Sentenza 3 agosto 2002
Massime • 1
In tema di condanna generica al risarcimento del danno, che integra soltanto un accertamento della potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli, nel giudizio di liquidazione devono essere accertati non solo la misura ma anche l'effettiva esistenza del danno, sicché - al di fuori dell'ipotesi in cui il giudice non si sia limitato ad accertare la potenzialità del danno ma ne abbia in concreto accertato l'esistenza - il giudicato formatosi sull'"an debeatur" non preclude in sede di determinazione del risarcimento il rigetto della domanda, ove il giudice accerti l'inesistenza del danno. (Nella specie, in tema di inadempimento all'obbligo di stipulare l'atto pubblico di trasferimento del fondo ceduto e del conseguente danno prospettato dall'acquirente, con riferimento all'impossibilità di realizzare l'intervento edificatorio per il sopravvenire nel frattempo di strumenti urbanistici più restrittivi, la S.C., nell'escludere che la condanna generica al risarcimento potesse avere efficacia di giudicato in ordine all'effettiva esistenza del danno, ha confermato la decisione dei giudici di appello che, in sede di liquidazione, avevano rigettato la domanda, avendo accertato che l'intervento edificatorio richiesto dall'acquirente costituiva una lottizzazione abusiva e perciò non poteva comunque essere realizzato.
Commentario • 1
- 1. Condanna generica al risarcimento del danno: il giudizio di liquidazioneRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 31 agosto 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11651 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ENNIO MARONE - Consigliere -
Dott. AN SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE GO AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI MONSERRATO 25, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DELLI SANTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE GO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SEPE, difeso dagli avvocati FERDINANDO MAZZARELLA, SALVATORE SANGIORGI PARATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 835/00 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione 2^ Civile, emessa il 14/07/00 e depositata il 04/10/00 (R.G. 964/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito l'Avvocato Riccardo DELLI SANTI;
udito l'Avvocato Paratore SANGIORGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 20.6.1980 De OR NS conveniva davanti al tribunale di Palermo il fratello De OR AN, assumendo che al fine di transigere ogni questione relativa all'integrazione della legittima del comune genitore, con scrittura del 16.6.1978, il fratello AN le aveva trasferito la proprietà del fondo Borsellino, esteso ha 5,5 in Palermo;
che successivamente il fratello aveva rifiutato di effettuare l'atto pubblico di trasferimento. Chiedeva, quindi l'attrice che venisse accertato l'intervenuto trasferimento, oltre alla condanna del convenuto fratello al risarcimento dei danni.
Con sentenza non definitiva del 9.10.1982, il tribunale dichiarò trasferita a favore dell'attrice la proprietà del fondo Borsellino e condannò il convenuto al risarcimento dei danni, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, che successivamente veniva sospeso in attesa della definizione del giudizio sulle impugnazioni.
Esaurite le impugnazioni, la causa veniva riassunta nel 1993. Il tribunale di Palermo, con sentenza del 15.5.1999, condannava il convenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice nella misura di L. 418 milioni.
Proponeva appello il convenuto. resisteva l'attrice. La corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 4.10.2000, rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Riteneva la corte di merito che la sentenza non definitiva, passata in giudicato, atteneva solo ad una condanna generica di risarcimento del danno;
che dovevasi, quindi, in questo giudizio accertare l'effettiva sussistenza del danno;
che, nella fattispecie, il danno prospettato dall'attrice consisteva nell'impossibilità di realizzare 16 villette, già assentite dalla commissione edilizia, in quanto, stante il mancato trasferimento per atto pubblico del diritto di proprietà sul fondo Borsellino da parte del convenuto con conseguente necessità di adire il tribunale, essendo nelle more entrata in vigore la l.r. n. 71/1978, era stato ridotto l'indice di fabbricabilità in questa zona destinata a verde agricolo da 0,20 mc/mq a 0,03 mc/mq; che tale intervento edilizio costituiva una lottizzazione abusiva, per cui la concessione edilizia, in assenza di una lottizzazione autorizzata non poteva essere rilasciata;
che, quindi, essendo solo questo il danno prospettato, doveva affermarsene l'inesistenza in concreto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice, che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso il convenuto.
