Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, grava sul ricorrente l'onere di verificare la sussistenza di tutte le condizioni di validità e di ammissibilità dell'atto di impugnazione, compreso l'affidamento materiale del documento al soggetto abilitato a riceverlo in vista del deposito presso la cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2010, n. 16911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16911 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/03/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1054
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 11337/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO MO, n. il 12 dicembre 1970;
avverso l'ordinanza 19 gennaio 2009 - Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l. - Con ordinanza in data 19 gennaio 2009, depositata in cancelleria l'11 febbraio 2009, la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di MO MO volte a ottenere la declaratoria di non irrevocabilità delle sentenze 15 aprile 2005 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi e 23 giugno 1998 del Tribunale di Roma. Lo stesso giudice rigettava altresì l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne indicate.
a. - Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione MO MO chiedendo l'annullamento per i seguenti profili:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente il giudice aveva ritenuto compiutamente notificati il decreto di citazione a giudizio in appello e l'estratto contumaciale atteso che il regime di semilibertà non consente al semilibero di poter svolgere le attività proprie di persona libera tra cui quella di frequentare il proprio precedente domicilio. L'ordinanza gravata era altresì carente di motivazione nel punto in cui faceva riferimento al contenuto dell'ordinanza applicativa della misura della semilibertà. Inoltre vi era alternatività tra la notifica della copia all'interessato e la notifica mediante consegna al funzionario e agente dell'istituto carcerario presso cui risultava assegnato il destinatario della misura, notifica quest'ultima che non è stata effettuata;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione ed erronea applicazione della norma penale (artt. 123 e 175 c.p.p.) in relazione alla irrevocabilità della sentenza 23 giugno 1998 del Tribunale di Roma. Il ricorso per Cassazione, nonostante fosse stato ritirato dal carabiniere addetto al controllo, non era stato inoltrato ne' alcun ufficiale di polizia giudiziaria si era presentato, una volta accertato che il carabiniere non era abilitato all'inoltro dell'atto di impugnazione, per la ricezione. Il ricorso non è stato presentato per forza maggiore sicché il ricorrente avrebbe dovuto essere rimesso in termini;
c) il giudice aveva poi erroneamente ritenuto di dover revocare la sospensione condizionale della pena non considerando che la successiva condanna (quella intervenuta con sentenza 5 novembre 2002 del Tribunale di Roma) non è stata pronunciata per un delitto anteriormente commesso al fatto di cui alla condanna della sentenza 23 giugno 1998 del Tribunale di Roma sia alla condanna stessa;
d) l'art. 168 c.p., comma 3, stabilisce che il giudice dell'esecuzione disponga la revoca discrezionalmente tenuto conto dell'indole del reato e della gravità del fatto e nulla sul punto è stato motivato;
c) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione.
Veniva depositata altresì memoria di replica con la quale erano approfondite le tematiche già esposte in ricorso. In particolare sul primo motivo veniva ribadito che per giurisprudenza costante della Suprema Corte qualora la notificazione non possa avvenire mediante consegna personale al destinatario l'atto, ai fini della validità della procedura, deve essere consegnato al Direttore dell'Istituto carcerario competente;
sul secondo motivo veniva rilevato che il MO non era tenuto a sapere che il soggetto cui aveva consegnato l'impugnazione ai sensi dell'art. 123 c.p.p., non essendo un ufficiale di polizia giudiziaria, non era abilitato al ritiro. Veniva infine presentata un'ulteriore memoria difensiva ove si insisteva nelle richieste precedenti.
OSSERVA IN DIRITTO
3, - Il ricorso destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - In relazione al primo motivo di gravame (erronea valutazione di regolarità degli atti indicati) si osserva che non risulta dagli atti del procedimento che il MO fosse, nelle more tra il primo e il secondo grado, in regime di semilibertà, ne' emerge con certezza che il giudicante fosse stato messo in grado di poter conoscere tale condizione. Tanto è vero che, dalla intestazione della sentenza di secondo grado, il ricorrente risulta formalmente libero. La notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore, non essendo stata possibile la notificazione del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale al domicilio eletto, deve pertanto ritenersi del tutto regolare.
