Sentenza 21 maggio 2015
Massime • 1
L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 cod. proc. pen. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia in altro modo acquisito.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 21848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21848 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/05/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 727
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 5696/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA FI N. IL 10/06/1953;
avverso la sentenza n. 265/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 30/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Destro Carlo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Guaglianone Giuseppino che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2014 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Castrovillari del 6 ottobre 2010, che all'esito di rito abbreviato dichiarava RA FI colpevole dei reati di tentata concussione (capi sub a) e b) e di istigazione alla corruzione (capo sub e), condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di anno uno e mesi sei di reclusione, per essersi presentato al Sindaco del Comune di San Lorenzo del Vallo, Marranghello Luciano, come tenente della Guardia di Finanza, esercitando ripetute pressioni per indurlo a rilasciare, in favore del titolare di un esercizio commerciale, RU UI, destinatario di un'ordinanza di chiusura della relativa attività, le autorizzazioni amministrative necessarie alla riapertura del locale.
2. Il difensore del RA ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata pronuncia, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge in ordine all'art. 156 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 601 c.p.p., per essere stato il decreto di citazione in appello notificato nel mese di agosto 2014 alla moglie dell'imputato, mentre quest'ultimo, a partire dal 13 giugno 2014, si trovava ristretto per altri motivi presso il Carcere militare. L'imputato, di conseguenza, non ha avuto notizia del giudizio ed è rimasto contumace, senza potersi difendere.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del metus publicae autoritatis, avendo la Corte di merito erroneamente interpretato le dichiarazioni del Sindaco e dei vigili del Comune, avuto riguardo al fatto che il RA non aveva posto in essere alcuna pressione seria ed incisiva in grado di condizionarne l'operato.
Nè, peraltro, vi è stato abuso della qualità, poiché l'imputato era stato sospeso dal servizio e le eventuali pressioni non erano riferibili alla sua qualifica.
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 322 c.p., perché l'atto oggetto del mercimonio non rientrava affatto nelle competenze del Sindaco, il quale non era in grado di incidere sull'ufficio del commercio. La promessa o l'offerta, inoltre, devono avere un contenuto di vantaggio, che nel caso in esame non è stato correttamente individuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondato, con carattere assorbente rispetto alle residue doglianze difensive, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, atteso che la notifica del decreto di citazione in appello risulta essere stata effettuata a mani della moglie dell'imputato in data 20 agosto 2014, ossia in un periodo in cui quest'ultimo, come comprovato dal certificato di detenzione prodotto dalla difesa, si trovava ristretto per altra causa presso un Istituto penitenziario militare. Presso questo Istituto, infatti, egli era detenuto dal 13 giugno 2014, laddove sul frontespizio della sentenza egli figura libero e in stato contumaciale.
2. L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia in altro modo acquisito (da ultimo, v. Sez. 2, n. 43720 del 11/11/2010, dep. 10/12/2010, Rv. 248978; v., inoltre, Sez. 5, n. 8098 del 20/05/1998, dep. 08/07/1998, Rv. 211491).
La nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in appello travolge l'intero giudizio di secondo grado, imponendo la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2015