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente nella discussione orale, per non essere stato sottoscritto il mandato, risultante nella copia notificata del ricorso, in quanto lo stesso, apposto in calce all'originale del ricorso, risulta regolarmente sottoscritto, mentre non è necessario che la copia del ricorso notificata contenga anche la copia del mandato, essendo sufficiente che indichi, con quale atto detto mandato sia stato rilasciato.
Quanto alle eccezioni in tema di regolarità di notifica del ricorso, esse sono superate dalla costituzione del resistente.
1.2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 2909 c.c. nonché dell'art. 324 c.p.c..
Secondo la ricorrente con "la sentenza parziale del tribunale di Palermo del 21.5.1982, confermata dalla sentenza della Corte di appello e da quella della Cassazione" si era accertata definitivamente la responsabilità del convenuto per il mancato trasferimento entro il 16.9.1978 ed il giudizio doveva proseguire davanti al tribunale esclusivamente per determinare l'entità del danno cagionato ad essa attrice, mentre erratamente la sentenza impugnata aveva travalicato i limiti del giudicato pronunciandosi sulla legittimità del progetto dell'attrice, questione che attiene all'an debeatur, coperta dal giudicato. Il giudice di appello, secondo la ricorrente, ha aderito ad una tesi già proposta dal convenuto in Cassazione (illegittimità dell'intervento edilizio) e da questa disattesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. Secondo la ricorrente il convenuto non aveva richiesto di pronunciarsi nuovamente sull'an debeatur del danno, che era stato già definito con la precedente sentenza passata in giudicato sul punto, mentre, così operando la corte di appello aveva ampliato il thema decidendum, pur in assenza di richiesta delle parti.
3. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Rileva preliminarmente questa Corte che, sul punto del risarcimento del danno la sentenza del tribunale di Palermo del 21.5.1982, integra una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno. Tale, infatti, è stata ritenuta sia dalla Corte di appello di Palermo, in sede di impugnazione di quella sentenza (penultima pagina della sentenza n. 57/1990), sia da questa Corte Suprema, con sentenza n. 8381 del 1992 (pag. 7 e segg.). In ogni caso, anche a voler ritenere che, quando il giudizio sull'"an" si è svolto separatamente dal giudizio sul "quantum", la sentenza di condanna generica costituisce giudicato esterno rispetto al giudizio di liquidazione del danno (Cass. civ., sez. un., 3 agosto 1993, n. 8545), detto giudicato può essere rilevato ed interpretato anche dalla Suprema Corte nel successivo giudizio sulla liquidazione del quantum, stanti i principi affermati in tema di giudicato esterno dalle S.U. di questa Corte con sentenza 25.5.2001, n. 226. Nella fattispecie, il giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 8381/1992, sul punto del risarcimento del danno, costituiva esclusivamente un giudizio di condanna generica al risarcimento del danno, e, pur rilevandosi che i danni consistevano nella minore edificabilità dell'area ceduta all'attrice dal fratello, si affermava, in conformità della natura e funzione della sentenza, che sarebbe "spettato all'attrice provare nel successivo giudizio di liquidazione dei danni la concreta sussistenza di questi" (sentenza di appello n. 57/1990, penultima pagina). Questa Corte ha rilevato, con la sentenza n. 8381/1992, che il giudice di merito si era pronunziato sulla sussistenza di "una ragione di danni in favore di De OR NS in relazione ad un comportamento del De OR AN eziologicamente connesso ai danni stessi". Tanto integra la struttura di una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni.
4.1. Osserva questa Corte che, per costante giurisprudenza, la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno integra solo un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura, ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronunzia non osta a che sul giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti prodotto (Cass. 30.7.2001, n. 10384; Cass. 23.5.2001, n. 6690; Cass. 1.8.2001, n. 10482), senza che ciò costituisca violazione del giudicato sull'an debeatur (Cass. 22.11.2000, n. 15066; Cass. 7.2.1998, n. 1298; Cass. 3.12.1997, n. 12257).
