Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6552 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS/S AZIO E Oggetto SEZIONE PRI Composta dagli Ill BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 16407/99 Dott. Vince zo Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.14731 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 2387 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 23/01/2001 Rel. Consigliere -Dott. Walter CELENTANO - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: JL SOLE 24 ORE per diritti L.6000 RA RR DI RE S.r.l., in persona del 14 MAG 2001 il IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente legale LIRE 3000 domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso CANCELLERIA l'avvocato BRUNO N. SASSANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO FABBRI, ANTONIO CALAMIA, FRANCESCO P. LUISO, giusta procura in calce al CG512983 ricorso;
CG512984 - ricorrente
contro
S.n.c., in persona del legale rappresentante BELVEDERE 2001 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA 171 AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato GUIDO POTTINO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Richiesta copia studio dal Sig SASSANI FRANCESCO GALGANO, FRANCO M. LEONCINI, giusta procura a 6000 per diritti L. 17 LUG. 2001 margine del controricorso;
IL CANCELLIERE controricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RA RR DI RE S.r.l.; intimato avversO il decreto del Tribunale di PISA, depositato 1'01/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica h udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter . S CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cabras, con delega, €0,52 L.1000 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERIA M uditi per il resistente, gli Avvocati Galgano e Leoncini, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AY100596 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso AY100597 per l'inammissibilità del ricorso. AYIAY100598 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AY100599 AY100600 L' amministratore unico della società F.lli Fer- retti, il cui procedimento fallimentare era in coso di AY100591 svolgimento dinanzi al tribunale di Pisa, depositò il 24.05.1999, entro il termine già prorogato dal giudice delegato fino a quella data, un atto integrativo, e mi- gliorativo, della proposta di concordato presentata il 29.03.precedente. Con suoi decreti emessi entrambi il 25.05.1999 il giudice delegato a) dichiarò inammissibile la propo- sta di concordato perché non preceduta da alcuna deli- berazione dell'assemblea della società proponente, che ne avesse approvato le nuove condizioni, diverse e più onerose rispetto alla proposta originaria;
b ) aggiu- dicò definitivamente all'unico offerente (la S.n.c. Belvedere di C.Batini e V. Fantozzi) le azioni rappre- sentanti l'intero capitale sociale della Tenuta La Ca- va s.p.a. al prezzo di lire 2.320.000.000 e alle con- h , dizioni di cui all'ordinanza di vendita. Avverso entrambi i decreti il suddetto amministra- tore della società fallita propose reclamo al tribunale e, richiamandosi alla ratifica della proposta migliora- tiva, intervenuta il 26.05.1999 ad opera dell'assemblea della società fallita e depositata in pari data presso la cancelleria del giudice delegato, richiese che, ri- formandosi i provvedimenti impugnati, il tribunale di- chiarasse ammissibile la proposta di concordato e con- - privato retroattivamente di seguentemente caducato efficacia il provvedimento di aggiudicazione. Con decreto emesso il 1°.07.1999 il Tribunale ri- 3 gettò il reclamo osservando quanto segue: a) la deci- sione presa dal giudice delegato, allorché, procedendo all'apertura dell'unica busta depositata nel termine e verificando che la stessa conteneva un'offerta di ac- quisto conforme all'ordinanza di vendita, di non pro- cedere all'aggiudicazione non poteva essere interpreta- ta come provvedimento di sospensione della liquidazio- ne dell'attivo, avendo quel giudice ritenuto non eser- citabile il potere di sospensione della liquidazione prima del giudizio di convenienza e stabilito, dunque, soltanto di soprassedere alla definitiva aggiudicazio- ne "fino alla formulazione del giudizio di eventuale convenienza e all'assunzione dei provvedimenti conse- : guenti".b) la ratifica dell'operato dell'amministratore era intervenuta in tempo successivo al decreto che aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta per difetto di un