3.1.1. - Giova peraltro qui rammentare che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, 'in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullita' assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, rv. 229539). Nel
caso in esame è certo che la notifica fu idonea a determinare la conoscenza effettiva della citazione da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario che lo legava al difensore cui l'atto fu consegnato. Ne consegue che l'adozione di un modello di notificazione diverso dalla prescritta consegna al domicilio effettivo, reale o dichiarato, può aver determinato tutt'al più una nullità a regime intermedio, non assoluto, della citazione per il giudizio di secondo grado e dell'estratto contumaciale e ciò comporta che detta nullità non possa essere più rilevata in fase esecutiva atteso il passaggio in giudicato della sentenza. 3.2. - Da respingersi è altresì il secondo motivo di gravame (violazione dell'art. 123 c.p.p. e restituzione in termini). Faceva carico al ricorrente di accertarsi se il soggetto cui aveva consegnato il ricorso per l'inoltro all'autorità giudiziaria, fosse munito o meno della qualità corrispondente, spettando per vero a chi eleva gravame verificare la sussistenza di tutte le condizioni di validità e ammissibilità dell'atto, compreso l'affidamento materiale del documento al soggetto abilitato a riceverlo, trattandosi per vero di atto personale non demandabile (se non a chi sia investito di un rapporto quantomeno fiduciario come potrebbe esserlo un difensore) che investe ogni fase dell'atto stesso, dal momento del suo confezionamento a quello del suo rilascio affinché espleti le funzioni (gravatorie) per cui è stato formato. Ne consegue che anche la richiesta di restituzione in termini per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere rigettato essendo stato il MO nelle condizioni, con la normale diligenza, di attivarsi efficacemente per la proposizione del gravame. 3.3. - Da rigettare è altresì il terzo motivo di gravame (revoca della sospensione condizionale della pena) posto che se è vero che la Corte ha erroneamente fatto riferimento all'art. 168 c.p.p., comma 1, n. 2 (avendo per contro dovuto richiamare il cit. articolo, comma
1, n. 1) è anche certo che il MO, successivamente alla sentenza del 23 giugno 1998 del Tribunale di Roma ha riportato, nel quinquennio successivo, almeno un'altra condanna quale quella per il reato commesso in S. Angelo dei Lombardi in data 13 luglio 2000 e per il quale ha riportato condanna a una pena superiore a due anni di reclusione.
3.4. - Da respingersi è anche il quarto motivo di ricorso (ritenuta discrezionalità della revoca). Il giudice dell'esecuzione ha per vero correttamente esplicitato che la revoca della sospensione condizionale della pena è intervenuta nella fattispecie in forza del rilievo che la pena sopravvenuta, cumulata alla precedente, precludeva la sospensione stessa ai sensi dell'art. 168 c.p.. Nessuna discrezionalità aveva pertanto il giudice al riguardo essendo la revoca obbligatoria ex lege. Sul punto il ricorrente non avanza alcuna doglianza, formulando per contro rilievi inconferenti e del tutto slegati dal tenore del provvedimento gravato. 3.5. - Infine privo di fondamento è l'ultimo motivo di gravame (attinente alla richiesta di continuazione ex 671 c.p.p.). Il Giudice dell'esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l'identità del disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. c.p. e che, del pari, è consolidata l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato;
è da ritenersi altresì consolidato il principio secondo cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell'assunto (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995; n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od all'analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali. Il provvedimento gravato ha evidenziato infatti da un lato una mera reiterazione della condotta in un arco temporale peraltro non ristretto e dall'altra la carenza di allegazione da parte dell'istante di elementi concreti da cui dedurre la medesimezza del disegno criminoso che è il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'istituto invocato. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010