Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 2
In tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. (Fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di "politrauma", senza indicazione precisa della protrazione della malattia oltre i quaranta giorni).
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta del conducente di autovettura che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico).
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- 1. Lesioni personali: è sufficiente la contestazione nell'imputazione della tipologia delle lesioniAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. (Fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di lesioni allo stato non ancora qualificate e quantificate, definite in termini di malattia insanabile - Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782 …
Leggi di più… - 2. Cosa fare se il vicino brucia?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 8561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8561 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/02/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 154
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE AL - Consigliere - N. 2071/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CA OB N. IL 04/02/1963;
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA, del 21/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Riello Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di Cassazione, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- il difensore della parte civile Di EB RT NO, avvocato Squartecchia Federico, ha concluso, per iscritto, per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese delle spese del giudizio giusta separata notula;
- il difensore del ricorrente, avvocato Milia Giuliano, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza deliberata il 21 giugno 2013 e depositata il 25 luglio 2013, la Corte di assise di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara, 17 aprile 2012, ha riqualificato il delitto di omicidio tentato in danno di Di EB RT NO come lesione personale grave, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p., ha concesso circostanze attenuanti generiche;
ha ritenuto il concorso formale tra i delitti;
ha rideterminato la pena principale in dieci anni di reclusione;
e ha confermato, nel resto, la decisione appellata di condanna a carico di De LU RO per l'omicidio del motociclista OR RE, commesso in Pescara l'8 febbraio 2009.
1.1 - Sulla base delle evidenze della prova generica e delle deposizioni dei testimoni oculari, i quali a bordo dei rispettivi veicoli seguivano quello del giudicabile, percorrendo la variante della strada statale n. 16, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato, alla guida della propria autovettura Fiat Punto, mentre ultimava il sorpasso di un'altra automobile, aveva colliso con i motociclisti OR e Di EB, che lo avevano affiancato sul lato sinistro;
in particolare aveva disarcionato il secondo, il quale per effetto della caduta riportava lesioni;
e aveva stretto il primo a contrasto colla barriera metallica spartitraffico della carreggiata, per la durata di alcuni secondi, così cagionandogli traumi polifratturativi, la parziale decapitazione e la morte. La manovra omicida si inseriva nel contesto della condotta di guida ostruzionistica del De LU: costui, procedendo a zig zag, tentava di impedire il sorpasso dei due motociclisti e del loro compagno RC DR, il quale, tuttavia riusciva a sorpassare l'imputato immediatamente prima delle duplice collisione. 1.2 - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto appresso ricapitolato. In punto di accertamento della condotta deve essere disattesa la tesi difensiva, fondata sulle dichiarazioni dell'imputato e sulla testimonianza della moglie, EG IO (trasportata sul veicolo investitore), in ordine alla condotta spericolata e aggressiva dei tre motociclisti, i quali avrebbero circondato la autovettura dell'appellante, affiancando il veicolo, sia sul lato sinistro che su quello destro, in fase di sorpasso;
avrebbero percosso con pugni e con calci i finestrini e la carrozzeria della macchina;
avrebbero, comunque, impedito al De LU di rientrare nella corsia di marcia, dando così causa alla collisione. La rappresentazione difensiva della dinamica dell'accaduto è smentita dal concorde testimoniale.
L'agente della polizia di Stato, NI AL, e De MA VA, i quali alla guida delle rispettive vetture seguivano quella dell'imputato, nonché Di AS RI, trasportato dal De MA, e il motociclista RC DR il quale precedendo le vittime era risuscito a sorpassare la vettura dell'appellante hanno riferito che i tre motociclisti, i quali procedevano l'uno dietro l'altro, avevano impegnato la manovra di sorpasso della autovettura del giudicabile, dopo che costui, in precedenza, spostandosi "un po' a destra e un po' a sinistra" aveva ostacolato la loro marcia;
tutti e tre i motociclisti percorrevano la corsia di sorpasso sulla sinistra della Punto dell'imputato (in proposito il teste Di AS, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali del 10 febbraio 2009 ha rettificato le precedenti dichiarazioni dell'8 febbraio 2009, escludendo che RC avesse superato la vettura dell'imputato sulla destra); al momento della collisione la motocicletta di RC aveva completato il sorpasso e si trovava avanti alla macchina dell'appellante; sicché la sterzata di costui sulla propria sinistra, ben osservata dallo AN, risultò affatto "improvvisa" e del tutto "priva di plausibile ragione". Il responso peritale, sulla base delle tracce di frenatura e di scarrocciamento, rilevate sull'asfalto, delle abrasioni della barriera spartitraffico e del relativo andamento, ha confermato la piena compatibilità dei dati tecnici colla rappresentazione della dinamica del fatto offerta dai testi oculari.
