Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11825 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
De 57496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Inkep. ilor- SEZIONE TRIBUTARIA Predicate feriale Satisfecie sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Dott. Giuseppe FALCONE 182 .N. 1119/00 Enbico PAPA Dont sidente Consigliere 99434 Cron. Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA - Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 15/03/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: 67496 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da UFF II DD CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente 1264
contro
RO ASSUNTA;
- intimata avversO la sentenza n. 173/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, sulla base di processo verbale di constata- zione della Guardia di Finanza di Castellammare di Sta- bia del 28 maggio 1988, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castellammare di Stabia, con avviso n. 4991001688 del 26 settembre 1991, notificato il 28 ottobre 1991, accertò induttivamente, ai sensi dell'art. 41 del d. P. R. n.600 del 1973, nei confronti di SS SA ritenuta, quale titolare di un bar, evasore totale il reddito complessivo netto di impre- Sa minore di £.10.000.000 ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. relative all'anno 1988, irrogando, altresì, le conseguenti sanzioni pecuniarie;
che l'accertamento si fondava sui rilievi che la 2 SA gestiva direttamente il predetto bar, aperto al pubblico e posto all'interno di un locale denominato Circolo ricreativo E. Fermi;
che la stessa, pur essen- dovi tenuta, non aveva mai istituito le scritture con- tabili obbligatorie e che la contribuente non aveva di- non im- mostrato di essere mera gestrice del Circolo e prenditrice in proprio;
che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Napoli del 23 dicembre 1991, la SA im- pugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare che: a) che essa rivestiva soltanto la carica di dirigente responsabile del della Sezione Circolo di Castellammare di Stabia della Coope- rativa Circoli dell'Associazione nazionale E. Fermi;
b) che la Cooperativa, gestrice di tutti i Circoli, era titolare di partita i.v.a. ed intestataria dei li- bri contabili obbligatori e, quindi, anche del bar in questione;
c) - che alla Cooperativa stessa erano inte- state tutte le fatture di acquisto dei beni necessari per l'esercizio dell'impresa; d) - che essa, pertanto, non aveva mai gestito il bar in proprio;
e) - che, in ogni caso, l'avviso di accertamento impugnato era nullo per carenza di motivazione ed illegittimo quanto alla pretesa tributaria con lo stesso fatta valere;
f) - che, inoltre, il Pretore di Castellammare di Stabia l'aveva 3 assolta, con sentenza n. 69 del 13 febbraio 1989, passa- ta in giudicato, dalle contravvenzioni di cui agli artt.665 cod.pen. (in relazione all'art.86 t.u.l.p.s.) - per aver aperto al pubblico un esercizio di bar-sala giochi senza licenza - e 686 stesso codice - per aver detenuto a scopo di vendita liquori e bevande alcoliche senza licenza rispettivamente, perché il fatto non sussiste e per insufficienza di prove;
che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n. 354 del 23 gennaio 1996, accolse il ri- corso, affermando che soggetto d'imposta non era la SA, priva di legittimazione, bensì la Cooperativa E. Fermi;
che avversO tale decisione l'Ufficio propose ap- pello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Napoli, osservando che le concorrenti circostanze se- condo cui il canone di locazione del locale era corri- sposto dalla SA e la vendita dei prodotti era di- retta al pubblico e non soltanto ai soci del Circolo ricreativo dimostravano la qualità di imprenditrice della contribuente;
che, in contumacia della SA, la Commissione adita, con sentenza n.173/04/98 del 16 novembre 1998, respinse l'appello, osservando quanto segue: "Dalla 4 sentenza n. 69 depositata il 13.2.89 dal Pretore di Ca- stellammare di Stabia risulta che la Sig.ra SA stata assolta sia dall'accusa di avere aperto al pub- blico un esercizio bar sala giochi senza licenza, sia dall'accusa di aver detenuto per vendere liquori e be- vande alcoliche al pubblico senza esser munita della prescritta licenza. La sentenza è passata in cosa giu- dicata, per cui risulta definitivamente accertata l'inconsistenza delle contestazioni a carico della con- tribuente. A parte il fatto che il contratto di fitto non è stato mai esibito, diventano prive di rilievo giuridico le dichiarazioni rese dalla Sig.ra SA ai verbalizzanti, perché sono state superate e ritenute ininfluenti in sede penale. Allo stato attuale, pertan- to, non vi sono motivi validi per contrastare circo- stanze di fatto divenute definitive per effetto di una sentenza passata in giudicato"; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che SS SA, benché ritualmente intimata, non si è costituita, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con il primo (con cui decuce: "Violazione artt.652, 654 c.p.p."), il secondo (con cui deduce: 5 "Violazione artt.1350, 2697 e 2700-2730 c.c.") ed il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione art.2727 che possono essere esaminati congiuntamente,c.c.") avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ri- corrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che: -a) il giudicato penale, posto a base della pronuncia non sarebbe opponibile all'Amministrazione finanziaria, rimasta estranea al relativo processo;
b) - i Giudici d'appello non avrebbero tenuto conto della circostanza che la stessa SA aveva "confessato" alla Guardia di Finanza di corrispondere un canone al proprietario del locale ed avrebbero erroneamente ritenuto "superata" tale dichiarazione dal giudicato penale;
c) - i Giudici a quibus avrebbero, quantomeno, dovuto accer- tare se il canone di locazione fosse corrisposto dalla SA in proprio, ovvero per conto del Circolo ri- creativo;
merita accoglimento per quanto di che il ricorso ragione;
che, infatti - posto che costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e da ul- time, sentt. nn.2728 e 14397 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui nel proces- so tributario l'efficacia vincolante del giudicato pe- nale è subordinata alla condizione che il giudicato 6 stesso si sia formato nei confronti delle parti che hanno partecipato al processo penale, con la conseguen- za che tale efficacia non è opponibile all'Amministrazione finanziaria rimasta estranea al giudizio penale è del tutto evidente, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, dianzi (cfr., supra, Ritenuto in fatto) integralmente ripro- dotta, che i Giudici d'appello, in contrasto con il principio in questa sede ribadito, hanno basato il pro- prio convincimento circa l'infondatezza della pretesa tributaria, fatta valere nei confronti della SA, esclusivamente sull'accertamento contenuto nel giudica- to penale, ritenendolo opponibile all'Ufficio imposito- pacificamente rimasto estraneo al relativo proces- re, mentre, invece, avrebbero potuto e dovuto, nel ri- SO, spetto dei canoni che disciplinano l'onere della prova, valutare criticamente, al fine del giudizio di fonda- tezza-infondatezza della pretesa stessa, il complesso del materiale probatorio emergente dagli atti e, in quest'ambito, anche la rilevanza e la congruenza, nel presente processo, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, 7 la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in questa sede ribadito, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio;
che ogni altro profilo di censura deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
laAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del- la Campania. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 marzo 2002 Il Presidente Il relatore ed estensore Enrico Papa alvatore Di Palma IL CANCELLIERE C1 EN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 6 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 NN TT 8