Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di frode nelle pubbliche forniture il titolare di un laboratorio di analisi che abbia richiesto all'azienda sanitaria la liquidazione delle fatture relative ad esami diagnostici apparentemente effettuati a regola d'arte su pazienti convenzionati, ma in realtà eseguiti mediante il ricorso a reagenti chimici scaduti, atteso che tale comportamento costituisce estrinsecazione della malafede nell'esecuzione del contratto necessaria per la sussistenza del reato in oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
M 85 93 /10 Sentenza n.756 83 Registro Generale n. 15563-09 udienza pubblica del 22-1-10 (n. 13 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: dott. Giovanni de Roberto Presidente
Consigliere 1. dott. Saverio Mannino
2. dott. Antonio Agrò Consigliere
Consigliere 3. dott. Vincenzo Rotundo
4. dott.ssa Anna Maria Fazio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RR LE OC, nato a [...] 1'11-9-65, avverso la sentenza in data 20-1-09 della Corte di Appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per il inm issibilità rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Antonio Cimino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di RR FF OC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 356 cpv. c.p., a lui ascritto per avere (quale titolare del laboratorio di analisi Santa Rita s.a.s., convenzionato con l'azienda sanitaria n. 10 di Palmi), con artifici e raggiri consistiti nel presentare per il successivo pagamento alla predetta azienda fatture relative ad analisi chimiche di laboratorio su pazienti convenzionati che solo apparentemente risultavano essere eseguite a regola d'arte mentre erano state in realtà effettuate con reagenti chimici e reattivi con validità scaduta, tratto in inganno l'Ente pubblico sulla veridicità ed affidabilità dei risultati di laboratorio, inducendo ad emettere illegittimi ordinativi di pagamento quale corrispettivo delle prestazioni (in Cinquefrondi e Palmi fino all'aprile 2003). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 356 c.p.
A suo avviso, la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare come dato incontestato che la prova dell'uso di reagenti scaduti era sufficiente a giustificare la sussistenza del reato di cui all'art. 356 c.p. Inoltre non sussisterebbe nel caso in esame il dolo (coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite), in quanto la scelta di utilizzare reagenti chimici di cui veniva sempre verificata, a mezzo di appositi kit, l'efficienza, non avrebbe avuto attitudine ingannatoria e non avrebbe potuto neanche considerarsi violazione di quanto pattuito, atteso che la Convenzione con la ASL nulla avrebbe stabilito riguardo ai reagenti chimici da utilizzare, ponendo come obbligo soltanto la attendibilità delle prestazioni effettuate, in ordine alle quali nella sentenza impugnata si sarebbe soltanto presunta la inidoneità del servizio fornito, senza neppure soffermarsi sulla affidabilità dei risultati di analisi, mai contestati da alcuno. к
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2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha già chiarito che in tema di frode nelle pubbliche forniture, il semplice inadempimento del contratto non integra il reato di cui all'articolo 356 cod. pen., richiedendo la norma un quid pluris, cioè la malafede contrattuale e, dunque, la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Si è così ritenuto correttamente il reato de quo in una vicenda in cui erano stati consegnati a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita, sul rilievo che, essendosi verificata la consegna di aliud pro alio, la frode doveva apprezzarsi nell'aver taciuto la sostituzione dell'oggetto della fornitura - che, per di più, comportava per il fornitore il vantaggio di un prezzo minore- senza avvertire i committenti pubblici, che ben avrebbero potuto risolvere il contratto (Sez. 6, Sentenza n. 26231 del 12/04/2006, Rv. 235171, Cento).