4.2. Tale principio trova applicazione non solo nell'ipotesi, specificamente prevista dall'art. 278 c.p.c., in cui risultando accertata la sussistenza di un diritto, ma essendo controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice su istanza di parte, si limiti a pronunciare con sentenza non definitiva, la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione, ma altresì nel caso in cui l'attore proponga ab origine domanda limitata alla sola condanna generica, riservando a separato giudizio la domanda di determinazione della prestazione dovuta.
La condanna generica, quindi, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento di un comportamento almeno colposo imputabile al debitore (salve le ipotesi di cd. responsabilità oggettiva), non altrimenti giustificato dall'ordinamento, della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso, dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno astretto da rapporto eziologico con il fatto illecito.
4.3.Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ogni eventuale ulteriore affermazione in merito contenuta nella motivazione della sentenza - ed in particolare quella relativa alla concreta sussistenza ed all'entità del danno - in quanto non funzionale alla pronuncia, non può attingere, con riferimento a quel determinato dispositivo, alla dignità di giudicato (Cass. 26.2.1998,n. 2127;
Cass. 8.11.1994, n. 9261).
4.4. Solo qualora il giudice, per quanto richiesto unicamente di una condanna generica, non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico, ma abbia accertato in concreto e statuito sull'esistenza di detto danno, e questa statuizione sul punto non risulti impugnata per ultrapetizione, valgono i principi del giudicato anche in merito all'accertata esistenza in concreto del danno (Cass. 11.1.2001, n. 329; Cass. 18.1.2000, n. 495).
5.1. Nella fattispecie, come sopra si è detto, dalla sentenza di appello n. 57 del 1990, emerge chiaramente che il giudice di merito ha ritenuto irrilevante ai fini della pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno ogni dimostrazione da parte dell'attrice dell'assunto danno, poiché solo nel successivo giudizio di liquidazione dei danni occorreva dimostrare la concreta sussistenza degli stessi. Tanto è stato ritenuto esente da vizi giuridici dalla successiva sentenza della S.C. n. 8381/1992.
Ne consegue, anzitutto, che nella fattispecie non sussiste la lamentata violazione del giudicato, assunta dall'attuale ricorrente, poiché con la sentenza non definitiva di condanna generica si era statuito, appunto, sulla sola potenzialità dannosa dell'inadempimento del convenuto.
5.2. Da ciò consegue, altresì, che non sussiste neppure la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, dovendosi accertare in questo giudizio sul quantum, anzitutto l'effettiva esistenza del danno, compete al creditore provare detta esistenza del danno, salvo che il convenuto sul punto non faccia espresse ammissioni. Inoltre il danno che va accertato è quello prospettato dal creditore, che si assume danneggiato, e non altre possibili forme di danno, non prospettate nel giudizio sul quantum.
L'errore in cui incorre la ricorrente è, in buona sostanza, quello di ritenere che essendo intervenuta una sentenza di condanna generica sull'an del danno, l'esistenza dello stesso fosse ormai accertata anche in concreto, per cui potesse in questo giudizio farsi solo questione sull'entità dello stesso danno, ai fini della liquidazione, ma non più sull'esistenza dello stesso. Tanto, come si è visto, non è conforme all'orientamento costante di questa Corte, e di gran parte della dottrina, per cui, avendo la sentenza impugnata escluso l'esistenza in concreto del danno, non ha effettuato alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.. 6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 363 n. 3 c.p.c. in relazione alle norme del P.R.G. di Palermo ed alla legislazione urbanistica nonché violazione dell'art. 360 n. 5 per illogicità e carenza di motivazione.
Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 28 delle NTA del P.R.G. di Palermo, ha ritenuto che non potessero essere realizzate le 16 villette, la cui domanda aveva già avuto parere favorevole della Commissione edilizia di Palermo;
che non vi era necessità di lottizzazione attesa la prossimità della zona a quella urbanizzata;
che, a norma dell'art. 2 della l.r. 37/1985, la necessità di lottizzazione era relativa solo alle zone diverse da quelle destinate a "verde agricolo", come nella fattispecie;
che la non necessità di lottizzazione emergeva anche dalle affermazioni del c.t.u.; che tanto risultava anche da un'interpretazione autentica dell'art. 6 della l.r. 37/1985 effettuata dall'assessorato all'urbanistica; che, conseguentemente, era errata la previsione della sentenza impugnata, secondo cui l'amministrazione comunale avrebbe negato la concessione edilizia, per mancanza di lottizzazione.
