Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato detenuto si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale della quale l'imputato abbia in altro modo avuto notizie.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43720 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 3478
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 741/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS UC N. IL *30/07/1949*;
avverso la sentenza n. 6417/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/04/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato sub B), con rigetto nel resto;
Udita l'arringa del Difensore, Avv. Valenza Dino sostituto processuale dell'Avv. Valenza Stefano, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 04.01.2005, giudicava:
IS UC.
Perché imputato:
a)-del reato di ricettazione (art. 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2) del modulo di una patente di guida provento di furto in danno della motorizzazione civile di *Vercelli*;
b)-del reato di falso (artt. 477 e 482 c.p.) del modulo di patente di cui al capo a), apponendovi la propria fotografia ed il falso nome di \Z ES e per averne fatto uso;
in *Avellino lì 28.04.1999*;
al termine del giudizio lo condannava alla pena indicata in sentenza. L'imputato proponeva gravame avverso tale decisione ma la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 03.04.2006, respingeva i motivi e confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo.
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). 1)-Il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di 2^ grado osservando che , sebbene la Corte di appello fosse a conoscenza del suo stato di detenzione, durato dal 30.05.03 sino all'agosto 2006, aveva proceduto, ex art. 157 c.p.p., con notifica del decreto di citazione presso la sua abitazione ove non veniva ricevuto ne' ritirato da alcuno , sicché la notifica era stata poi irritualmente effettuata presso il difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4;
-il ricorrente lamenta che anche l'estratto contumaciale della sentenza emessa in data 03.04.06, veniva notificato presso l'abitazione, ove non veniva ritirato da alcuno e, quindi, notificato ex art. 161 c.p.p. al difensore che, però, non informava il cliente;
-il ricorrente era venuto a conoscenza della condanna in data 09.02.09 allorché gli era stato notificato il provvedimento di determinazione pena emesso dal PM di Avellino;
aveva proposto , nel luglio 2009, incidente di esecuzione ed il Tribunale di Avellino aveva disposto la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza;
-a seguito di tanto il prevenuto propone il presente ricorso per cassazione, con il quale chiede la nullità del giudizio e della sentenza di 2^ grado, attesa la dedotta nullità della citazione in appello;
2)-il ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata per illogicità della motivazione, avendo ritenuto la sua penale responsabilità per il reato di ricettazione, omettendo di motivare riguardo alle questioni sollevate con l'atto di appello, ripetute nei motivi di ricorso;
3)-il ricorrente eccepisce, infine, la prescrizione del reato alla luce della nuova formulazione dell'art. 157 c.p.p.. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si deve osservare che per l'imputazione di ricettazione non è ancora maturata la prescrizione del reato che, commesso in data *08.04.1999*, andrà a prescriversi in data 08.04.2014;
alla fattispecie si applica la legge previgente alla novella n. 251 del 05.12.05 perché a tale data era già intervenuta la sentenza di 1^ grado;
ne consegue, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10 (ritenuto legittimo, per quel che qui rileva, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 23.11.06), che al reato in questione si applica il termine prescrizionale massimo di anni 15 (anni 10+5). Diverso discorso deve farsi per il reato di falso, ascritto al capo B), per il quale potrà provvedere il Giudice del rinvio, come in appresso determinato.
Tanto premesso, occorre esaminare i motivi sulla dedotta nullità delle notifiche.
La nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello è stata già esaminata e decisa dal Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Avellino che, con ordinanza del 13.11.2009, ha disposto la rinnovazione dell'estratto contumaciale, consentendo la proposizione del presente ricorso.
Resta da esaminare la censura sulla nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello, per la cui decisione può utilizzarsi l'accertamento di ufficio compiuto dal predetto G.E. del Tribunale di Avellino, dott.ssa \Materazzo\ che, con la citata ordinanza, attesta che dall'esame degli atti è emerso documentalmente provato che il NT era detenuto sia durante il giudizio di l che durante quello di 2^ grado e che, effettivamente, non ha ricevuto notifica presso il carcere della citazione in appello, notifica che, invece, è stata effettuata presso il difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4;
Tale notifica è affetta da nullità per violazione del disposto dell'art. 156 c.p.p. che prevede , in via generale, l'obbligatorietà della notifica in carcere per l'imputato detenuto e che, al comma 4, estende tale procedura anche all'imputato detenuto per altra causa (come nella specie), purché tale condizione risulti dagli atti;
nella specie è agevole osservare che la condizione di detenuto per altra causa del NT risultava dal fascicolo di primo grado (vedi verbali di udienza) e, soprattutto, dalla intestazione della sentenza di 1^ grado, posta a base dell'appello, sicché la Corte territoriale non poteva ignorarla.
L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia in altro modo. Cassazione penale, sez. 5, 20 maggio 1998. n. 8098. La nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in appello, travolge l'intero giudizio di secondo grado, sicché corre l'obbligo di dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
La presente decisione è assorbente di tutti gli altri motivi proposti che andranno esaminati nella fase del merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010