In definitiva, nel caso in esame l'avere presentato per il successivo pagamento alla azienda sanitaria fatture relative ad analisi chimiche di laboratorio su pazienti convenzionati che solo apparentemente risultavano essere eseguite a regola d'arte, mentre erano state in realtà effettuate con reagenti chimici e reattivi con validità scaduta, realizza pienamente la "apparenza ingannatoria" ai danni della pubblica amministrazione necessaria per la sussistenza del reato in questione, non essendo stato chiaramente osservato il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede. Ciò anche considerando che nella tematica dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, viene in considerazione l'affidamento della controparte. Assume allora valore davvero significante il rilievo che l'art. 1375 c.c. è norma cogente e non suppletiva;
osservare la buona fede in sede di esecuzione del contratto con prestazioni corrispettive implica, infatti, per le parti adempiere scrupolosamente i rispettivi obblighi;
conseguenza immediata del dovere di osservare il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto è l'implicito divieto di eseguire il negozio con dolo o con frode che configurerebbe una esecuzione in mala fede. Una regola confermata dal principio generale stabilito dall'art. 1175 c.c., in base al quale il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, una norma sicuramente riferibile anche alla fase dell'esecuzione del contratto.
Ai fini della attuazione della condotta di cui all'art. 356 c.p., appare come dato ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte la linea interpretativa stando alla quale il comportamento fraudolento non deve necessariamente estrinsecarsi mediante l'uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice malafede nell'esecuzione del contratto. L'esigenza teleologica presidiata dalla norma penale sta nella necessità di porre il contratto al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore, così da rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture. In tale prospettiva va pertanto intesa quella giurisprudenza in base alla quale il fatto previsto dall'art. 356 c.p., non richiede gli artifici propri del delitto di truffa, ne' un evento di danno per la parte offesa, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di beni e servizi;
con possibilità di concorso con la truffa ove siano posti in essere artifici o raggiri (Sez. VI, 25 marzo 1998, Minervini). A conferma di ciò e su un complementare versante, la giurisprudenza è consolidata nel senso che il reato di frode nelle pubbliche forniture si consuma con la consegna di aliud pro alio, indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità della cosa consegnata rispetto alla destinazione che essa deve avere (si deduceva che, benché il contratto ne vietasse esplicitamente l'impiego, gli alimenti congelati utilizzati avevano le stesse qualità nutrizionali di quelli freschi: Sez. VI, 23 settembre 1998 Ciaffarafà; nel senso che il reato di cui all'art. 356 c.p. si sostanzia nella consegna di aliud pro alio, Sez. VI, 12 gennaio 1984, Cannando). Non mancandosi, però, di rimarcare come la consegna di aliud pro alio si verifica, non soltanto quando la cosa sia materialmente diversa per genere o specie da quella pattuita, ma anche quando presenti difformità qualitative intrinseche tali da renderla del tutto inidonea alla funzione
2 economico-sociale del contratto, quale conosciuto e voluto dalle parti contraenti (Sez. VI, 28 novembre 1997, Ferrari). Il che solo apparentemente conduce alla conclusione che, ove lo scopo economico-sociale sia stato raggiunto, non è ravvisabile il reato di frode in pubbliche forniture. Le ipotesi delineate sono, infatti, omogenee sotto il profilo civilistico, non senza intuibili riverberi ai fini della tutela penale del contratto. Se è vero, infatti, che lo schema normalmente descritto è la consegna di aliud pro alio, è anche vero che tale nozione comprende pure l'ipotesi di consegna di cose così qualitativamente difformi rispetto alle previsioni dell'assetto negoziale da comportare l'impossibilità del contratto di conseguire lo scopo economico - sociale previsto dalla legge. Fermo sempre restando il principio - che già si è avuto occasione di ricordare - secondo cui il reato previsto dall'art. 356 c.p., si realizza indipendentemente dal verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per la pubblica amministrazione.
Con le precisazioni sopra formulate (ancora assegnando valenza esponenziale al quid pluris) numerose decisioni di questa Corte si sono orientate nel senso che è sufficiente la consegna di cose diverse da quelle pattuite (Sez. VI, 11 gennaio 1996, Zini;
v. anche, Sez. V, 13 marzo 1995, Melli); subito evidenziandosi che l'art. 356 c.p., punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione e che la condotta materiale si sostanzia in qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente nella pubblica fornitura, senza che si raggiunga la prestazione di aliud pro alio (Sez. VI, 21 marzo 1994, Zoccali;
Sez. VI, 26 giugno 1987, Del Gaudio).