Infine ritiene la ricorrente che, quanto meno, doveva essergli riconosciuto il danno per la riduzione di volumetria realizzabile in zona destinata a verde agricolo, ridotta dall'art. 2 l. n. 71/1978 dallo 0,20 mc/mq a 0,03 mc/mq.
7.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia in parte infondato ed in parte inammissibile.
Osserva questa Corte che il giudice di merito ha ritenuto che la realizzazione di 16 villette, posti su altrettanti lotti, costituisse un intervento lottizzatorio del terreno in questione, il quale in assenza di un piano di lottizzazione, risultava abusivo, in quanto la zona era destinata dal p.r.g. di Palermo a "verde agricolo".
7.2. Ciò è esatto, in quanto la lottizzazione abusiva è la predisposizione, in contrasto con gli strumenti urbanistici del comune, di una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione dell'area o zona considerata;
essa si realizza tanto attraverso il compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione di singoli lotti fabbricabili, quanto mediante l'esplicazione di attività materiali, quali la costruzione di edifici o la realizzazione di opere di urbanizzazione (Cass. pen. sez. 2^, 28 ottobre 1992, Urtis). Ne consegue che, avendo la sentenza impugnata accertato che l'intervento edilizio che l'attrice si proponeva di fare era costituito dalla realizzazione di 16 villette, non finalizzate ad esigenze agricole, su altrettanti lotti, in zona costituente secondo lo strumento urbanistico, "verde agricolo", non è ne' errata in diritto ne' viziata la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto detto intervento una lottizzazione abusiva.
7.3. Correttamente, altresì, la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse irrilevante, ai fini della lottizzazione abusiva, che la commissione edilizia di Palermo avesse espresso parere favorevole alla costruzione delle 16 villette.
Infatti il piano di lottizzazione e la licenza edilizia singola con l'impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria sono fattispecie distinte sia per presupposti che per contenuto, in quanto la convenzione di lottizzazione prevede anche l'accollo di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, sicché l'impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria non può surrogare la mancanza di un piano di lottizzazione, poiché l'urbanizzazione dei terreni deve essere programmata per zona e non avvenire in occasione dell'edificazione dei singoli lotti. Perciò costituisce lottizzazione abusiva anche la nuova utilizzazione del terreno a scopo di insediamento residenziale pur se sia domandata una sola concessione edilizia ovvero siano rilasciate una pluralità di concessioni nella zona interessata dal nuovo insediamento (Cass. pen., sez. 3^, 26 gennaio 1998, n. 302). Ne consegue che, avendo la sentenza impugnata ritenuto che l'intervento edificatorio richiesto dall'attrice costituisse lottizzazione abusiva (e quindi illecito penale ed amministrativo) correttamente ha ritenuto che la mancata realizzazione di detto intervento non poteva integrare danno risarcibile da parte del convenuto.
8.1. Neppure fondata è la censura secondo cui dalle norme di attuazione del p.r.g. di Palermo risultava che la lottizzazione era prevista per altre zone, quali le zone di espansione, e non per quelle destinate a verde agricolo.
Infatti la mancata previsione della necessità di un piano di lottizzazione per le zone a verde agricolo, lungi dal ritenere che in dette zone siano possibili interventi lottizzatori (materiali o cartolari in assenza di apposita convenzione lottizzatoria) significa solo che dette forme di intervento non sono possibili, stante la particolare destinazione della zona, neppure in presenza di un piano di lottizzazione (il che, prima ancora che conforme alla legge, è conforme alla logica, in quanto sarebbe intimamente contraddittorio con la previsione della destinazione a verde agricolo della zona,).
8.2. Inammissibili sono le censure secondo cui nella fattispecie non sarebbe stata necessaria una lottizzazione, essendo la zona vicina a zona dotata di urbanizzazione primaria, secondo quanto risulterebbe dalla c.t.u., e giusta l'interpretazione autentica dell'assessorato all'urbanistica dell'art. 6 della l.r. n. 37/1985.
