Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 1
L'indagine sul contenuto e l'efficacia del titolo esecutivo giudiziale, eseguita dal giudice investito della opposizione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve, pertanto, in un giudizio di fatto censurabile in Cassazione soltanto se siano stati violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dai giudici di merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2001, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE PRESIDENTE
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE
Dott. Giovanni VERUCCI CONSIGLIERE
Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA ZI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Rizzo n.36, presso l'Avv. Antonio Iannacci che la rappresenta e difende giusta nomina della Commissione per il Gratuito Patrocinio n.353 dell'1 1.5.1999
- RICORRENTE Principale -
CONTRO
AS NA, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Bradano n.4, presso l'Avv. Antonio Memeo che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato
- CONTRORICORRENTE e Ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.542 pubblicata il 231,1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.11.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore del controricorrente e ricorrente incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 10.11.1993, AS RI intimava alla moglie, MA LL, il pagamento della complessiva somma di lire 5.398.103 assumendo:
a) che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento in data 11/12.1.1990, aveva disposto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, conviventi con il padre, nella misura di lire 250.000 mensili;
b) che tale provvedimento era stato confermato dal Giudice Istruttore con le ordinanze del 24.7.1990 e del 10.10.1990;
c) che la moglie aveva versato soltanto le rate di gennaio e febbraio del 1990, restando debitrice delle successive rate da marzo del 1990 sino a settembre del 1991, ovvero fino alla data del rilascio, da parte della stessa, della casa coniugale (avvenuto il 2.10.1991), il quale costituiva la condizione per il mutamento dei rapporti patrimonialì tra i coniugi, così come regolati nei suddetti provvedimenti.
Avverso tale precetto, la LL proponeva opposizione davanti al medesimo Tribunale con atto di citazione notificato il 23.11.1993, chiedendo che venisse dichiarato nulla doversi al marito, sul presupposto che, con ordinanza del Giudice Istruttore in data 8.6.1990,, era stato disposto che il RI provvedesse in via esclusiva al mantenimento dei figli e versasse alla moglie l'assegno mensile di lire 250.000 a decorrere dal mese di settembre di quello stesso anno, onde essa non era tenuta al pagamento sino al 30.9.1991, laddove, attraverso le successive ordinanze istruttorie del 24.7.1990 e del 12.10.1990, si delineava la sussistenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento stesso fino al 15.10.1990. Si costituiva in giudizio il RI, assumendo, in primo luogo, che il mutamento dei provvedimenti presidenziali disposto dal giudice istruttore (con assegnazione cioè della casa familiare al marito e obbligo per costui di integrale mantenimento dei figli nonché di corresponsione di un assegno alla moglie, più volte modificato) aveva carattere unitario risultando subordinato al rilascio dell'abitazione da parte della LL e, in secondo luogo, che, essendo detto rilascio avvenuto il 2.10.1991, sino a tale data dovevano valere le condizioni stabilite nel primitivo provvedimento presidenziale.
Il giudice adito, con sentenza del 23.12.1996/15.1.1997, accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il precetto notificato alla medesima LL, assumendo che, nei richiamati provvedimenti, le due statuizioni, e cioè il versamento dell'assegno di lire 250.000 mensili ad opera della moglie ed il rilascio della casa familiare da parte della stessa, erano autonome onde la seconda non costituiva condizione della cessazione della prima, non emergendo da alcun atto che restasse fermo l'obbligo per la madre di contribuire al mantenimento dei figli, dal momento che dalle suddette ordinanze risultava come a tanto avrebbe dovuto ormai provvedere il padre, in considerazione della diversa capacità economica dei coniugi la quale faceva anzi variare la misura dell'assegno in favore della moglie.
Avverso la decisione, proponeva appello il RI, deducendo che, in relazione alle varie ordinanze del Giudice Istruttore, l'obbligo della LL durava fino al 30.9.1991 e cioè fino a quando quest'ultima non avesse rilasciato la casa familiare, stante l'indissolubilità dei provvedimenti di natura economica rispetto al predetto rilascio.
Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame e spiegando a propria volta appello incidentale per la riforma dell'impugnata sentenza quanto alla mancata condanna del RI al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4/23.2.1999, accoglieva l'appello del RI e respingeva l'appello incidentale, respingendo altresì, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione a precetto proposta dalla LL. Assumeva detto giudice:
a) che dai provvedimenti emessi prima dal presidente del Tribunale e poi dal giudice istruttore si ricavasse, per via di interpretazione letterale e sistematica, che il contributo della madre al mantenimento dei figli, per mezzo del versamento della somma di lire 250.000 mensili al marito, persisteva fino a quando la stessa fosse rimasta nell'abitazione coniugale;
b) che, essendo avvenuto il rilascio della casa il 2.10.1991, da tale data cessasse anche l'obbligo della LL di versare al coniuge la somma in questione;
c) che correttamente, quindi, il RI avesse intimato precetto alla moglie per quanto dovutogli fino al 30.9.1991;
d) che l'appello incidentale restasse superato dall'accoglimento dell'appello principale.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione la LL, deducendo un solo motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il RI il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato, pure affidato ad un unico motivo, parimenti illustrando l'uno e l'altro con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di ambedue i ricorsi, siccome relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art.360,, n.
5. c.p.c., assumendo:
a) come nella predetta motivazione si legga che, dal contenuto dei provvedimenti emessi dal presidente del tribunale prima e dal giudice istruttore poi, si desume, attraverso un'interpretazione letterale e sistematica, che il contributo della moglie al mantenimento dei figli persisteva fino a quando essa fosse rimasta nell'abitazione familiare;
b) come la Corte territoriale fornisca una singolare lettura dei richiamati provvedimenti, tale da non offrire alcun elemento decisivo per comprendere l'iter logico dei medesimi, laddove dalle ordinanze de quibus si evince indiscutibilmente l'autonomia delle statuizioni in parola, ossia del rilascio della casa coniugale da parte della LL e della cessazione dell'obbligo di quest'ultima di contribuire al mantenimento dei figli, in nessun provvedimento essendo stato assunto l'uno come condizione necessaria dell'altro. Il motivo non è fondato.
Conviene premettere che l'indagine sul contenuto e l'efficacia del titolo esecutivo giudiziale, compiuta dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione iniziata in forza del medesimo titolo, connotandosi nell'interpretazione di un giudicato esterno e, quindi, in un apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata ovvero per difetto di motivazione, qualora cioè il procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito presenti vizi o logici o giuridici (Cass. 2 aprile 1992, n. 3996; Cass. 23 gennaio 1995, n. 754; Cass. 3 giugno 1996, n. 5082;
Cass. 25 maggio 1998, n. 5212; Cass. 7 agosto 1998, n. 7777). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, adita in sede di opposizione a precetto, al fine di accertare "se le somme portate nell'atto intimato dal RI alla consorte (fossero) conformi ai provvedimenti emessi in via provvisoria (nel) corso (della) causa" di separazione personale dei coniugi, ha proceduto ad una analitica ricostruzione di tali provvedimenti, in particolare significando:
a) come l'ordinanza presidenziale, assegnata la casa alla moglie e stabilito che il marito dovesse anche provvedere al mantenimento della prole, avesse imposto alla moglie di contribuirvi mercè il versamento al coniuge di lire 250.000 al mese;
b) come successivamente, attraverso l'ordinanza del giudice istruttore in data 8.6.1990, modificato l'originario assetto patrimoniale con l'assegnazione dell'abitazione familiare al marito, sia stato fatto carico a quest'ultimo altresì di versare alla moglie, privata della casa ed in considerazione delle sue condizioni economiche, un assegno di mantenimento stabilito nella identica misura di lire 250.000 mensili che prima lei era tenuta a corrispondere al coniuge;
c) come, non avendo la LL rilasciato la casa familiare entro il termine stabilito dal giudice (10.9.1990), sia intervenuto un secondo provvedimento in data 24.7.1990, con il quale detto rilascio veniva prorogato sino al 15.10.1990, al pari dell'onere del pagamento dell'assegno di lire 250.000 a carico di quest'ultima;
d) come sia quindi intervenuto un ulteriore provvedimento in data 12.10.1990, con il quale, confermata l'assegnazione della casa familiare al marito, il rilascio veniva prorogato al 30.11.1990 ed era altresì contemporaneamente elevato a lire 1.100.000 mensili l'assegno dovuto alla consorte e già stabilito in lire 250.000 mensili;
e) come sia stato infine emanato il provvedimento del 19.2.1991, il quale riduceva a lire 500.00 mensili l'assegno dovuto dal marito alla moglie, stabilendosi che l'emolumento doveva essere corrisposto "con decorrenza dal momento in cui la convenuta lascerà la casa familiare".
