Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43720
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

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Massime1

L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato detenuto si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale della quale l'imputato abbia in altro modo avuto notizie.

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43720
Data del deposito : 11 novembre 2010

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