'opera. Dalla nullità discende l'inesistenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9508 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EP RU, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso l'avvocato AUGUSTO SINAGRA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO ARTIGIANI TALAMELLO - C.A.T., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso l'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARTOLINI GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 474/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata l'08/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sabatini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Artigiano di Talamello notificò all'associato GR RU un decreto ingiuntivo di pagamento per la soma di lire 14.913.961 costituente la quota gravante sul GR del corrispettivo dovuto all'impresa NT che, su commissione dello stesso Consorzio ed in forza di contratto di appalto stipulato inter partes, aveva realizzato opere di urbanizzazione primaria.
Il GR propose opposizione al suddetto decreto ma il tribunale di Pesaro la rigettò. La Corte di Appello confermò la sentenza così motivando sul gravame del GR:
a) ritenne infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo osservando che la procura a margine del ricorso non risultava affetta da vizio tale da invalidare tale atto perché la procura stessa era stata conferita a due procuratori l'uno dei quali l'aveva autenticata mentre il ricorso era stato sottoscritto dall'altro abilitato alla rappresentanza dinanzi all'adito tribunale;
b) ritenne ancora che alla decisione sul gravame non fosse di ostacolo la pendenza di un procedimento contenzioso amministrativo attivato dal GR per l'annullamento della concessione edilizia rilasciata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e conseguentemente rigettò l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.;
c) giudicò infondato nel merito il gravame stesso osservando che il Consorzio era legittimato alla pretesa di pagamento in quanto committente dell'appalto e in forza dell'art. 6 dello statuto consortile (che obbligava ogni associato a sostenere la quota di spesa relativa alle opere tutte previste dal piano di lottizzazione), senza che avesse rilievo, quale prova di un rapporto diretto tra i consorziati e l'appaltatore, la circostanza che le fatture erano state emesse da questo intestate ai primi;
ed ancora, che ogni questione inerente all'obbligazione ricadente in capo al GR restava assorbita dalla promessa di adempimento risultante dal verbale in data 16.02.1984 e avente l'efficacia stabilita dall'art.1988 c.c. ad onta della mancata sottoscrizione personale da parte del
GR - verbale che manteneva tutta la sua validità in conseguenza del rigetto, con sentenza passata in giudicato, della proposta querela di falso - che anzi, essendo la promessa di pagamento titolata, per l'enunciazione del negozio cui si riferiva, e per di più rivolta alla controparte, essa integrava una confessione stragiudiziale avente gli effetti di cui all'art. 2735 c.c. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GR.
Resiste l'intimato Consorzio costituitosi con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. per il difetto di jus postulandi territoriale da parte del procuratore che aveva autenticato la sottoscrizione in calce alla procura.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione alla pendenza del giudizio amministrativo proposto per l'annullamento della concessione edilizia avente ad oggetto la costruzione della strada cui il preteso pagamento della quota ineriva;
difetto di motivazione, per la mancata valutazione, sempre ai fini della richiesta sospensione del giudizio, della proposta domanda (riconvenzionale) di risarcimento del danno, sotto il profilo della correlazione del vantato diritto al risarcimento con l'illegittimità urbanistica dell'opera realizzata dal Consorzio;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché insufficiente ed illogica motivazione sul punto decisivo della legittimazione del Consorzio alla pretesa fatta valere nei confronti di esso GR.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della dedotta inesistenza del credito del Consorzio, per ragioni prospettate alla Corte di Appello e da questa non disaminate.
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2702, 2703 c.c. nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sul punto decisivo della inefficacia del verbale di assemblea del 16.02.1984 in quanto non sottoscritto da esso GR ed altresi per il difetto di prova circa il passaggio in giudicato della sentenza emessa in grado di appello sulla impugnazione di falso;
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c.;
insufficiente ed illogica motivazione sul punto decisivo dei limiti di eventuale efficacia del suddetto verbale (al più semplice impegno ad effettuare un pagamento).
