Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 2
L'aggravante della premeditazione può conciliarsi con la provocazione nell'ipotesi di una reazione iraconda del soggetto agente ad un fatto ingiusto altrui protratto nel tempo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto compatibile l'aggravante della premeditazione con il protratto atteggiamento provocatorio della vittima, accompagnato da sempre dall'intenzione di non rispettare gli impegni assunti).
In tema di intensità del dolo, la "premeditazione condizionata" si configura allorchè il soggetto subordini l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un comportamento da parte della vittima (o di altra persona per suo conto).
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2004, n. 35957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35957 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 01/07/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 836
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009404/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ST TU N. IL 11/02/1943;
avverso sentenza del 17/12/2003 Corte Assise Appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe;
sentito il P.G. Dott. V. Moretti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissiblità del ricorso;
sentito il difensore delle parti civili avv. T. Sartori che ha concluso per l'accoglimento della richiesta di p.c. nonché il difensore dell'imputato avv. V. Sebraggia che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame;
Con sentenza del 17/12/2003 la Corte di Assise d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Gip. Del Tribunale di Fermo dell'11/11/2002, riduceva ad ani 10 di reclusione la pena inflitta a ST TU, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il medesimo colpevole, con l'alternante della provocazione e le generiche prevalenti nell'aggravante della premeditazione, dell'omicidio di MM PA contro il quale esplodeva un colpo di pistola TH e N" cal. 38 che lo attingeva alla testa cagionandone la morte, nonché di detenzione e porto illegali della detta arma e relative munizioni. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito il ST, imprenditore nel settore dei pollami, aveva intrapreso con il MM un complesso giro di scambi di assegni che, dopo una fase iniziale di tempestive coperture, era stata caratterizzata dalle crescenti inadempienze del MM che avevano portato sull'orlo del tracollo economico il ST, per di più esasperato dagli atteggiamenti elusivi ed indisponenti del suo debitore. Finché il 29 ottobre 1991 nel corso di un incontro organizzato presso l'ufficio del IU al quale partecipavano il MM e tali unici ed TE sostanzialmente in veste di mediatori, l'imputato resosi conto della persistenza intenzione del MM di non voler far fronte ai suoi impegni, avendo assunto anzi lo stesso un atteggiamento arrogante e sprezzante, aveva estratto la pistola e colpito il MM con un proiettile alla testa.
Avverso la sentenza della Corte di Assise d'Appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta assistenza dell'aggravante della premeditazione poiché fu soltanto il comportamento sprezzante, ed irridente del MM nel corso dell'incontro a scatenare nel ST un esplosione d'ira che lo spinse ad uccidere. D'altra parte, secondo il ricorrente, il IU non aveva maturato il proposito omicida neppure in forma condizionata, come invece ritenuto dai giudici di merito, poiché egli faceva grande affidamento sull'esito positivo dell'incontro ed, in particolare, sulla mediazione attiva dall'TE che appariva disponibile ad acquistare un bene immobile del Cruciani, anch'egli debitore dell'imputato, versandone il prezzo al ST.
Inoltre, se veramente il ST avesse programmato di uccidere il suo debitore non avrebbe commesso il fatto alla presenza di testimoni. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto correttamente, invero, la Corte di Assise di Appello di Ancona ha ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione pur se condizionata all'altrui comportamento rispetto alla rinnovata richiesta di appianamento delle posizioni debitorie che si erano venute a creare in danno del ST soprattutto per la inadempienza del MM e che avrebbero potuto trovare una soluzione anche con l'intervento di terzi.
È noto come la giurisprudenza abbia ritenuto possibile la c.d. "premeditazione condizionata" che si configura allorché il soggetto abbia condizionato, come nel caso di specie, l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un comportamento da parte della vittima o di chi per lui, previsto come ultima possibilità prima di dare esecuzione al detto proposito. D'altra parte giustamente i giudici del merito non hanno condiviso la tesi difensiva secondo cui soltanto il comportamento arrogante del MM nel corso dell'incontro scatenò l'ira dell'imputato e determinò la sua decisione di ucciderlo.
Invero, l'atteggiamento provocatorio del MM si protraeva da tempo ed accompagnava da sempre la sua intenzione di non rispettare gli impegni che aveva assunto ed è appunto sotto tale profilo che la provocazione nel caso di specie non si pone in posizione di incompatibilità con la premeditazione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il medesimo va condannato, altresì alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite che si liquidano in complessivi 4.000 euro di cui 2,400 euro per onorari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite che si liquidano in complessivi 4.000 euro, di cui 2.400 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2004