Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine (dilatorio, ma previsto a pena di decadenza)di giorni 45 -che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per la celebrazione del dibattimento- la sospensione prevista dall'art 1 della legge 17.12.1997 n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria) comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio ordinario fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta , appunto, a sospensione ai sensi della legge citata. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM, che aveva impugnato l'ordinanza dibattimentale del pretore, con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per mancato rispetto del termine di cui all'art 555 comma 3 cod. proc. pen., avendo il giudice di merito ritenuto operante la sospensione di cui alla legge sopra indicata).
Commentario • 1
- 1. Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di criticaAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1999, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 18/2/1999
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso MALINCONICO " N. 853
3. " Carlo COGNETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Andrea COLONNESE " N. 32154/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Perugia avverso l'ordinanza emessa dal ET di Perugia in data 1.4.1998, nel procedimento
contro
PI LU e RC IN;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dibattimentale in data 1.4.1998, il ET di Perugia dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di PI LU e RC IN per mancato rispetto del termine di cui all'art. 555, terzo comma, c.p.p. in relazione al D.L. n. 364 del 1997 che disponeva la sospensione dei termini nelle regioni terremotate.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, il quale deduce l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto la sospensione dei termini di cui al decreto suddetto non si applica ai termini dilatori quali sono quelli a comparire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per quanto concerne RC IN, non merita accoglimento.
Se è pur vero che il termine dilatorio di cui all'art. 555, terzo comma, c.p.p., non è compreso nella previsione di cui all'art.1 della legge n. 434 del 1997, tuttavia, trattandosi di termine stabilito a pena di decadenza, nella detta previsione rientra il termine di quindici giorni di cui all'art. 555, primo comma lett. e) c.p.p. entro cui l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi. La sospensione che copre detto termine finisce, pertanto, per riverberare i suoi effetti anche sul giudizio, che non può essere celebrato ordinariamente fin quando non si sia consumata la facoltà (sottoposta a sospensione ai sensi della legge citata), riconosciuta all'imputato. Di conseguenza. correttamente il ET ha ritenuto che non sussistessero i termini per la celebrazione del giudizio, di talché l'impugnato provvedimento, rientrando negli schemi tipici del nostro ordinamento, non può ritenersi abnorme. Ciò posto il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto in relazione alla posizione di RC IN. Quanto al PI, risultando da certificato di morte in atti che costui è deceduto in data 15.10.1996, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di PI LU perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso nei confronti della RC IN.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999