presupposto formale ed altresì due gior- ni dopo la scadenza del termine improrogabile (perché già prorogato) concesso dal g.d. per il deposito della proposta migliorativa, onde detta ratifica risultava irrimediabilmente tardiva non potendo intervenire dopo il provvedimento dichiarativo della inammissibilità della proposta. c) in ogni caso, pur nell'ipotesi in cui si ritenesse valida la ratifica successiva al ri- getto della domanda, restavano salvi, ex art. 1399 com- ma 2° C. C., i diritti dell'aggiudicataria, sorti prima (con il provvedimento di aggiudicazione del 25.05.1999) dovendo che la ratifica intervenisse (il 26.05.1999), l'aggiudicataria considerarsi terzo titolare di di- 11 ritti " nel senso voluto dalla norma succitata. d) l'eventuale, ipotetico, accoglimento del reclamo propo- sto avversO il decreto di inammissibilità della propo- sta di concordato, così come migliorata, avrebbe avuto il solo effetto di imporre al g.d. la formulazione del giudizio di convenienza, al sui esito positivo sarebbe subordinato il successivo esercizio del potere discre- zionale di sospendere nonla liquidazione, ma quell'effetto ulteriore di rendere automaticamente inefficace il provvedimento di aggiudicazione del pac- chetto azionario assunto dal g.d. all'esito della gara : svoltasi il 1°.4.1999 (comunque consolidatosi con il successivo decreto del 31.05.1999, di trasferimento delle azioni della proprietà in capo con l'ulteriore all'aggiudicatario, conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 487 c.p.c.). e) non ul- tima la considerazione del possibile esito ( negativo ) del giudizio di convenienza, avendo la fallita offerto ai creditori chirografari la percentuale del 30%, lad- dove il curatore aveva previsto di poter distribuire a tale categoria di creditori, con il ricavato della li- 5 quidazione dell'attivo, somme idonee a soddisfare i lo- ro crediti nella misura del 46,53 %. Avverso tale decreto la società fallita ha propo- sto ricorso per cassazione, illustrato poi con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste la Società in n.c. Belvedere, costituita- con controricorso, ed eccepisce, in limine, si l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in quattro motivi come se- gue rubricati e svolti. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 125 1. f. per avere il tribunale affermato che il giudice delegato non aveva disposto la sospensione della liquidazione. : Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1399 c.c. per il giudizio di irrilevanza della ratifica della proposta migliorativa, in quanto depositata il giorno successivo a quello in cui il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la proposta stessa. Ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 1399 C.C. è denunciata con il terzo motivo, sotto il profilo del riconoscimento, in capo all' aggiudicataria società Belvedere, della qualità di terzo, fatto salvo nei diritti derivanti dall'aggiudicazione per effetto 6 della ratifica. della retroattività Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 106 e 125 1. f. e 487 c.p.c. Si deduce che il tribunale abbia errato a) nell'affermare che l'accoglimento del reclamo avrebbe avuto l'unico effetto di restituire al giudice delegato la valutazione di convenienza della proposta, laddove a tale valutazione avrebbe dovuto provvedere esso tribu- nale una volta ritenuta l'efficacia della ratifica;
b) nell'affermare l'intangibilità della posizione acquisi- ta medio tempore dall'aggiudicataria soc. Belvedere;
c) nel ritenere applicabile al caso di specie la norma dell'art. 487 c.p.c. Dev'essere preliminarmente disaminato il fondamen- : to dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, pro- posta dalla resistente che, con richiamo a precedenti giurisprudenziali di questa Corte (la sentenza n. 461 del 1996 ), prospetta che nel provvedimento impugnato difettino i requisiti della decisorietà e definitività. Il rilievo della resistente è fondato e il ri- corso è da ritenersi inammissibile, alla stregua dei principi giuridici affermati da questa Corte tanto nel richiamato precedente quanto in quelli successivi co- stituiti alle sentenze n. 554 del 1999 e n. 10686 del 7 2000. E' noto che le condizioni per l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione avverso provvedimenti giudiziali emessi in forma diversa dalla sentenza, debbono essere ricercate nella natura del provvedimento, il quale per quanto attiene al suo contenuto e agli effetti, appun- con