Sentenza 12 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Società 3V CPM (CHIMICA PORTO MARGHERA) S.p.A., con sede in Milano, in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura notarile, dagli Avv.ti Francesco Setti e Ombretta Fabe Dal Negro del foro di Milano e Saly Valobra del foro di Roma, anche in via disgiunta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Veneto n. 96;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 544/96 del 9/6/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/9/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Piero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società 3V C P M (Chimica Porto Marghera) s.p.A., con citazione notificata il 27-6-95, conveniva davanti al Tribunale di Brescia il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare al rimborso della somma di L.. 63.000.000, che si assumeva indebitamente corrisposta a titolo di tassa di concessione governativa annuale per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per gli anni 1988/1991. Il Ministero si costituiva;
eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio;
nel merito, sosteneva che la tassa era remunerativa del servizio di iscrizione e di mantenimento;
chiedeva, inoltre, dichiararsi l'intervenuta decadenza triennale del diritto al rimborso ex art. 13 co. 2^ D.P.R. n. 641/72. Il Tribunale adito, con sentenza 20/3-3/4/96, rigettava le eccezioni sollevate dal Ministero;
rigettava anche la domanda proposta dalla società, in quanto si era maturato il termine decadenziale. La società proponeva gravame;
ribadiva le tesi già svolte;
produceva la documentazione volta a dimostrare il tempestivo inoltro delle istanze di rimborso in via amministrativa;
ribadiva la debenza degli interessi, con decorrenza dai singoli versamenti, anziché dalla domanda giudiziale;
insisteva nella richiesta di rivalutazione legale. Il Ministero resisteva anche in secondo grado;
in via incidentale, riproponeva le eccezioni di incompetenza territoriale e di merito e chiedeva la riforma della sentenza in ordine alle spese. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma, confermava l'applicabilità del termine decadenziale;
rigettava la domanda della società, rilevando la mancata produzione della documentazione attestante l'inoltro delle istanze di rimborso entro il termine di decadenza triennale;
inoltre, dichiarava applicabile lo ius superveniens costituito dall'art. 11 L. n. 448/98. La società ha proposto ricorso per Cassazione,
notificato il 24-7-2000, con l'articolazione di tre motivi. L'Amministrazione ha resistito con controricorso, notificato il 17/10/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta l'inapplicabilità della decadenza triennale ex art. 13 D.P.R. n. 641/72. In particolare, viene lamentato che la Corte aveva ritenuto applicabile il termine di decadenza triennale, anziché valutare il versamento come indebito pagamento, in quanto relativo a tributo inesistente per contrarietà a norma comunitaria e, come tale, soggetto ai principi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ed ai termini ordinari di prescrizione ex art. 2946 c.c.. Il rilievo è infondato.
È ormai principio consolidato che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di prevedere per le azioni di ripetizione dei tributi, riscossi in violazione, di un termine nazionale di decadenza triennale - che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata ad un termine più favorevole - purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo (principio di equivalenza) alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario ed alle azioni fondate sul diritto interno (sentenza Corte di Giustizia CE, 10-9-2002). Quindi, all'azione di ripetizione della tassa annuale sulle società è applicabile la decadenza triennale dal giorno del pagamento, fissata dall'art. 13 co. 2^ D.P.R. n. 641/72 in materia di concessione governativa. Tale disciplina risponde all'esigenza di sollecita definizione (principio di ragionevolezza delle scelte legislative) dei rapporti tra fisco e contribuente (ex plurimis, Cass. n. 7176/99) e non contrasta con il diritto comunitario, dal momento che si applica allo stesso modo sia alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario, sia alle azioni fondate sul diritto interno (Corte di Giustizia CE, 15-9-98). Si aggiunga, da ultimo, che non è incostituzionale la previsione del termine triennale di decadenza per l'istanza di rimborso, tanto che è stata di recente dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 co. 2^ D.P.R. n. 641/72 con riferimento all'art. 3 della Costituzione (Corte Cost., ord. n. 142 del 9/4/2003). È stata anche invocata la prescrizione ordinaria decennale, prevista dall'art. 2946 c.c., in tema di ripetizione di indebito fondata sull'art. 2033 c.c.. Anche questo profilo di doglianza va disatteso. È ormai ius receptum che in materia tributaria non è configurabile un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., considerata come rimedio di carattere generale svincolato dalle norme del contenzioso tributario: tesi che, ove ritenuta ammissibile, dovrebbe, a rigore, condurre addirittura a negare la speciale giurisdizione tributaria nelle controversie di (asserita) mancanza originaria o sopravvenuta di un valido rapporto d'imposta (Cass. Sez. Un. 9/6/89, n. 2786). - 2 Con il secondo motivo è stata denunziata la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 co.l0 n. 5 c.p.c. Specificamente, viene dedotto che le istanze di rimborso, con la prova dell'inoltre entro il termine di tre anni da ciascun versamento, erano state prodotte in giudizio e, per errore, non erano state prese in considerazione dall'organo giudicante. Così come prospettata, la doglianza si inquadra in una delle ipotesi di revocazione disciplinata dall'art. 395 n. 4 c.p.c.. Trattandosi quindi di vizio revocatorio, il motivo risulta inammissibile.
3 Con il terzo motivo è stata rilevata la inapplicabilità alla fattispecie della normativa di cui all'art. 11 L. n. 448/98, assumendosi che questa norma non ha carattere interpretativo, ma innovativo e, perciò, insuscettibile di applicazione retroattiva. Il rilievo in ordine all'inapplicabilità dello ius superveniens - ancorché astrattamente fondato - resta assorbito sulla base delle argomentazioni innanzi svolte sia in ordine al rigetto della questione relativa all'applicabilità del termine decadenziale triennale, sia in ordine all'inammissibilità della questione concernente il mancato esame della documentazione prodotta dalla società, costituita dalle istanze di rimborso.
In sintesi, dovendosi considerare legittima l'opposizione (in punto di merito) fatta valere in giudizio dall'Amministrazione Finanziaria avverso la domanda di restituzione per intervenuta decadenza (di per sè preclusiva del sorgere del diritto), non potrà farsi luogo al ricalcolo degli interessi, non potendosi riconoscere in restituzione alcun importo.
- 4 In definitiva, la prima censura deve essere disattesa;
la seconda doglianza risulta inammissibile;
il terzo rilievo va dichiarato assorbito. Sussistono giustificati motivi, ex art. 62 c.p.c., per prevenire ad un'equa compensazione della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il secondo motivo;
dichiara assorbito il terzo motivo;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione,il 17 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004