Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 496
CASS
Sentenza 15 gennaio 2001

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Contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ. e la distinzione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Costituisce opposizione all'esecuzione quella proposta avverso l'atto di precetto prima dell'inizio dell'esecuzione forzata adducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per avvenuta prescrizione dell'azione cartolare incorporata nell'assegno bancario fatto valere come titolo esecutivo.

Contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ. e la distinzione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Costituisce opposizione all'esecuzione quella proposta avverso l'atto di precetto prima dell'inizio dell'esecuzione forzata adducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per avvenuta prescrizione dell'azione cartolare incorporata nell'assegno bancario fatto valere come titolo esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 496
    Data del deposito : 15 gennaio 2001

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