Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9729 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU09 729 02 - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S COND ICIVILE POSIENIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 591/00 - Consiglierew ron. 26487 Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1959 Dott. Umberto GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 09/01/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA SOLE 24 OREdal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € SS A#5 LUG 200 1 ANPA SRL in liquidazione in persona del liquidatore IL CANCELLIERE DI UG, elettivamente domiciliata in ROMA 0.77 11500 LLERIA LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERO RUECA, che la difende unitamente agli avvocati MASSIMO ZORZOLI, LUIGI PALA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA ROSA ROSSA DI DI IL IE & C. SAS, in persona del socio accomandatario Graziella DI IL, domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180,2002 elettivamente 20 presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che la 20 -1- difende unitamente all'avvocato MARINA CIPOLLETTI, per procura speciale notarile del Dott. AVETA Marco, di SANREMO 11.2.00; controricorrente avverso la sentenza n. 4001/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 19/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Gualtiero RUECA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mario SANINO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Tribunale di Milano, con sentenza in data 9.2/19.4.1999, in parziale accoglimento della sentenza del Pretore della stessa città in data 19/30 4.1994. confermava l'ordinanza interdittale di reintegra emessa dallo stesso pretore a favore di La SA SA s.a.s. e nei confronti di ANPA s.r.l., regolando le spese. Eseguio uno sfratto a mezzo dell'Ufficiale giudiziario dei locali adibiti ad uso commerciale siti in Milano, corso Garibaldi 55, La SA SA s.a.s. chiedeva l'immediata reintegrazione nel possesso, concessa dal Pretore con ordinanza Osservava il Tribunale che l'accordo intervenuto tra PU (dante causa della Di Tillio) e l' Alpa s.r.l. del 28.11.91 costituivano una transazione, in cui La SA SA era formalmente estranea ma veniva riconosciuta come condurrice dei locali subentrata alla IP. му L'impegno assunto da PU di effettuare pagamenti dilazionati era considerato nei suoi termini e nell'effettività, rilevante ai fini del contratto transattivo senza peraltro costituire condizione sospensiva. Era invece prevista una forma di risoluzione di diritto (in caso di mancato pagamento), agli effetti dell'art. 1456 c.c.. In base ad una valutazione degli elementi processuali acquisiti, La SA SA era legittimata a proporre il ricorso in reintegra quale detentrice, in via autonoma e per interesse proprio, dei locali. L'efficacia del titolo era da ritenersi sospesa in conseguenza della transazione citata;
solo la risoluzione di essa sarebbe valsa a restituire efficacia al titolo stesso, ma essa non poteva prescindere da un accertamento giudiziale Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi FANPA s.r.l. in liquidazione;
resiste con controricorso La SA SA s a s. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 100 cpc, nonché 1168 e 2697, 1° comma, c.c. e 36 della legge n.392 del 1978 e ancora, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La doglianza si basa sul fatto che nella sentenza impugnata si è ritenuta la s.a.s La SA SA legittimata all'azione di spoglio quale detentrice qualificata dell'immobile senza che la stessa avesse dimostrato di essere му effettivamente titolare dell'azienda esercitata nel locale. Dalla documentazione in atti era infatti risultato che in data 25.9.1991 il Pretore aveva convalidato lo sfratto per morosità intimato dall'ANPA s.r.l. alla societa IP e che solo in data 10 ottobre 1991 quest'ultima aveva ceduto T'azienda a Graziella Di Tillio, mentre la costituzione della società La SA SA era avvenuta il successivo 21.10.1991. Ciò posto, il Tribunale non aveva fornito una valida motivazione circa la legittimazione de la SA SA, atteso che non sarebbe stata tale quella adottata, in cui si evidenzia unicamente che la Di Tillio aveva dotato la PU di una provvista per il هر moy by joi pagamento di canoni scaduti con i relativi interessi anche le conclusioni che si sono tratte circa la comunicazione, che sarebbe stata fatta a norma dell'art 36 della legge n.392 del 1978, della cessione del contratto di Jocazione La censura non è fondata, l'argomentazione svolta infatti tende unicamente a prospettare una diversa valutazione degli indizi attraverso cui la sentenza 2 impugnata ha, con argomentazione logica e scevra da vizi ermeneutici, dimostrato la legittimazione della s.a.s. La SA SA. leParimenti, nelle conclusioni raggiunte appaiono condivisibili considerazioni concernenti l'invio dall'ANPA s.r.l. alla s.a.s. La SA SA dell'avviso e fattura di pagamento di canoni, della richiesta dei dati del nuovo titolare del ristorante, tutte idonee a suffragare il convincimento, discrezionale ma basato su elementi idonei a dimostrarne la congruenza, che ha portato alla decisione adottata, unitamente alla pure evidenziata presenza dell'avv. Pala. legale dell'ANPA, in occasione dell'incontro a seguito del quale intervennero poi le scritture del 28.11.91. Va undmente ricordato al riguardo che il vizio denunciato non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato اسر dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, in quanto tanto rientra nel ricordato potere del giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (v. Cass. 19.12.1985, n.6505; Cass.28.11.1988, n.6380 e cfr. Cass & 11.1996, n.9744). Conseguentemente, tale motivo non può essere accolto. Con il secondo mezzo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 1965 e 1591 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo. Ci si basa sul fatto che la sentenza impugnata ha ravvisato un accordo transattivo nella corrispondenza intercorsa fra la PU e l'avv. Pala senza indicare quali concessioni la PU faceva alla odierna ricorrente;