il suddetto to, della impugnabilità per cassazione mezzo straordinario, dev' essere necessariamente ca- " decisorietà e dalla31 "1 defini- ratterizzato dalla tività ". Detti requisiti consistono, quanto alla de- cisorietà, nella risoluzione, attraverso il provve- dimento, di una controversia su diritti soggettivi (ovvero in materia di status) e quanto alla definiti- vità, da un lato, nell'attitudine del provvedimento : stesso a pregiudicare quei diritti (o quegli status) in via definitiva e con l'efficacia propria del giudi- cato ai sensi dell'art. 2909 c.c., e dall'altro nella mancanza, nell'ordinamento, di un rimedio processuale idoneo a rimuoverlo. E' vero inoltre che i suddetti requisiti della de- cisorietà e definitività del provvedimento debbono es- sere ricercati nell'ambito della regolamentazione del- la specifica materia, che nel caso di specie è la legge fallimentare. Il procedimento di concordato fallimentare, disci- plinato dalle norme di cui agli artt. 124 e ss., preve- de due provvedimenti degli organi del fallimento, il primo del giudice delegato (art. 125), che chiude la prima fase di delibazione della proposta del fallito, il secondo del tribunale che è reso con sentenza e che chiude la fase successiva dell'omologazione. Ora, nell'ambito della fase di delibazione il provvedimento ( decreto ) del giudice delegato, che è funzionale ad una delibazione della proposta tanto sot- preliminare profilo della ritualitàto il e dell'ammissibilità quanto sotto l'altro della conve- nienza, se negativo, nel senso appunto dell' inammis- sibilità ○ della non convenienza della proposta, S certamente reclamabile al tribunale, ma è certo anche : che i giudizi di inammissibilità о il rigetto della proposta per valutazione negativa della convenienza, ancorché confermati, l'uno e l'altro, dal tribunale nella sede del reclamo, non precludono al fallito la possibilità di presentare una nuova proposta di concor- dato, eventualmente corretta nel senso che valga a superare i giudizi negativi suddetti. Ebbene proprio tale possibilità discende che il provvedimento da che se positivo è desti- conclusivo della prima fase nato a [...] assorbito dalla sentenza di omologa- 9 zione se, invece, negativo (inammissibilità e/o ri- getto della proposta), ancorché confermato dal tribuna- le, non assume i caratteri della decisorietà e della definitività Non interviene, invero, nessuna decisio- • ne su posizione soggettive del fallito perché la deli- bazione in senso negativo del giudice delegato, confer- mata dal tribunale, non pregiudica irreversibilmente i diritti del fallito al quale è dato di riproporre, con una nuova istanza, una nuova e diversa offerta ai suoi creditori senza che dal rigetto della prima discenda preclusione alcuna a cagione del giudizio negativo emesso in ordine alle condizioni della prima proposta. Alla inammissibilità del ricorso non è di ostaco- lo, nel caso di specie, la circostanza che il tribuna- le aveva pronunciato anche sulla validità ed efficacia del decreto di aggiudicazione definitiva, atteso che il giudizio circa la piena efficacia dell'aggiudicazione è conseguente, nel decreto ora im- pugnato, alla conferma del giudizio reso dal giudice delegato nel senso della inammissibilità della propo- sta migliorativa. Si consideri, invero, che il provve- dimento di aggiudicazione non era stato impugnato con il reclamo per vizi suoi propri, bensì in quanto l'aggiudicazione - cui il giudice delegato aveva fatto luogo il 25.05.1999 contestualmente al rilievo della 10 inefficacia dell'atto integrativo della proposta (in quanto presentato dall'amministratore senza che gli organi deliberativi della società lo avessero preventi- vamente autorizzato) - si pretendeva di far dichiarare caducata in forza dei prospettati effetti di sanatoria 60000 derivanti dalla intervenuta ratifica dell'operato 310000 dell'amministratore da parte dell'assemblea. Ritenutane, dunque, l'inammissibilità, il ricorso non dev'essere disaminato secondo i motivi. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come ( in dispositivo, sono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- spese del danna la ricorrente al pagamento delle pre- sente giudizio di cassazione liquidate in lire. 180,00 oltre lire 10.000.000 (dieci milioni) per onorario. Così deciso addì 23 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Celentano Vincenzo Baldassarre Ving. Baldon e CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Alle Meria 1/MAG 2801 LIERE