Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
? O REPUBBLICA ITALIANA ) E % 9 C Y 1 A - 1 # IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P 1 I - ^ 4 D ཎཱ 1 མ Oggetto I TE SUPREMA DI CASSAZIONE ཨ LA ༑ ཁ 0 379 3/ མ sentenza ཨ T giudice (IS 03Composta dagli Ill Sig.ri Ma istrați: pace Preside R.G.N.18394/01 NICASTRODott. Gaetano Consigliere Dott. Michele VARRONE a.8726 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario CALABRESE Consigliere Ud. 18/11/02 Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: IN GI;
DI RE CO, elettivamente do- miciliati in Roma, via Bertoloni n. 29, presso l'avv. Jacopo Squillante, difeso il primo da se stesso, la se- conda dall'avv. Lino GI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN DI MA s.p.a. -- gruppo Cassa di Risparmio di Roma;
- intimata avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 552/01 del 28 febbraio 5 marzo 2001 (R.G. 1776/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2231 1 Loor udienza del 18 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso chieden- ' do la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A conclusione di una procedura esecutiva per espro- priazione mobiliare presso terzi, promossa dalla Socie- tà Centro Riabilitativo Corona nei confronti dell'USL n. 16 di Maddaloni, dopo che il terzo, Banca di Roma s.p.a., quale tesoriere, aveva dichiarato che alla data del pignoramento giacevano presso la competente Tesore- ria Provinciale dello Stato fondi di pertinenza della USL n. 16 di Maddaloni sui quali era stato annotato il predetto pignoramento sino a concorrenza della somma di lire 3.500.000, pagabile all'avente diritto presso l'agenzia di Caserta 2 della Banca di Roma, il giudice dell'esecuzione presso la pretura di Caserta assegnava in pagamento, salvo esazione, alla Società Centro Ria- bilitativo Corona la somma dichiarata dovuta dalla Ban- ca di Roma alla USL n. 16 di MADDALONI e ciò sino alla concorrenza di lire 1.851.137 oltre interessi legali al tasso annuo del 10% a decorrere dal precetto, oltre spese della procedura liquidate complessivamente in 2 lire 522.090 oltre Iva e successive occorrenti per re- gistrazione e notifica dell'ordinanza. Esposto quanto sopra, con atto notificato il 17 marzo 1994 la Banca di Roma s.p.a. precisava, ancora, che gli avvocati GI IN e CO DI RE avevano chiesto, in proprio e per la Società Centro Ri- abilitativo Corona, il pagamento di una somma eccedente l'importo complessivo di lire 3.500.000 dichiarato e assegnato dal giudice dell'esecuzione e che essa con- cludente, aveva versato a mani dell'Ufficiale giudizia- rio l'importo di lire 3.124.600 (in favore della Socie- tà Centro Riabilitativo Corona) e posto la residua som- ma di lire 375.440 a disposizione dei predetti avvoca- र ti, ma che detti avvocati, in sede di esecuzione del titolo direttamente nei confronti di essa concludente, avevano eseguito un pignoramento su somme proprie di essa Banca e non di pertinenza della USL n. 16 di Mad- daloni. Tutto ciò premesso con il predetto atto la Banca di Roma ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice dell'esecuzione della pretura di Caserta gli avvocati IN GI e DI RE CO, proponendo oppo- sizione avverso il precetto 25 gennaio 1994 e chieden- do, nell'ordine: la sospensione aidell'esecuzione, che nonsensi dell'art. 624 c.p.c.; la declaratoria 3 sussisteva il diritto dei convenuti a procedere a ese- cuzione forzata nei confronti di essa concludente, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di pre- cetto 25 gennaio 1994 e di tutti i successivi, per la parte eccedente la effettiva disponibilità, con condan- na, nell'eventualità non fosse stata accolta la domanda di sospensione, dei convenuti alla restituzione della somma di lire 1.618.780 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla proposta opposizione di cui deducevano la inammis- sibilità e la improponibilità nonché la infondatezza nel merito, eccependo, altresì, l'incompetenza per va- lore del giudice adito. इ Rigettate, dal giudice dell'esecuzione, tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli opposti e di- sposta la sospensione dell'esecuzione, la causa era trasferita (ex artt. 1 e 2 legge n. 479 del 1999) al giudice di pace di Caserta che con sentenza 28 febbraio 5 marzo 2001 accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, condannava gli avvocati IN GI e DI RE CO alla restituzione in favore della Banca di Roma s.p.a. della somma di lire 1.618.780, nonché al pagamento delle spese del giudizio. 4 Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, IN GI e Di ZO CO. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Banca di Roma s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di pace di Caserta, con la sentenza in questa sede gravata, qualificata la opposizione pro- posta dalla AN DI MA s.p.a. avverso l'atto di pre- cetto 25 gennaio 1994 fattole notificare da IN Giu- seppe e DI RE CO, opposizione alla esecu- zione, ha accolto la stessa e, per l'effetto, da un la- to, ha dichiarato che il IN e la DI RE non ave- vano titolo a conseguire la somma di lire 1.618.780 precettata, dall'altro, condannato i predetti alla re- stituzione in favore della società opponente della som- ma di lire 1.618.780. 2. Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e più specificamente dell'art. 553 c.p.c. e 617 c.p.c. e 2909 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 [c.p.c.], nonché per omessa insufficiente e contraddittoria moti- vazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.» censura- no la sentenza gravata perché questa: ha omesso «qualsiasi valutazione circa 1' effet- tiva portata sia nel merito che in rito dell'ordinanza di assegnazione del G[giudice] dell'E[esecuzione] con cui, oltre all'assegnazione della somma di lire 500.000 sono stati riconosciuti gli interessi, la tassa di re- gistrazione, le spese di rilascio di copie della stessa e di conseguenziali diritti di procuratore oltre alla maggiorazione del 10% per spese forfettarie»>; con carenza assoluta di motivazione ha rite- nuto di dovere qualificare l'opposizione all'esecuzione e non anche agli atti esecutivi, perché, se del caso sarebbe dovuta essere la ordinanza di assegnazione, og- getto di opposizione>>.
3. La deduzione è infondata, sotto tutti i profili in cui si articola. 3. 1. In primis si osserva che è incontroverso in causa, anche in linea di fatto, che la AN DI MA, lungi dal censurare l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, pronunziata dal giudice dell' esecu- zione, ha proposto «opposizione» avverso l'atto di pre- cetto notificatole il 25 gennaio 1994 e con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.618.780. Adeguatamente motivando il proprio assunto, e fa- cendo esatta e puntuale applicazione di principi di di- ritto assolutamente pacifici nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, pertanto, esattamente il giu- dice di pace ha qualificato l'opposizione alla sua at- tenzione opposizione all'esecuzione. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, infatti, bisogna considera- re che la prima investe l'an delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del tito- lo esecutivo o della pignorabilità dei beni. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei prov- vedimenti svolti o adottati nel corso del processo ese- cutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la no- tifica di essi (in questo senso, ad esempio, Cass. 10 dicembre 2001 n. 15561. Non diversamente, Cass. 15 gen- naio 2001 n. 496). Certo quanto sopra, non controverso che nella spe- come già evidenziato, la AN DI MA negava di cie, essere tenuta al pagamento della somma portata dal pre- cetto è di palmare evidenza che esattamente il giudice del merito ha qualificato l'opposizione in esame oppo- 7 sizione all'esecuzione e non opposizione al provvedi- mento di assegnazione del giudice dell'esecuzione, sen- za che rilevi in senso contrario che i precettanti facessero derivare il proprio credito da una loro, sog- gettiva, interpretazione del ricordato ultimo provvedi- mento. 3. 2. Quanto, ancora, all'assunto che il giudice di pace sarebbe incorso nella violazione di molteplici di- sposizioni di legge, nel rendere la sua pronunzia, al- lorché ha accolto la proposta opposizione, dichiarando inesistente il credito di IN GI e DI RE CO quanto a lire 1.618.780 e di cui al precetto oggetto di opposizione, l'assunto non può seguirsi. A prescindere dal considerare che nella specie [espropriazione presso terzi] il terzo [id est la AN DI MA s.p.a.] aveva dichiarato di essere debitore della USL n. 16 di Maddaloni per lire 3.500.000 e che tale dichiarazione non è stata contestata dai creditori procedenti, per cui l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione non poteva assolutamente inter- pretarsi nel senso che la AN DI MA s.p.a. fosse tenuta al pagamento, in favore dei creditori della USL n. 16 di Maddaloni, di una somma superiore al detto im- porto [né a titolo capitale, né per ipotesi, a titolo di interessi o di spese di procedural si osserva che la 8 pronunzia ora censurata è stata resa dal giudice di pa- ce in causa di valore inferiore a lire due milioni. Certo quanto sopra non può tacersi che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudi- carla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrati- va), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza ob- bligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la sud- detta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato - una norma equitativa o una norma di legge perché ri- spondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di 9 efen norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consen- tita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria interpretazione non contrasta con l'art. 24 e tale mentre la pronunzia secondo equità non esclude cost. - poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motiva- zione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., al- lorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto de- cisivo della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contradditto- rietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716). Non controverso quanto precede si osserva, ancora, che pur se nella intestazione del motivo i ricorrenti lamentano la violazione di numerose disposizioni di legge, anche processuali, nella parte motiva della cen- sura questo aspetto della deduzione è totalmente tra- scurato. E' palese, pertanto, che sotto il profilo de qua la deduzione in esame è palesemente inammissibile per vio- lazione dell'art. 366, n. 4 c.p.c., sotto l'aspetto che 10 non sono indicati i «motivi» per i quali è stata chie- sta la cassazione della sentenza e, in particolare, in quale modo e sotto quale profilo il giudice di pace avrebbe «violato» o «malamente» interpretato le dispo- sizioni processuali genericamente indicate nella inte- stazione del motivo stesso (cfr., ad esempio, Cass. 26 gennaio 2001 n. 1109, specie in motivazione, nonché Cass. 12 maggio 1998 n. 4777, tra le tantissime). La censura in esame, in realtà, si risolve nella denunzia sotto il profilo di una insufficiente moti- vazione della «interpretazione» data dal giudice a quo dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, allor- ché lo stesso ha escluso che detto giudice abbia asse- gnato una somma maggiore di quella oggetto di espro- priazione presso terzi (lire 3.500.000). E' palese, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte sopra, quanto ai ristretti limiti in cui possono essere denunziati in sede di cassazione i vizi di moti- vazione delle sentenze del giudice di pace in
contro
- versie di valore sino a lire due milioni, la inammissi- bilità della deduzione anche sotto tale profilo. Nella specie, infatti, non si prospetta l'assoluta carenza di motivazione, о una motivazione apparente o contraddittoria e tale, quindi, da non permettere di ricostruire quale sia stato l'iter argomentativo fatto 11 proprio dal giudice del merito, ma si oppone [comunque inammissibilmente, anche sotto il profilo di cui all'art. 360 n. c.p.c. (cfr., ad esempio, Cass. 8 agosto 2000 n. 10414, specie in motivazione)] alla let- tura del provvedimento data dal giudice del merito una diversa interpretazione di quello stesso provvedimento.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ancora la violazione, da parte del giudice del merito, dell'art. 112 c.p.c. per avere condannato essi conclu- denti alla restituzione della somma di lire 1.613.780, senza considerare che una tale domanda era stata espressamente subordinata alla condizione, in concreto non verificatasi, che non fosse disposta la sospensione dell'esecuzione con conseguente attuazione dell'ordine di cui al precetto opposto.
5. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimen- to. Come risulta dalla lettura degli atti di causa (consentita in questa sede atteso il vizio denunciato) l'opponente AN DI MA s.p.a. aveva chiesto, tra l'altro, nel caso non fosse stata accolta la so- spensione dell'esecuzione, la condanna dei creditori procedenti alla restituzione in favore della Banca di Roma, della somma di lire 1.618.780 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 12 E' pacifico, altresì, come risulta dalla lettura degli atti (e come ammette la stessa sentenza in questa sede gravata) che il giudice dell'esecuzione con ordi- nanza del 20 maggio 1994, rigettate tutte le eccezioni sollevate dagli opposti, ha sospeso l'esecuzione. Certo quanto sopra è palese la violazione da parte del giudice di pace di Caserta dell'art. 112 c.p.c. per avere pronunziato ultra petita, attribuendo all' oppo- nente un bene 【la restituzione della somma di lire 1.6 8.780] richiesto subordinatamente al non verificar- si di un evento che invece si era realizzato [la so- spensione della procedura esecutiva]. All'accoglimento del ricordato motivo segue, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata rela- tivamente al motivo accolto e, in particolare, quanto al capo con il quale gli opposti IN GI e DI LO EN CO sono stati condannati alla restituzione della somma di lire 1.618.780, in favore della AN DI MA s.p.a., mentre rimangono fermi gli altri capi e tra questi quello relativo alla condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite, attesa la soccombenza costoro quanto alla domanda principale formulatadi dall'opponente. 13 Atteso l'esito del giudizio, sussistono giusti mo- tivi onde disporre, tra le parti, la compensazione del- le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo;
cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha condannato IN GI e DI RE CO alla restituzione della somma di lire 1.618.780, in favore della AN DI MA s.p.a.; compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 18 novembre 2002. O L L 6 O il Consigliere relatore est. 7 B 2 ماموس then D 2 N A V I E G il Presidente T . E N E S N T a ta . E R T A Depositata in Cancelleria S I ( 14:03 T C E oggi, M L CANCELLIE a Dott.ssa Mari ás nt o D 14