In merito all'elemento psicologico della condotta delittuosa e alla relativa definizione giuridica, il dolo omicida, apprezzato dal primo giudice come alternativo, deve essere più adeguatamente qualificato eventuale.
L'analisi della condotta esclude la colpa cosciente. Data la vicinanza dei mezzi e il limitatissimo spazio di manovra a disposizione dei motociclisti, tra la Punto e la barriera spartitraffico, il giudicabile ha agito nella piena percezione e accettazione "non solo della generica situazione di pericolo, ma della concreta possibilità di realizzazione degli eventi poi verificatisi".
Sebbene non possa supporsi che De LU abbia inteso "attentare alla vita dei due motociclisti", costui indubbiamente accettò "il rischio di verificazione dell'evento e a costo di cagionarlo". La qualificazione del dolo, come eventuale, comporta la esclusione del concorrente delitto tentato e la qualificazione della relativa condotta ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p., come lesione personale grave, in quanto Di EB ha documentato che la malattia conseguita alle lesioni riportate durò più di quaranta giorni.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Giuliano Milia e RO De LU, mediante atto recante la data del 24 ottobre 2013, depositato il giorno successivo, col quale ha sviluppato tre motivi dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43, 61, 575 e 589 c.p., (primo e secondo motivo) e in relazione agli artt. 582, 583 e 590 c.p. (secondo motivo), inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 521 c.p.p. (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova (con tutti e tre i mezzi di impugnazione).
Alla esposizione dei motivi il ricorrente ha fatto precedere la trascrizione dei motivi di appello.
2.1 - Col primo mezzo di impugnazione il ricorrente censura l'accertamento della condotta.
I difensori deducono: la motivazione è carente in rapporto alla alternativa ricostruzione illustrata nei motivi di gravame;
la Corte territoriale ha travisato la prova;
ha considerato soltanto le testimonianze di AN, Di AS e De MA, "ignorando completamente tutte le altre"; peraltro non ha analizzato in dettaglio le dichiarazioni di AN che erano state debitamente trascritte, nella loro interezza, nei motivi di appello;
AN non ha scorto le pregresse vicende e, cioè, "2 litigi tra i centauri e il De LU (...) i precedenti sorpassi e l'atteggiamento di prepotenza delle moto" (sic); per tale motivo il testimone non ha ritenuto plausibile la condotta del ricorrente;
i "centauri" avevano creato la situazione di pericolo;
avevano "accerchiato" De LU;
RC, infatti, lo aveva sorpassato da destra;
Di AS nelle dichiarazioni dell'8 febbraio 2009 (riportate nel ricorso) ha confermato il sorpasso sulla destra del motociclista;
dall'esame congiunto delle dichiarazioni di De MA (riportate nel ricorso) risulta comprovato che i tre motociclisti intrapresero il sorpasso della vettura del ricorrente, nel mentre questi, a sua volta, era in fase di sorpasso di altro veicolo;
la Corte di merito ha operato una lettura parziale delle emergenze processuali;
con inosservanza dei canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla motivazione delle decisioni, ha omesso di offrire "la ricostruzione storica del fatto-reato"; ha fondato il proprio convincimento sulla "personale opinione" del teste AN e, dunque, su una prova inesistente;
ha supposto che il ricorrente si fosse determinato alla manovra "verosimilmente perché infastidito" dai motociclisti;
la decisione non appare idonea a "superare il limite del ragionevole dubbio"; i giudici territoriali hanno trascurato le censure difensive di inattendibilità di RC;
e gli elementi dedotti in relazione alla parziale ritrattazione del Di SI "da incasellare nella opera ricostruttiva"; hanno omesso di prendere in esame le dichiarazioni dell'imputato e la testimonianza della moglie (riportata nel ricorso); hanno ignorato le obiezioni difensive in ordine all'elaborato del perito, per avere costui recepito le dichiarazioni testimoniali con personale e indebita rielaborazione, assolutamente gratuita, non confortata dalla prova orale;
il perito ha espresso, con coinvolgimento emotivo, giudizi che a lui non competevano circa il movente e l'elemento psicologico della condotta del giudicabile;
mentre ha smentito la tesi di accusa, in quanto ha stimato in un secondo la durata del contatto tra la motocicletta di OR e la barriera spartitraffico, laddove il capo imputazione fa riferimento a "continuata collisione durata alcuni secondi". Conclude il ricorrente reiterando la ricostruzione difensiva della dinamica dell'occorso: il fatto non costituisce reato;
a carico del ricorrente non è ravvisabile alcun profilo di colpa;
costui, a cagione dell'"atteggiamento poco ortodosso dei tre motociclisti ha sfiorato senza volerlo una delle tre moto, determinandone la cadute e le conseguenti sfortunate evoluzioni".