sarebbe poi stata omessa ogni indagine sulla lite in corso tra le parti o da evitare. Ancora, la sentenza, affermando poi che il pagamento del corrispettivo per i canoni dal 20 febbraio al 19 maggio 1992 atteneva alla locazione a favore 3 della cessionaria di azienda, non avrebbe considerato che l'art. 1591 c.c. pone a carico del conduttore, quando è in mora nella restituzione dell'immobile, l'obbligo di pagare il canone corrispettivo convenuto. Il motivo. in parte connesso al precedente sotto il profilo del subingresso della sas La SA SA alla PU, accettato dall'ANPA s.r.l. e per quanto ne occupa va fatto riferimento alla motivazione di cui all'esame del primo motivo, per il resto si risolve unicamente in una diversa valutazione degli elementi di fatto che il Tribunale ha utilizzato, facendo primariamente leva sulle espressioni letterali della corrispondenza 28.11.91 per ritenere che, in pendenza della procedura di sfratto, sufficiente per configurare la res litigiosa, non ravvisata dall'ANPA, tale ultima società consentiva alla هر prosecuzione del rapporto locatizio. D'altro canto, le concessioni della IP erano consistite (come rilevato dal primo giudice) nell'offerta di importi superiori ai canoni scaduti e nell'implicita rinuncia ad opporsi all'esecuzione dello sfratto. Ancora, si era anche previsto il pagamento di rate non ancora scadute nonché l'apposizione di una clausola risolutiva. E pertanto perfettamente possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice nella sua argomentazione;
ciò comporta (cfr. Cass. 8.11.1996, n 9744) che non sussiste il vizio denunciato ove l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia difforme da quello preteso dalla parte. Anche tale motivo non merita pertanto accoglimento. Si lamenta inoltre (terzo motivo) violazione e falsa applicazione degli artt 1322 1353, 1362 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo Si evidenzia al riguardo che la sentenza impugnata, attraverso una interpretazione non letterale della pretesa transazione e senza svolgere una adeguata indagine sulla comune intenzione delle parti, avrebbe ravvisato una condizione risolutiva sul fatto che la procedura esecutiva sarebbe stata abbandonata se tutti i pagamenti fossero stati eseguiti, non considerando che non essendosi l'evento dedotto verificato, essa ricorrente aveva il diritto di procedere all'esecuzione per rilascio. Il monvo, in parte collegato a quello in precedenza esaminato siccome relativo anche in tal caso all'interpretazione degli accordi raggiunti tra TANPA srl e la PU è, così come è stato formulato, generico. Esso S infatti non indica le ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto interpretare diversamente detti accordi, limitandosi ad esprimere ed esporre delle convinzioni non basate su elementi di fatto in contrasto con quelli utilizzati dal giudice dell'appello. Anch'esso non può essere pertanto accolto. il quarto ed ultimo motivo lamenta omessa motivazione su un punto اس decisivo della controversia: il Tribunale, in conseguenza dell'erronea interpretazione data degli accordi intervenuti tra l'ANPA s.r.l. e la PU, non avrebbe potuto ritenere che si fosse realizzata l'ipotesi di uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario. Mancava infatti la legittimazione attiva della sas La SA SA ed era ancora valido il titolo esecutivo;
tanto era idoneo ad escludere che il titolo stesso fosse stato azionato in mala fede. E evidente che il motivo in esame è privo di autonomia;
per vero, e sotto diverso profilo, vengono riproposte le questioni esaminate nei precedenti motiva (e disattese) quali presupposti per dimostrare l'insussistenza dello spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario. Se. come ha ritenuto il Tribunale. era intercorsa tra le parti una transazione, era evidente che solo in esito alla risoluzione del contratto poteva essere oftenuto (ed eseguito) altro titolo esecutivo (cfr. Cass. 7.3.1997, n.2038). Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Quanto alle spese, va rilevato che il controricorso è tardivo in quanto la notifica del ricorso era stata effettuata il 30.12.1999 e quella del 5 controricorso il 28.2.2001. tenuto conto di tale dato, le spese stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 161,00 euro, oltre a 1.150,00 euro per onorari. Cosi deciso in Roma, il 9.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Аракчи Mus tafsplats in IL CANCELLIERE 01 -Paplo Talarico Telezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Lalazico 109T129.11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 456T 2,66 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione TOT. 149,77 11.1.2012 1833 versate € 161,77 delle Entrate di Roma 2 il apposta in calce alla copia autentica 80651211 serie 4 al n. (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) 7 7 1 1 6 1