Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14708 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA A 1470/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 15659/2001 Dott. RE Senese - Presidente 20527/2001 66 Michele De Luca - Consigliere 20529/2001 66 Attilio Celentano Rep. 66 Cron. 34234 66 Pasquale Picone Relatore 66 Paolo Stile 66 Ud.
9.4.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA RE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Silvio Pellico, n. 2, presso l'Avv. Ignazio Fiore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Perricone con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 5 contro 2 5 1 BANCA DI PALERMO SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Teatro Valle, n. 6, presso l'avv. Leonardo Di Brina,❤ rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Fortuna con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- e
contro
CASSA RURALE E ARTIGIANA DI MONREALE, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Teatro Valle, n. 6, presso l'avv. Leonardo Di Brina rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Fortuna con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- e sul ricorso proposto da BANCA DI PALERMO SpA, in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa: -ricorrente incidentale -
contro
SA RE, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
-controricorrente a ricorso incidentale- e sul ricorso proposto da CASSA RURALE E ARTIGIANA DI MONREALE, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore in carica, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa:
2 -ricorrente incidentale -
contro
SA RE, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
-controricorrente a ricorso incidentale- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 6476 in data 12 febbraio 2001 (R.G. 1198/1999); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.4.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini dhe ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità dei ricorsi incidentali. Svolgimento del processo Il Pretore di Palermo - sezione distaccata di Monreale - decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 23 gennaio 1997 da RE SA nei confronti della Cassa rurale e artigiana di Monreale, successivamente estesa alla Banca di Palermo SpA nell'assunto che fosse succeduta in corso di causa nel rapporto di lavoro quale cessionaria dell'azienda, ha annullato il licenziamento, intimatogli dalla Cassa in data 24 dicembre 1996 per superamento del periodo di comporto e ordinato alla stessa la reintegrazione nel posto di lavoro;
ha dichiarato di competenza del giudice della procedura concorsuale le istanze risarcitorie a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Cassa;
ha, invece, respinto le domande proposte nei confronti della Banca di Palermo non ravvisando una fattispecie di trasferimento di azienda. 3 La sentenza è stata confermata dal Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'appello principale di RE SA e dichiarato inammissibili gli appelli incidentali della Cassa rurale e artigiana di Monreale e della Banca di Palermo. L'inammissibilità degli appelli incidentali è stata pronunciata per tardività rispetto al termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata (10.9.1999). L'appello principale, proposto contro la statuizione di rigetto della domanda nei confronti della Banca di Palermo, è stato ritenuto infondato perché, sebbene, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, si fosse in presenza di una fattispecie di cessione di azienda (come comprovato dal contenuto dell'atto di cessione in data 8.3.1997, dalla conciliazione avvenuta presso l'UPLMO e dall'impegno di assunzione di tutti i dipendenti), il rapporto di lavoro del SA si era legittimamente estinto in data anteriore al trasferimento dell'azienda. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto sul rilievo che doveva ritenersi trascorso il periodo di comporto per sommatoria (il lavoratore era rimasto assente per 671 giornate in tre anni consecutivi), equitativamente stabilito in 15 mesi (periodo previsto dal contratto collettivo come comporto “secco”) nell'arco di tre anni, non potendo trovare applicazione la previsione contrattuale del raddoppio del periodo per alcune infermità tassativamente elencate (tubercolosi, malattie oncologiche e cardiovascolari), tra le quali non era compresa la causa delle assenze dal lavoro del SA (paraparesi spastica neonatale agli arti inferiori, che aveva dato luogo a tre interventi chirurgici). Per la cassazione della sentenza ricorre RE SA per quattro motivi. Resistono con controricorsi la Cassa rurale e artigiana di Monreale e la Banca di Palermo SpA, proponendo ricorsi incidentali per otto motivi la Cassa e per sei " 4 motivi la Banca. Ai ricorsi incidentali resiste, con distinti controricorsi, RE SA, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché vizio della motivazione, perché, in ordine all'illegittimità del licenziamento intimato dalla Cram si era formato il giudicato in difetto di valida impugnazione sul punto.
3. Il secondo motivo denuncia contraddittorietà della decisione per avere il Tribunale affermato che presupposto della domanda proposta contro la Banca di Palermo fosse l'invalidità del licenziamento, dichiarando nel contempo inammissibile l'appello della Cram, avente ad oggetto proprio la questione della legittimità del recesso. Si sostiene che il licenziamento non avrebbe potuto essere ritenuto illegittimo nei confronti della Cram e legittimo nei confronti della Banca, posto che la seconda era subentrata nei rapporti di cui era titolare la prima.
4. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2112 e 2909 c.c. perché, formatosi il giudicato sulla illegittimità del licenziamento, nel rapporto ancora in vita era subentrata la Banca, avendo il Tribunale accertato l'avvenuto trasferimento dell'azienda.
5. Esaminati unitariamente i primi tre motivi del ricorso perché concernenti un'unica questione, la Corte li giudica infondati.
5.1. Ai sensi dell'art. 2112 c.c., primo comma, "in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano". 5 Il trasferimento dell'azienda integra successione non a titolo universale, ma a titolo particolare, sia pure inerente ad un complesso di beni e rapporti.
5.2. Perciò la giurisprudenza della Corte è concorde nel ritenere che il lavoratore può agire, al fine di rivendicare diritti inerenti al rapporto di lavoro, anche nei soli confronti del nuovo titolare, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) tra cessionario e cedente, né, ovviamente, per le obbligazioni delle quali rispondono in solido entrambi i soggetti (art. 2112, comma secondo, c.c.), né in relazione alle domande che devono necessariamente essere proposte nei confronti del cessionario e che presuppongono, quale mezzo a fine e logico presupposto delle questioni principali, l'accertamento di vicende comuni al cedente (Cass. 15 giugno 1963, n. 1599; 13 novembre 1970, n. 2380; 10 aprile 1978, n. 1684; 30 marzo 1984, n. 2139; 14 luglio 1984, n. 4132; 14 8 marzo 1985, n. 2008; 2 ottobre 1998, n. 9806).