2.2 - Col secondo mezzo di impugnazione il ricorrente si duole della qualificazione giuridica della condotta omicida.
I difensori, peraltro illustrando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e disquisendo sul tema dell'elemento psicologico del reato, deducono: la ricostruzione della Corte territoriale è compatibile colla "configurabilità della responsabilità per colpa"; in tale prospettiva i giudici di merito hanno trascurato la doverosa "analisi ricostruttiva del profilo della volizione" del ricorrente;
hanno omesso di considerare la condotta dei motociclisti;
costoro avevano accerchiato la Punto del ricorrente, percotendo i vetri della autovettura e suscitando terrore nei passeggeri;
la sterzata deve essere considerata come "manovra di emergenza (...) in situazione di pericolo"; la Corte di merito, nel motivare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha contraddetto l'affermazione del dolo, riconoscendo che De LU agì "in un momento di particolare tensione emotiva"; mentre solo valutazioni astratte e presuntive sorreggono la inferenza del dolo, in difetto della "compiuta e globale ricostruzione della intera vicenda" e a prezzo della "scomposizione" del fatto, con enucleazione del segmento della sterzata e senza la doverosa indagine intorno alla genesi della vicenda, alle condotte di tutti i protagonisti, al panico suscitato nel De LU, alla limitata possibilità di diversa manovra e alla "mancanza assoluta di volontà e anche di colpa nello stesso contatto tra gli autoveicoli"; sicché ricorrendo, quanto meno, il ragionevole dubbio, si imponeva la qualificazione del fatto in termini di reato colposo.
2.3 - Col terzo mezzo di impugnazione il ricorrente postula la ulteriore derubricazione del ritenuto, concorrente delitto di lesione personale nella corrispondente ipotesi colposa.
Censura, ancora, la ritenuta aggravante, eccependo la carenza della contestazione della durata della malattia e dolendosi del correlato aumento di pena.
3.- Il ricorso non merita accoglimento.
3.1 - Deve essere in limine disattesa l'eccezione di nullità proposta dal ricorrente sotto il profilo della supposta carenza di contestazione (sul piano fattuale) delle lesioni personali, gravi cagionate alla vittima sopravvissuta in relazione al delitto in danno del Di EB, come ritenuto della Corte territoriale per effetto della derubricazione della originaria imputazione di omicidio tentato.
Per vero la contestazione reca menzione espressa delle lesioni cagionate al motociclista - politrauma - e del conseguente ricovero del ferito in ospedale per le cure del caso.
Orbene, acclarata la contestazione in fatto delle lesioni, è affatto incontestato che in atti era pacificamente documentata (come riconosce il ricorrente, v. ricorso, p. 70) la durata della relativa malattia, la quale si protrasse per oltre quaranta giorni. Pertanto la menzione contenuta nella imputazione delle lesioni, in concreto arrecate alla vittima, involge lo specifico evento storicamente dato nella sua interezza e, dunque, anche - e necessariamente - quoad tempus valetudinis.
La riferita determinazione del giudicabile di non sviluppare "attività difensiva" in merito alla durata della malattia, patita dalla vittima a causa della attività delittuosa, laddove il Pubblico Ministero aveva addebitato all'imputato di aver cagionato lesioni personali al Di EB e laddove "fra le carte del processo" risultava acquisita "la documentazione relativa alla durata della malattia" (v. ricorso, ibidem), appare, piuttosto, frutto di opzione processuale, ma non certamente conseguenza della (pretesa) carenza di contestazione, a tacere, peraltro, della circostanza che, nella editio actionis della domanda risarcitoria, la parte civile aveva dedotto, a sostegno della pretesa, che la malattia, derivata dalle lesioni cagionatele, si era protratta per alcuni mesi. 3.2 - Alla stregua della condotta delittuosa del ricorrente, siccome accertata dai giudici di merito (scilicet: deliberata manovra di ulteriore impegno della corsia di sorpasso, mediante brusca sterzata sulla sinistra, volta a ostruire la marcia dei motociclisti che sopraggiungevano da tergo a velocità elevata, culminata colla collisione della autovettura colle motociclette strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico), la qua est io iuris della definizione giuridica del fatto, proposta dai difensori, nel senso della qualificazione dell'elemento psicologico in termini di colpa, è priva di giuridico pregio.
