Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 21848
CASS
Sentenza 21 maggio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 cod. proc. pen. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia in altro modo acquisito.

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 21848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21848
Data del deposito : 21 maggio 2015

Testo completo