La prima di tali censure è infondata, alla stregua del principio di diritto secondo il quale "la nullità della certificazione di autenticità della procura, perché eseguita da procuratore esercente extra districtum non determina alcuna invalidità dell'atto allorché la procura stessa sia stata conferita anche ad altro avvocato esercente nel distretto e questi - come nel caso di specie - abbia sottoscritto l'atto stesso, nella cui epigrafe sia richiamata la procura a margine;
ciò perché, in tale ipotesi, il difensore abilitato, con la sottoscrizione dell'atto al quale è incorporata la procura. certifica altresì l'autenticità della firma di colui che risulta avere conferito la procura medesima" (Cass. 1992 n. 9671). Da tale principio non si è discostata la Corte di merito, nel caso di specie, che proprio alla sottoscrizione del ricorso da parte del procuratore abilitato essa ha fatto riferimento per escludere l'invalidità del ricorso stesso.
Fondato è il secondo motivo, nei limiti qui di seguito precisati.
Non è dubbio che il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia priva di licenza o della concessione sia nullo e privo di effetti per illiceità dell'oggetto derivante dalla violazione di norme imperative (le norme delle leggi urbanistiche che impongono il previo rilascio della licenza o concessione edilizia o la conformità di questa alle norme stesse come condizioni per la legittimità dell'opera); che da tale nullità discenda poi l'inesistenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito è altrettanto indubbio alla stregua degli effetti della nullità ex art. 1346 e 1418 c.c. (v. Cass. 1994 n. 2035, 1990 n. 7743 ed altre conformi). È dunque innegabile che tra il giudizio amministrativo che abbia ad oggetto la legittimità della concessione edilizia relativa ad un'opera per la realizzazione della quale sia stato stipulato un contratto di appalto e l'altro giudizio nel quale si controverte in ordine al corrispettivo dell'appalto, in via diretta tra il committente e l'appaltatore o anche in via di rivalsa tra il committente ed altri soggetti obbligati, sussista un rapporto di pregiudizialità logico - giuridica in astratto valutabile ai fini della sospensione del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c.. E tuttavia, l'apprezzamento, in concreto e nel caso specifico, del ricorrere o meno di tale rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice del merito e la valutazione che questi ne faccia si sottrae al sindacato di legittimità - salvo il limite della correttezza e congruità della motivazione (giurisprudenza costante di questa corte: v., ex multis, Cass. 1997 n. 10182; 1994 n. 3354) - pur se l'apprezzamento stesso, proprio per la natura (logico - giuridica) del rapporto di pregiudizialità valutabile ai fini della sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non può non essere condotto alla stregua di norme e di criteri giuridici. Da ciò discende che la decisione di negare la sospensione del processo conseguente all'apprezzamento negativo che il giudice del merito abbia fatto circa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità non può essere censurata in questa sede di legittimità con il mezzo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., ovverosia sotto il profilo della violazione e/o della falsa applicazione della norma di cui all'art. 295 c.p.c.; e conseguentemente ne deriva che la censura in questi termini proposta dal ricorrente GR, in ordine mancato apprezzamento del rapporto pregiudiziale tra l'indicato giudizio (che assumeva di aver promosso dinanzi al competente tribunale amministrativo) di impugnazione per illegittimità della concessione edilizia e la fondatezza nel merito della pretesa del Consorzio di richiedergli la quota del corrispettivo dell'appalto su di lui ricadente, non può trovare ingresso.
Fondato appare invece il motivo in esame in quella parte che denunzia la mancata valutazione (omessa motivazione sul punto) dell'incidenza - ai fini del possibile rilievo del suddetto rapporto pregiudiziale tra le due causa - della pretesa risarcitoria avanzata dallo stesso GR in via riconvenzionale e fondata sull'avvenuta realizzazione, da parte del Consorzio, di opere urbanistiche illegittime e ricadenti, con effetti lesivi, sul suo diritto, in termini di danneggiamento del lotto di terreno a lui assegnato e di deprezzamento dello stesso.
Il motivo va dunque accolto in detta parte e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame al giudice indicato nel dispositivo - senza che dalla ritenuta inammissibilità della censura di violazione dell'art. 295 c.p.c. derivino limitazioni al suo apprezzamento circa il rapporto tra le due cause.
Resta evidentemente assorbita la disamina degli altri motivi di ricorso.
Lo stesso giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999