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, riprendendo una significativa statuizione di molto precedente (che aveva statuito che allorché l'esecuzione del contratto sia opera di un imprenditore professionale, solo la riscoperta e l'allegazione di elementi ulteriori, che valgano a togliere significato indiziario all'oggettivo inadempimento, può indurre a valutare l'ipotesi del fatto colposo;
e ciò perché le usuali regole di esperienza, che il giudice penale non può disconoscere, senza incorrere in un sostanziale rifiuto di giudizio, inducono a ritenere che, in presenza di adeguata preparazione professionale e normale diligenza esecutiva, l'esecuzione del contratto sia, nello stesso tempo, espressione della volontà e rappresentazione dell'evento da parte dell'imprenditore e dei suoli eventuali correi;
così (Sez. VI, 24 novembre 1993, Marcucci), si è affermato, più di recente che, quando l'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture è opera di un imprenditore, è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 356 c.p., il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, a meno che vengano scoperti ed allegati ulteriori elementi che attribuiscano all'oggettivo inadempimento una valenza colposa (Sez. VI, 23 maggio 2003, Mozzo;
sulla natura di reato a dolo generico del delitto di cui all'art. 356 c.p., v. Sez. VI, 26 giugno 1987, Del Gaudio;
Sez. VI, 5 maggio 1983, Badalà; Sez. VI, 22 aprile 1983, Lo Presti).
3. Poste tali premesse, deve darsi atto alla sentenza impugnata di avere fatto puntuale applicazione dei principi sopra enunciati, seguendo, peraltro, un'interpretazione "forte" dell'art. 356 c.p., attestandosi a criteri informati al massimo rigore ermeneutico nella definizione del concetto di "frode".
In particolare, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la utilizzazione di reagenti con termine di validità scaduto da parte del titolare di un laboratorio di analisi, che operi in regime di convenzione con gli organi del Servizio Sanitario nazionale, integra la condotta punita dall'art. 356 c.p., in quanto realizza una esecuzione del rapporto non conforme ai patti con modalità tali da rendere l'inadempimento non percepibile e non agevolmente percepibile dalla controparte, nella specie la ASL, e ciò per giunta in un settore in cui la natura degli interessi che il servizio fornito deve garantire è tale da imporre standard qualitativi sempre molto alti, in funzione del primario obiettivo della tutela della salute dei cittadini che deve ispirare l'attività del sanitario e del laboratorio convenzionato. Ne derivava la necessità di una valutazione particolarmente rigorosa della qualità di ciò che il titolare del laboratorio era tenuto a predisporre per garantire i risultati ai quali era tenuto in base al rapporto di convenzione. Del resto la consegna di aliud pro alio si
3 R verifica, come si è visto, non soltanto quando la cosa sia materialmente diversa per genere o specie da quella pattuita, ma anche quando presenti difformità qualitative intrinseche tali da renderla del tutto inidonea alla funzione economico-sociale del contratto, quale conosciuto e voluto dalle parti contraenti. Ne derivava che la affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli prescindeva del tutto dalla verifica in merito alla pretesa efficienza, in concreto, dei reattivi scaduti adoperati, in quanto il rispetto del termine di scadenza, in considerazione della natura delle prestazioni rese e degli interessi coinvolti, era condizione essenziale ed imprescindibile della idoneità del servizio fornito e, per converso, la prova dell'uso di reattivi oltre il periodo di validità indicato dalle aziende produttrici realizzava pienamente la malafede nella esecuzione del contratto richiesta dalla disposizione incriminatrice.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 (mille) euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22-1-2010.
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oggi 3 MAR 2010
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