Infatti, a parte ogni rilievo sulla non condivisibilità dell'assunto che la sola vicinanza di una zona ad altra dotata di urbanizzazione primaria, escluda di per sè la necessità di piano di lottizzazione per la prima, e dell'assunto che l'assessorato all'urbanistica possa effettuare interpretazioni autentiche di norme, per quanto urbanistiche, va osservato che la censura sotto questo profilo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo riportato nello stesso ne' la parte della consulenza tecnica ne' il provvedimento dell'assessorato, cui si fa riferimento.
9.1. Neppure può essere accolta la censura secondo cui, in ogni caso, erratamente è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno pari alla differenza di valore del terreno, per effetto della diminuzione dell'indice di volumetria realizzabile, tra il momento in cui il convenuto doveva adempiere e quindi trasferirle con atto pubblico la proprietà del terreno, ed il momento in cui detto trasferimento fu effettuato.
Infatti la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto che l'unico profilo di danno prospettato dall'attrice era esclusivamente quello di non aver potuto effettuare l'intervento edilizio diretto nei modi suddetti.
Avendo escluso la risarcibilità di detto danno, la sentenza impugnata non poteva accogliere la domanda di risarcimento del danno sotto altri profili, che ha ritenuto non prospettati dall'attrice.
9.2. Che se poi l'attrice avesse effettivamente prospettato altre voci di danno (diverse da quelle conseguenti alla non realizzazione delle 16 villette), e segnatamente avesse avanzato la richiesta di condanna al risarcimento del danno per diminuito valore commerciale del terreno (a parte il merito della questione), come sembra sostenersi a pag. 18 del ricorso nell'ultima parte del presente motivo, non essendosi sul punto pronunziato il giudice di appello, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza in questione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., mentre nella fattispecie la sentenza risulta impugnata a norma dell'art. 360 n. 3 per violazione del P.R.G. e della legge urbanistica, nonché per vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Infatti la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c.(nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665; Cass. S.U.14.1.1992,n. 369; Cass. 25.9.1996,n. 8468).
9.3. In ogni caso ai fini dell'ammissibilità della censura secondo cui erratamente il giudice di appello non avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno relativamente alla diminuzione di valore del terreno conseguente alla riduzione dell'indice di fabbricabilità, tenuto conto che il giudice di appello ha espressamente ritenuto che l'unico danno prospettato e di cui si chiedeva il risarcimento, era quello conseguente alla mancata realizzazione dell'intervento diretto suddetto (16 villette), la ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale atto o verbale di udienza era stata proposta la domanda di risarcimento del danno per riduzione del valore commerciale del terreno, indipendentemente dall'intervento lottizzatorio suddetto.
Non essendo ciò stato specificato dalla ricorrente, la censura, anche sotto questo profilo, risulta inammissibile.
9.4. Infatti ritiene questa Corte che il principio dell'autosufficienza del ricorso trovi applicazione anche allorché il ricorrente per Cassazione lamenti un'omessa pronuncia relativa ad una domanda o ad un'eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda o eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e quindi della decisività della questione, offrendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (cfr. per ipotesi similari, Cass. 24 marzo 1999, n. 2773;
Cass. 20.3.1999, n. 2618; Cass. 29 settembre 1998, n. 9711). In mancanza la censura si risolve in un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che mira ad assicurare che detto atto consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366 n. 4 e 342, 1 c. c.p.c.).
È vero che il vizio di omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un error in procedendo, in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti (Cass. 25 settembre 1996, n. 8468; Cass. 10 gennaio 1996, n. 103). Sennonché, fermo questo potere-dovere di riesame degli atti processuali, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare "dove" dette istanze e deduzioni vadano esaminate;
non va infatti confuso il dovere di "riesame del fatto processuale" con quello della "ricerca dello stesso", salvo che non si tratti di "fatti" rilevabili d'ufficio (ed il vizio di omessa pronuncia, non può essere rilevato d'ufficio, Cass. 21.8.1985,n. 4451). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2002