Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 2
Contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ. e la distinzione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Costituisce opposizione all'esecuzione quella proposta avverso l'atto di precetto prima dell'inizio dell'esecuzione forzata adducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per avvenuta prescrizione dell'azione cartolare incorporata nell'assegno bancario fatto valere come titolo esecutivo.
Contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ. e la distinzione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Costituisce opposizione all'esecuzione quella proposta avverso l'atto di precetto prima dell'inizio dell'esecuzione forzata adducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per avvenuta prescrizione dell'azione cartolare incorporata nell'assegno bancario fatto valere come titolo esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
4 9 6/ 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE ERI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Angelo GIULIANO Presidente Rinuncia Dott. Italo PURCARO Consigliere R.G.N. 21397/99 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere 10734 Cron. Rep.ha pronunciato la seguente Ud. 17/01/01 ORD I NANZA sul ricorso proposto da: SE DO IN PROPRIO E NQ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA SUL FIGLIO MINORE SE UR, AG E', CE DA VED. COLLODEL, COLLODEL LUIGINO, COLLODEL ORNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che li difendeanche disgiuntamente agli avvocati GIORDANO DORIGO, GIORGIO PINELLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SAI ASSIC SPA in persona del legale rappresentante pro nonchè SECH ALESSANDRO, elettivamente tempore, 2001 domiciliati in ROMA VLE IPPOCRATE 104, presso lo studio One 31 dell'avvocato CARLO BOGINO, che li difende anche 1 disgiuntamente all'avvocato GIACOMO CALDART, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1902/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 21/10/98 e depositata 1'01/12/98 (R.G. 1686/95); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'estinzione del processo con le conseguenze di legge. Premesso che nel procedimento in oggetto i ricor- renti ID NE, OS GN, DA SC, IN OD ed NE OD con atto depositato il giorno 8 luglio 2000 hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, proposto nei confronti della SAI Assicurazioni spa e di AL CH;
ritenuto che
la rinuncia è stata accettata da Ales- sandro CH, che ha rinunciato, a sua volta, al
contro
- ricorso e che è anche accettazione dei ricorrenti alla predetta rinuncia al controricorso;
considerati, pertanto, che deve essere dichiarata la estinzione del processo di cassazione, senza altra 2 pronuncia in ordine alle spese, siccome le stesse parti concordano;
P.T.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il processo di cassazione. Nulla per le spese. Roma, 17 gennaio 2001. IL PRESIDENTE пре граткий IL CANCELAGE C Pattista Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria Oggi, lì 4. APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E T R N E Q O C 3