Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 cod. proc. pen. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice, senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia avuto in altro modo ed in particolare per effetto di consegna di un ordine di traduzione, atto che non può essere ritenuto equivalente al primo atteso i diversi contenuti, requisiti, finalità ed effetti. (Fattispecie in cui il decreto di citazione era stato consegnato ad un sottoufficiale del carcere, mentre il detenuto, ricevuto l'ordine di traduzione, aveva dichiarato di non volere partecipare al giudizio in quanto non gli era stato consegnato il decreto di citazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/1998, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 20.5.1998
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " LU OT " N. 1048
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " EL Nappi " N. 758/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI TO nato in [...] l'[...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona l'8.7.56 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. G. Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice di I grado.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 25.3.94 il Pretore di CO EN (Sez. distaccata di S. Benedetto del Tronto) dichiarava RI TO responsabile di falsità materiale ex artt. 478, 482 c.p., di false dichiarazioni sulla propria identità ai sensi dell'art. 494 c.p. nonché di possesso ingiustificato di valori secondo l'art. 708 c.p. ; con la continuazione tra tutti i delitti, condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia.
In data 16.10.97 la Corte di Appello di Ancona emetteva pronuncia di non doversi procedere in ordine alla contravvenzione per intervenuta prescrizione, confermava nel resto la decisione impugnata dall'imputato.
Avverso la sentenza del giudice di II grado ha ora proposto ricorso per Cassazione l'RI deducendo la nullità della stessa e di quella di primo grado rilevando, come già denunciato in appello, che non gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio dinnanzi al Pretore.
La censura è fondata essendo certo che il decreto de quo non fu consegnato all'imputato ma ad un sottoufficiale del carcere ove l'RI era ristretto. Nè poteva rilevare, come ritenuto dalla Corte di Appello, la circostanza che lo stesso avesse avuto conoscenza del giudizio attraverso un'ordine di traduzione (conoscenza attestata dalla di lui dichiarazione di non voler partecipare al giudizio perché il decreto di citazione non gli era stato consegnato).
All'uopo si svolgono le seguenti osservazioni.
L'art. 156 c.p.p. dispone che le notifiche all'imputato detenuto avvengano mediante consegna alla persona e, solo in caso di rifiuto di quest'ultima, al direttore del carcere o a chi se ne fa le veci:
l'inosservanza della citata disposizione si risolve in nullità ex art. 171 c.p.p. la quale a sua volta - non potendosi in tal modo ritenere completato l'iter normativamente previsto per la vocatio in judicium dell'imputato - comporta omessa citazione di quest'ultimo e pertanto sussistenza di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. In una siffatta situazione non può riconoscersi efficacia sanante ad eventuale notizia che l'imputato abbia avuto dell'udienza dibattimentale in altro modo ed in particolare per effetto di consegna fattagli di un ordine di traduzione: ciò in quanto risulterebbe comunque leso il diritto primario alla preparare della propria difesa.
Significativamente questa Corte ha gia avuto modo di affermare che, qualora sia mancata la notifica del decreto di citazione a giudizio, la presenza dell'imputato a seguito di traduzione non può costituire sanatoria, essendosi realizzata sostanziale mancanza del decreto stesso (Cass. 13.11.90 n. 01842 RV 195553; Cass. 10.12.93 n. 11328 RV 195752). Il riportato insegnamento è a tutta evidenza ancor più valido con riguardo ad ipotesi - quale quella in esame - in cui l'imputato, proprio a causa della omessa ricezione del decreto, abbia rifiutato la traduzione: in questo contesto invero la sanatoria va esclusa in radice.
Nè d'altro canto potrebbe ritenersi, come sembra affermare la Corte di Appello, che l'ordine di traduzione costituisca un equivalente del decreto di citazione;
sul punto basti rilevare che trattasi di atti a contenuto, requisiti, finalità ed effetti diversi. Alla luce delle svolte considerazioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio alla Pretura di CO EN.
P.Q.M.
La Corte, Annulla l'impugnata sentenza e quella di I grado con rinvio per il giudizio alla Pretura di CO EN.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998