Risulta, pertanto, del tutto incensurabile, siccome immune da vizi logici e giuridici, l'assunto della Corte territoriale secondo cui, tramite un'interpretazione letterale e sistematica, è dato ricavare dal tenore dei suddetti provvedimenti che il contributo della madre al mantenimento dei figli, attraverso il versamento della somma di lire 250.000 mensili al marito, era destinato a persistere fino a quando la stessa fosse rimasta, beneficiandone, nell'abitazione familiare, laddove, una volta "cessata tale favorevole situazione con il rilascio della casa al coniuge", doveva quest'ultimo, in ragione della sua migliore situazione economica, provvedere al mantenimento dei figli in via esclusiva, nonché al mantenimento della, stessa moglie, costretta a reperire un nuovo alloggio in conseguenza del predetto rilascio (avvenuto il 2.10.1991), onde il venir meno da tale data dell'obbligo della LL di versare al marito la somma di lire 250.000 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la correttezza del precetto intimato dal RI alla moglie per quanto dovutogli fino al 30.9.1991.
In questi termini, le specifiche doglianze della ricorrente non meritano accoglimento, nel senso che:
a) se da un lato è vero che il motivo conduttore dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio di separazione doveva venire individuato nella diversa capacità economica dei coniugi, è altrettanto vero, secondo quanto traspare dalla motivazione dell'impugnata sentenza, che siffatto divario risultava segnatamente apprezzato, nei suddetti provvedimenti, in riferimento proprio alla disponibilità o meno dell'abitazione familiare da parte della LL ed alla corrispondente necessità per questa di sostenere l'onere legato al reperimento di un nuovo alloggio, tanto da condizionare, fino a che non fosse avvenuto il relativo rilascio della casa ad opera della medesima, sia la persistenza dell'obbligo per essa di concorrere al mantenimento dei figli, sia l'insorgere dell'obbligo per il RI di provvedere vuoi al mantenimento di questi ultimi in via esclusiva vuoi al mantenimento della moglie;
b) non è decisivo il rilievo secondo cui il giudice di merito ha omesso di considerare che, nel provvedimento del 12.10.1990, si legge "fermo per il marito l'obbligo di contribuire da solo al mantenimento dei figli", dal momento che tale disposizione, per il suo stesso tenore (fermo..."), deve essere messa in rapporto sia alla precedente ordinanza dell'8.6.1990, là dove, cioè, l'esonero della LL dal suddetto obbligo e l'accollo anzi al RI del mantenimento della moglie nella misura di lire 250.000 mensili "con decorrenza dal mese di settembre" venivano espressamente legati all'assegnazione della casa familiare al marito e all'obbligo per la moglie di allontanarsene entro il 10.9.1990, sia all'ordinanza del 24.7.1990, là dove, cioè, il differimento fino all'udienza del 10.10.90 all'uopo fissata veniva disposto con riguardo tanto alla data di rilascio della casa coniugale da parte della moglie, quanto al "correlativo onere di concorso nel mantenimento dei figli da parte della stessa sino al 15.10.90";
c) neppure è decisivo l'ulteriore rilievo secondo cui il giudice della separazione, ponendo a carico del RI obblighi di natura economica (ad esempio, spese di trasloco) in favore della LL, aveva espressamente disposto che questi dovevano essere ottemperati nel momento del rilascio dell'abitazione familiare, dal momento che, in realtà, l'ordinanza del 12.10.1990 poneva a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie "un assegno una tantum di L.
5.000.000 per spese di trasloco e prima sistemazione", onde la necessità, evidentemente, di stabilire con precisione il tempo dell'adempimento di un simile obbligo ("nel momento in cui la stessa uscirà di casa) senza che, tuttavia, l'espressa previsione al riguardo si palesi incompatibile con la possibilità di addivenire ad una identica soluzione in ordine alla questione che qui interessa, là dove, come nella specie, tale soluzione sia comunque desumibile, giusta l'incensurabile (per le ragioni dette) apprezzamento compiuto dal giudice di merito, attraverso un'interpretazione letterale e sistematica del contenuto dei provvedimenti emessi dal presidente del tribunale prima e dal giudice istruttore poi.
Il ricorso principale, pertanto, deve essere respinto. Resta assorbito il ricorso incidentale, atteso che quest'ultimo risulta condizionato, ovvero espressamente proposto in via di mero subordine per il caso di mancato rigetto del ricorso principale, mentre, nella fattispecie, di segno contrario, acquista efficacia di giudicato la decisione di merito che ha visto totalmente vittorioso il ricorrente incidentale, il quale non potrebbe quindi, attraverso l'accoglimento della propria impugnazione, ottenere comunque un risultato ancora più favorevole di quello derivante dal rigetto dello stesso ricorso principale.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire 51 di cui lire 1.200.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso in favore del controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 1.292.000, di cui lire 1.200.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2001