Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1999, n. 853
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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In tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine (dilatorio, ma previsto a pena di decadenza)di giorni 45 -che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per la celebrazione del dibattimento- la sospensione prevista dall'art 1 della legge 17.12.1997 n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria) comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio ordinario fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta , appunto, a sospensione ai sensi della legge citata. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM, che aveva impugnato l'ordinanza dibattimentale del pretore, con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per mancato rispetto del termine di cui all'art 555 comma 3 cod. proc. pen., avendo il giudice di merito ritenuto operante la sospensione di cui alla legge sopra indicata).

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  • 1Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di criticaAccesso limitato
    Franco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1999, n. 853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 853
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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