Sentenza 16 dicembre 2013
Massime • 1
Non sussiste la causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace, riguardante i fatti commessi "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare" in riferimento al reato di ingiuria e minaccia ad un inferiore di cui all'art. 196 cod. pen. mil. pace, quando la condotta del militare, fuori dal servizio attivo, è posta in essere nei confronti di altri militari in divisa che svolgono servizio attivo. (Fattispecie relativa a sottufficiale del genio che, libero dal servizio ed in borghese, aveva rivolto, per ragioni private, frasi minacciose ad appartenenti al corpo degli alpini che espletavano, in divisa, il servizio di controllo del territorio dinanzi all'edificio di un Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2013, n. 22361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22361 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 16/12/2013
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1786
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 43211/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
COMUNE ALFREDO N. IL 17/09/1977;
avverso la sentenza n. 293/2012 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di NAPOLI, del 31/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M. e la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2012, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., il G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di COMUNE Alfredo, caporalmaggiore in servizio presso il 21^ Reggimento genio guastatori di Caserta, in ordine ai reati di ingiuria e di minaccia a un inferiore aggravate, di cui all'art. 196 c.p.m.p., commi 1 e 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2 commessi in danno degli alpini IS AL, ST TT ed TI TO, avendo riqualificato detti reati come ingiuria e minaccia semplice ed avendo ritenuto che l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di una condizione di procedibilità.
2. Il G.U.P. ha ritenuto pienamente provati i fatti nella loro materialità, essendo stato accertato che alle ore 23,00 del 22 ottobre 2011 in Santa Maria Capua Vetere l'imputato, transitando in borghese e libero dal servizio alla guida della sua auto in compagnia di sua moglie, giunto innanzi al locale Tribunale, infastidito per un'auto che lo precedeva e che si era fermata innanzi al Tribunale per parlare con i tre militari di guardia, aveva apostrofato questi ultimi, appartenenti al corpo degli alpini, rivolgendo loro espressioni ingiuriose e dicendo che, se voleva, avrebbe potuto farli "tornare a Vipiteno a calci in culo". Ha tuttavia ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato fosse stata posta in essere in veste puramente privata e senza avere previamente ricevuto o compiuto alcun richiamo all'esigenza di rispettare la disciplina militare, si da essere stata tenuta per cause diverse da quelle inerenti il servizio e la disciplina militare;
che si trattava quindi di ingiurie e minacce militari semplici non procedibili nella specie per difetto della prescritta richiesta del comandante del corpo.
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale Militare di Napoli, deducendo erronea applicazione della legge penale, avendo il G.U.P. tenuto conto solo dei motivi soggettivi che potevano avere originato la condotta dell'imputato ed avendo quindi erroneamente omesso di rilevare che le tre persone offese si trovavano comandate in servizio di ordine pubblico innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si che il servizio da essi espletato era da ritenere inerente al servizio ed alla disciplina militare, con la conseguenza che, alla specie, erano da ritenere applicabili le speciali fattispecie preordinate alla tutela del rapporto di gerarchia militare, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo dell'agente.
Nella specie, le parole pronunciate dall'imputato erano da ritenere attinenti a motivi e cause concernenti il servizio e la disciplina militare, essendo l'episodio avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dalle persone offese, si che l'azione svolta dall'imputato era da ritenere idonea a pregiudicare l'ordinario rapporto gerarchico con le persone offese;
ne' d'altra parte era rilevante l'assenza, nella specie, di rapporti gerarchici diretti fra l'autore e la vittima dell'illecito, in quanto avrebbe dovuto piuttosto ritenersi riconducibile il fatto ad un contesto militare, come tale lesivo dell'interesse tutelato dalle norme in questione, costituito dall'esigenza di salvaguardare il bene della disciplina militare.
4. Il Collegio ha respinto una richiesta di differimento dell'udienza fatta pervenire dal difensore del ricorrente siccome intempestiva e per non avere inoltre il difensore istante prospettato un'impossibilità della sua sostituzione in relazione a taluni dei concomitanti suoi impegni professionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.M. del Tribunale militare di Napoli è fondato.
2. Va preliminarmente rilevato che il ricorso erroneamente è stato discusso in pubblica udienza, in quanto esso avrebbe dovuto essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., avendo avuto esso ad oggetto un provvedimento non emesso in dibattimento.
La rilevata irritualità formale è comunque sanabile, per non avere essa in alcun modo leso i diritti di difesa delle parti, in quanto la trattazione di un ricorso in pubblica udienza è idonea ad incrementare e potenziare le garanzie difensive delle parti.
