Sentenza 22 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE 61845 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 00866/0 1 ITALIAN 131 TAB. ALL. B - N. 5 ес REPUBBLICA OGGETTO IN NOM Processo tributario: LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE inammissibilità del ricorso SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G. N. 17888/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 1775 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 22.6.2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COME Richiesta copia sta SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORLO sul ricorso iscritto al n. 17888 R.G. 1998, proposto per diritti 1500 23 GEN. 2001 da IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro CANCELLERIA tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; -ricorrente -
contro
EL SC IO;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia del 7 ottobre 1997, depositata col n. 50 in. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 11 novembre 1997. CAMPIONE CIVILE Uditi, nella pubblica udienza del 22 giugno 2000: N. 61845 2 3 2 00 1 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Statp il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
rilasciata 1 copia ele - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.en. per notifica Carta bollata L. 40.000 Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Dir. Copia It10.000 Totale L. 50.000 Roma, 0 FEB. 2001 Svolgimento del processo IL CANCELLIERE Avendo CE MA EL impugnato l'avviso di mora per l'importo di lire 3.320.000 relativo all'i.r.pe.f. per l'anno 1980 col sostenere di avere versato l'imposta dovuta per autoliquidazione conseguente ad istanza di condono, la Commissione Tributaria di primo grado di Bari, sulla resistenza dell'Ufficio, dichiarò con decisione n. 5067/06/93 - inammissibile il ricorso. - La Commissione tributaria Regionale della Puglia, con sentenza del 7 ottobre 1997 depositata col n. 50 '11 novembre successivo, ha accolto il gravame del contribuente: ha respinto la questione d'inammissibilità per mancato invio della copia del ricorso introduttivo 'ex' art. 17 d.P.R. 636/1972, affermandone la 'mera funzione conoscitiva' e ritenendola assolta dal raggiungimento dello scopo dell'atto; ha superato l'analoga questione, collegata all'impugnativa dell'avviso di mora e non della cartella esattoriale, assumendo la mancata prova, incombente sull'Amministrazione, della relativa notifica;
ha ritenuto, infine, provato il merito dell'impugnativa originaria. Per la cassazione ricorre, articolando due mezzi, l'Amministrazione, mediante atto notificato il 15 ottobre 1998; il contribuente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 2 La ricorrente Amministrazione finanziaria denunzia, in ordine successivo: 1) la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 360 n. 4, 156, 161 e 112 c.p.c., in quanto, avendo il contribuente limitato l'appello al profilo d'inammissibilità collegato ad inosservanza dell'art. 17 d.P.R. 636/1972, il superamento -ancorché erroneo della relativa eccezione non avrebbe - consentito di superare il diverso profilo, che l'inammissibilità ha fatto derivare dalla proposizione del ricorso introduttivo contro l'avviso di mora e non contro la cartella esattoriale, statuizione ormai coperta dal giudicato interno;
2) la violazione del cit. art. 17, in relazione al 360 n. 3 c.p.c., poiché non è dato ipotizzare una (peraltro non vera) accettazione del contraddittorio, in realtà mai instaurato, secondo il consolidato orientamento in materia. Il ricorso appare fondato. In ordine al primo motivo, si premette che, a fronte del duplice profilo d'inammissibilità del ricorso introduttivo affermato in prime cure, l'esame degli atti imposto dalla natura del vizio consente di rilevare come il contribuente, anche denunciato - avendo formulato con l'atto di appello l'onnicomprensiva richiesta di "ritenere valido il comportamento del sottoscritto non viziato da errori di procedura e dichiarare nulla l'inammissibilità del ricorso in | Grado di Bari”, non abbia formulato tuttavia alcuna specifica censura in ordine al (secondo) profilo d'inammissibilità; e come l'ufficio impositore, nel costituirsi, espressamente abbia rilevato che controparte, pur sostenendo il regolare invio della copia, “nulla 3 dice circa la eccezione di tardività della presentazione del ricorso sollevata dai primi giudici". In tale contesto, è evidente che l'inammissibilità della domanda, a suo tempo fondata su una duplice 'ratio decidendi', è stata oggetto di gravame con riguardo ad una sola di esse: il che comportava l'inammissibilità, a sua volta, dell'appello, venendo meno l'interesse ad impugnare, per l'ineliminabile persistenza della ragione della decisione non fatta ed esaminata dal giudice 'a quo'oggetto di specifica censura - incorrendo nell'ultrapetizione denunziata -. Ne deriva l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va cassata, in considerazione di quanto precede, senza rinvio. Le ragioni della decisione consigliano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara interamente compensate le spese processuali fra le parti. PRENA Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000. Il Cons. estensore II Presidente Enrico Papa Vito Giustiniani- buico IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA AL IO 2 2 GEN. 2001 дна GASBAZION Oggi IL CANCELLIERE C1 AL IO энаха