Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un'accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10384 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IM GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GI TARANTO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati GUIDO ALBERTO SCOPONI, ANDREA SCOPONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ULSS PESCARA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01058/00 proposto da:
ULSS PESCARA, in persona del Commissario Liquidatore Dott. Antonino Fabbrocino, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MEOLA, difeso dall'avvocato TOMMASO ROSARIO CIAMPOLI con studio in 65100 PESCARA VIA MILANO 10, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IM GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 351/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa l'01/06/99 e depositata il 30/08/99 (R.G. 736/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Guido Alberto SCOPONI e Giuseppe TARANTO;
udito l'Avvocato Tommaso Rosario CIAMPOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22/3/1989 GI IM conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara la locale U.L.S.S. chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla detenzione senza titolo dell'immobile sito in Pescara, Viale Bovio n. 414, a seguito della sentenza del medesimo Tribunale del 13 febbraio 1984 con la quale era stata dichiarata cessata al 31/8/1981 la locazione dell'immobile stesso e condannata in via generica la U.L.S.S. al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva assumendo che la somma dovuta per il periodo in cui il rapporto di locazione era proseguito di fatto doveva essere ragguagliata al canone di locazione dovuto alla data del 31/8/1981.
In esito all'istruzione probatoria il Tribunale, con sentenza 31/7/1993, rigettava la domanda. L'appello proposto dall'IM ed al quale aveva resistito la U.L.S.S. era rigettato dalla Corte aquilana, con sentenza 30 agosto 1999, compensando le spese del grado e ribadendo che l'appellante non aveva fornito la prova rigorosa del maggior danno e che alla conseguente statuizione negativa non era di ostacolo il giudicato esterno formatosi sulla pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni.
Ha proposto ricorso per cassazione l'IM, affidato a due motivi. Ha resistito la U.L.S.S. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sulla base anch'esso di due mezzi, in punto spese di primo e secondo grado. Ambedue le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale. Con il primo motivo l'IM, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli arti. 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché (implicitamente) il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il giudice di appello, rigettando la sua domanda risarcitoria, abbia violato il c.d. giudicato esterno di cui alla sentenza 13/2/84, con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato la U.L.S.S. al risarcimento dei danni in via generica per la detenzione abusiva successiva alla scadenza del contratto. La censura non ha pregio. Il suddetto giudice, infatti, ha motivato la sua statuizione negativa affermando che la condanna generica al risarcimento dei danni non impedisce che nel separato giudizio sul quantum la domanda possa essere rigettata ove non venga acquisita "la prova dell'esistenza in concreto del danno patito". Così pronunciando, la Corte aquilana si è uniformata al principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli, a prescindere dalla misura, ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti verificato (Cass. sez. un. 3 agosto 1993 n. 8545). Il primo mezzo va, pertanto, rigettato.
Nè sorte migliore spetta al secondo motivo con cui l'IM, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. anche sotto il profilo del vizio motivazionale su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il giudice del gravame, rigettando la sua domanda risarcitoria, non abbia rilevato che si trattava di danni per occupazione abusiva, cosicché la U.L.S.S. non poteva beneficiare ne' delle "limitazioni di carattere risarcitorio dell'art. 1591 c.c., ne' delle agevolazioni della sopravvenuta legislazione in materia locatizia".
Neppure questa doglianza coglie nel segno. Premesso che la norma di cui all'art. 1591 cit. concerne proprio il risarcimento del danno per ritardata restituzione della cosa locata e la relativa responsabilità ha per costante giurisprudenza natura contrattuale, è agevole osservare che il richiamo all'art. 2 d.l. n. 393 del 1987 conv. in L. n. 478 del 1987 siccome applicabile anche ai contratti già scaduti (Cass. 2 agosto 1997 n. 7172), costituisce "una motivazione ad abundantiam" delle sentenze di merito, mentre decisivo risulta il rilievo che l'IM non ha fornito 1a prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione". Rilievo in puntuale sintonia con il principio secondo cui il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato (art. 1591 c.c.), scaturendo da una fonte di responsabilità "ex contractu", va rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal locatore medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità della ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzazione, onde far emergere il verificarsi di una lesione effettiva, nel patrimonio del locatore, ravvisabile nella circostanza del non averlo potuto locare o alienare a condizioni vantaggiose, e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione (Cass. 4 giugno 1997 n. 4968 ex plurimis). Concludendo, il ricorso principale va rigettato.
Ricorso incidentale Con il primo motivo la U.L.S.S., denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta l'omessa pronuncia sull'appello incidentale con il quale aveva contestato l'integrale compensazione delle spese pronunciata dal primo giudice. La censura è fondata. La doglianza era stata proposta con la comparsa di costituzione in appello e ribadita in sede conclusionale, come risulta dalle stesse premesse della sentenza impugnata. Ma la Corte aquilana ha omesso qualsiasi pronuncia al riguardo, non potendosi certo ravvisare un implicito rigetto nella pronuncia di ulteriore compensazione anche delle spese di secondo grado. Il primo motivo va, pertanto, accolto.
Con il successivo mezzo la U.L.S.S. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché l'omessa motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Questa censura non può essere accolta, ritenendo questa Corte di aderire all'orientamento tradizionale alla cui stregua il potere di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, è assolutamente discrezionale e si sottrae al sindacato di legittimità ove siano soddisfatte le due condizioni di non porre, neppure parzialmente, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa e di non fondare la pronuncia di compensazione su ragioni illogiche od erronee. Questa duplice condizione risulta soddisfatta nella specie ove si richiama la formula codicistica dei "giusti motivi" ed il motivo va respinto.
Concludendo, il ricorso principale viene rigettato in una con il secondo motivo del ricorso incidentale, di cui deve invece accogliersi il primo mezzo, con correlata cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa alla Corte di Appello a qua. Ai sensi dell'art. 385, 3^ co., c.p.c. si ritiene opportuno provvedere sulle spese di questo grado, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello de L'Aquila, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001