Con recente pronuncia questa Corte suprema di cassazione, a Sezioni Unite, in tema di vera e propria actiofinium regundorum tra il caso del dolo eventuale e quello della colpa colla previsione dell'evento, ha chiarito che "il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciò nonostante, (...) si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261104).
La valutazione della Corte territoriale risulta affatto coerente con il principio richiamato.
Nelle specifiche condizioni del teatro stradale (ampiezza della semicarreggiata, esistenza della barriera spartitraffico metallica, dinamica del movimento dei veicoli, velocità, dislocazione dei mezzi etc), la deliberata, delittuosa manovra di collisione, finalizzata a impedire il sorpasso dei motociclisti, perpetrata dall'imputato, rende palese che costui si determinò "ad agire comunque, anche a costo" di cagionare la morte di uno o di entrambi i motociclisti. Sicché l'epilogo mortale, pur palesandosi ex ante non assolutamente necessario, bensì eventuale, fu pienamente voluto dall'agente, il quale lo inserì prospetticamente nella scellerata azione - orientata a ostacolare il sorpasso mediante la collisione - quale variabile della catena eziologica innescata, nel senso di sviluppo collaterale o accidentale ma, comunque, preventivamente accettato, tale cioè che - sul piano del giudizio controfattuale - il soggetto attivo "non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (secondo la) cosiddetta prima formula di Frank" (Sez. Un., Espenhahn, cit., Rv. 261105).
Giova considerare, in proposito, che la tradizionale formula del "dolo eventuale" consiste in un costrutto sintagmatico ellittico, in quanto l'attributo concerne non il sostantivo (la volizione), bensì l'evento voluto. E la accidentalità dell'evento non infirma l'elemento psicologico del reato, in quanto la volontà dell'agente e la verificazione dell'evento operano su piani affatto diversi. E, peraltro, addirittura con riferimento alla ipotesi di massima intensità del dolo, sanzionata dalla legge penale colla previsione della aggravante della premeditazione, la giurisprudenza di legittimità è da circa mezzo secolo affatto consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale non osta alla configurabilità della premeditazione la circostanza che il soggetto attivo abbia subordinato la esecuzione della stessa azione delittuosa alla verificazione di una determinata condizione (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013 - dep. 09/05/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008 - dep. 13/01/2009, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008 -dep. 20/02/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 35957 del 01/07/2004 - dep. 06/09/2004, Giusti ed altro, Rv. 229839;
Sez. 1, n. 4678 del 29/10/1998 - dep. 14/04/1999, Ventra, Rv. 213018;
Sez. 1, n. 1910 del 25/01/1996 - dep. 17/02/1996, Bima, Rv. 203806;
Sez. 1, n. 12306 del 13/11/1995 - dep. 12/12/1995, Kanoute, Rv. 203127; Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993 - dep. 18/03/1993, Bergamaschi ed altri, Rv. 193578; Sez. 4, n. 4692 del 22/01/1985 - dep. 14/05/1985, Kitzler, Rv. 169188; Sez. 1, n. 7482 del 16/06/1982 - dep. 28/07/1982, Casula, Rv. 154826; Sez. 1, n. 2853 del 14/11/1977 - dep. 16/03/1978, Messina, Rv. 138292; Sez. 1, n. 4713 del 05/12/1973 - dep. 06/07/1974, Pazzano, Rv. 127346; Sez. 1, n. 973 del 20/10/1970 - dep. 03/04/1971, Signorello, Rv. 117522; e Sez. 1, n. 696 del 12/05/1967 - dep. 27/10/1967, Nanfito, Rv. 105811). 3.3 - In relazione alla quaestio facti dell'accertamento della condotta delittuosa, ascritta al ricorrente, il ricorso è inammissibili e per la manifesta infondatezza delle censure formulate dai difensori.
3.3.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della formale violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di assise di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. 3.3.2 - Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nella narrativa che precede - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo i difensori - a dispetto delle diffuse citazioni testuali - non hanno offerto la dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì hanno opposto la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le residue censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, a favore della parte civile intervenuta alla odierna udienza, delle spese del presente giudizio di legittimità, congruamente liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile Di EB NO RT le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in Euro 3.500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015