3. Fatta tale premessa, si osserva che la sentenza di non luogo a procedere, anche dopo le modifiche all'art. 425 cod. proc. pen., apportate dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, rimane prevalentemente una sentenza di natura processuale e non di merito, finalizzata cioè ad evitare la celebrazione di dibattimenti inutili e non ad accertare la colpevolezza ovvero l'innocenza dell'imputato. Pertanto il legislatore, nel conferire al G.U.P. il potere di adottare una sentenza di non luogo a procedere allorché gli elementi acquisiti siano ritenuti insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ha inteso affidargli, quale parametro di valutazione, non l'innocenza dell'imputato, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. Dal che consegue che solo in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, attesa l'esistenza di prove positive di innocenza o la manifesta inconsistenza delle prove di colpevolezza è consentito al G.U.P. di emettere una sentenza di non luogo a procedere, la quale non potrebbe viceversa essere emessa neppure quando gli elementi acquisiti dal P.M., pur apparendo insufficienti o contraddittori, siano pur sempre suscettibili di essere diversamente valutati in dibattimento (cfr., in termini, Cass. 4A 14.3.08 n. 11335; Cass. 6A 16.11.2001 n. 45275, rv. 221303).
4. Il G.U.P. del Tribunale militare di Napoli non ha fatto buon uso dei principi di diritto sopra richiamati, essendo egli pervenuto erroneamente alla derubricazione dei due delitti, originariamente ascritti all'imputato, con la conseguente sentenza di non doversi procedere per difetto della richiesta del comandante del corpo, prescritta dalla legge in relazione ai reati siccome ritenuti.
5. Per vero, in linea di principio, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione, la punibilità dei reati di ingiuria e minaccia ad un inferiore, di cui all'art. 196 c.p.m.p., commi 1 e 2, intanto può essere esclusa, ai sensi dell'art. 199 c.p.m.p., in quanto sia rivolta da un militare appartenente alle forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo "e non sia obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina" militare (cfr., in termini, Cass. 1A,
5.5.08 n. 19425, rv.240286).
6. Orbene, il giudice a quo è incorso in errore di diritto, laddove ha reputato che sussistesse la clausola di esclusione per l'applicazione dell'art. 196 c.p.m.p., prevista dalla citata disposizione di cui all'art. 199 c.p.m.p., in quanto non ha tenuto conto dell'accertato contesto della vicenda. Per vero, nella specie, l'imputato era un militare in servizio presso il 21^ Reggimento genio guastatori di Caserta;
le persone offese erano militari, in atto impegnati nello svolgimento di un servizio militare attivo, in quanto, al momento dei fatti, espletavano in divisa il servizio di controllo del territorio all'ingresso dell'edificio del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere;
e di tanto era ben consapevole il caporal maggiore Comune, odierno ricorrente. Sicché, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 8, comma 1, recante Approvazione del regolamento di disciplina militare,
e della L. 11 luglio 1978, n. 382, richiamato art. 5, recante Norme di principio sulla disciplina militare, il caporal maggiore Comune era soggetto alla disciplina in parola, ricorrendo per l'appunto la ipotesi, contemplata (disgiuntamente) dalla seconda previsione dell'art. 5, cit., comma 3, lett. d), e cioè, il caso del militare il quale "si rivolge ad altri militari in divisa".
Reputa, pertanto, la Corte di non doversi uniformare, in considerazione della ridetta, puntuale previsione normativa, all'indirizzo che, ai fini della applicazione dei Capi 3^ e 4^ del Titolo 3^ del Libro 2^ c.p.m.p., richiede il concorso della ulteriore condizione della correlazione tra la azione delittuosa e l'espletamento di "compiti di servizio" da parte del soggetto attivo del reato (v. da ultimo: Sez. 1, n. 8495 del 28/09/2012, P.G. Mil. vs Pozzani, Rv. 254923), trattandosi di condizione che è, invece, richiesta (soltanto) dalla prima previsione (alternativamente contemplata) dell'art. 5, cit., comma 3, medesima lett. d). Conclusivamente, la correttezza della qualificazione giuridica della originaria imputazione, elevata ai sensi dell'art. 196 c.p.m.p., commi 1 e 2, ed illegittimamente derubricata dal giudice della udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli, rende irrilevante la mancanza della condizione di procedibilità della richiesta di procedimento, stabilita dall'art. 260 c.p.m.p. in relazione ai reati (erroneamente supposti) di cui agli artt. 226 e 229 c.p.m.p.. 7. Da quanto sopra conseguono l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnato provvedimento, e la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale militare di Napoli per il corso ulteriore.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 5 novembre 2013, annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale militare di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014