5.3. Nel caso, poi, che il trasferimento avvenga - come è avvenuto nella fattispecie secondo l'accertamento di merito - in corso di causa, trova applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c., in forza del quale la sentenza, anche se pronunciata nei soli confronti dell'alienante, spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, con la conseguenza che è impugnabile anche da lui.
5.4. La medesima norma prevede, al comma terzo, che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo (ed è ciò che è avvenuto nella specie), con la conseguenza che, ove non intervenga un provvedimento di estromissione dell'alienante (che assume a suo presupposto il consenso delle parti), quest'ultimo deve partecipare al procedimento di gravame, a norma dell'art. 331 c.p.c., in veste di litisconsorte necessario (Cass. 18 luglio 1985, n. 4239; 25 dicembre 1989 n. 5803). 6 5.5. Invero, il SA aveva nella sostanza azionato due distinte pretese tra di loro alternative: la prima nei confronti della Banca di Palermo, nell'assunto che si fosse realizzato un trasferimento di azienda e, quindi, che la Banca fosse succeduta a titolo particolare alla Cram nel rapporto di lavoro. Di fronte a tale pretesa, legittimata passiva era appunto la Banca, a carico della quale sarebbero ricadute le eventuali conseguenze dell'illegittimo licenziamento intimato dalla cedente Cram, ossia il ripristino del rapporto di lavoro e l'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno (cfr. Cass. 10 dicembre 1986, n. 7338). La seconda nei confronti della Cram, per l'ipotesi che non fosse stato accertato il trasferimento di azienda.
5.6. La domanda proposta nei confronti della Banca di Palermo SpA dal SA assumeva a causa petendi la perfezione della fattispecie di successione nel rapporto di lavoro, fattispecie che richiede il verificarsi di due elementi: a) il trasferimento dell'azienda; b) l'esistenza del rapporto di lavoro al tempo del trasferimento.
5.7. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda escludendo uno degli elementi della fattispecie, e cioè il trasferimento dell'azienda, ma annullando il licenziamento intimato dalla Cram. Proposto appello su tale punto dal SA, la Banca di Palermo, vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha investito specificamente con la comparsa di costituzione (come la Corte rileva direttamente, in presenza della denuncia di error in procedendo) il giudice del gravame della questione della legittimità del licenziamento, questione sulla quale era rimasta soccombente e dalla cui soluzione dipendeva l'altro elemento della fattispecie. 7 5.7. Il Tribunale ha, quindi, senza incorrere nel denunciato error in procedendo, respinto la domanda proposta nei confronti della Banca di Palermo per una ragione diversa da quella su cui si basava la sentenza di primo grado, essendo stato ritualmente investito della relativa questione. Il rilievo è sufficiente per giudicare destituita di fondamento la tesi secondo la quale si sarebbe formato, nei confronti della Banca di Palermo, il giudicato interno in ordine alla permanenza del rapporto per essere invalido il licenziamento.
6. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del c.c.n.l. per avere il Tribunale interpretato la clausola nel senso che le ipotesi di raddoppio del periodo di comporto fossero state previste con carattere q di tassatività, mentre la volontà delle parti, interpretata secondo criteri di ragionevolezza, aveva inteso comprendere tutte le patologie che, per la loro gravità, richiedessero periodi prolungati di ricovero e di cura. Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto indagare sulla reale natura delle patologie che avevano cagionato l'assenza dal lavoro, indagine che ne avrebbe dimostrato la riconducibilità alla malattia vascolare contemplata dalla norma collettiva.
6.1. Il motivo va rigettato quanto al primo profilo di censura, perché estraneo a quelli consentiti dall'art. 360 c.p.c. (art. 375 c.p.c.). Non sono, infatti, denunciate violazioni degli art. 1362 ss, né vizi della motivazione, ma, puramente e semplicemente, si contrappone la lettura della disposizione che si ritiene corretta a quella che ne ha data la sentenza. 8 6.2. Quanto al secondo profilo di censura, per questa parte il motivo va dichiarato inammissibile perché prospetta una questione non sottoposta al vaglio del giudice del merito. Al riguardo, va richiamato il principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione. (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336). G 7. I ricorsi incidentali sono entrambi inammissibili perché privi dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366 c.c.
7.1. La norma di cui all'art. 371, comma terzo, c.p.c. va interpretata nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1513). 9 7.3. Nel caso di specie, i controricorsi e ricorsi incidentali, operato un generico rinvio al ricorso principale, contengono esclusivamente la confutazione dei motivi dello stesso ricorso e l'esposizione dei motivi dell'impugnazione incidentale, senza consentire la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, cognizione che sarebbe resa possibile solo dalla lettura della sentenza e del ricorso principale.
8. L'esito del giudizio induce alla compensazione per l'intero, tra tutte le parti, delle spese del processo di cassazione.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili 4, ricorsi incidentali della Cassa rurale e artigiana di Monreale e della Banca di Palermo SpA;
compensa interamente fra tutte le parti le spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente سا барии ті ши phevelle IL CANCEL IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 446.01100002 A S CANCELLIERE S 10 A T . 3 , T 3 SA R 5 'A E . P L S N L I E N 3 D G -7 SI O -8 N A 1 E D S 1 I I , E A O G TR O G T IS E IT L G IR E R A D L L O E D 10