Sentenza 9 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA IN NOME0 5 5 4 7 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11269/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 12263 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. 1541 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LL EP IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LUCIO APULEIO 11, presso l'avvocato CESARE DELLA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO DE PRIAMO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ROMA SPED SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato VIVIANA VETTORELLO, 2002 rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO CAVALIERE, 2200 -1- giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
IA EF IT, SVETA SVIL. ELABORAZIONI TECNICO ARTISTICHE;
intimati avverso la sentenza n. 3571/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 5-10-1992, la società Roma Sped s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la società Sveta s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di due fatture emesse per trasporto di merci. L'adito Tribunale, autorizzata, su richiesta dell'attrice, la chiamata in causa delle ditte BE IU e AN AN, con sentenza n. 959/97, condannava “le convenute al pagamento in solido", in favore della Roma Sped s.p.a., della somma di £ 13.315.600, oltre interessi e rivalutazione. Proponeva appello BE IU, nella qualità, sollevando, tra l'altro, una serie di eccezioni procedurali e la Corte d'appello di Roma, costituitasi la Roma Sped s.p.a., in accoglimento delle eccezioni di quest'ultima, dichiarava inammissibile il gravame per tardività, per essere stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione, con due motivi, la ditta BE IU, in persona del titolare;
resiste con controricorso la Roma Sped s.p.a.. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 149 c.p.c., in quanto, trattandosi di notifica dell'atto di appello a mezzo posta, l'adempimento si ha per compiuto nel momento in cui l'agente postale appone e certifica la data di assenza del destinatario cui lascia l'avviso. Si aggiunge che i giudici di secondo grado hanno errato nel non prendere in considerazione la cartolina di ricevimento relativa alla notifica in questione, da cui emerge che in data 19-12-1997 l'agente postale aveva inutilmente tentato la consegna del plico. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 102, 107, 325, 326 e 331 c.p.c., B relativo difetto di motivazione e "in ogni caso omesso esame di fatti e norme decisivi" in ordine alla non disposta integrazione del contraddittorio vertendosi nel caso di specie in situazione di litisconsorzio necessario, con l'ulteriore conseguenza che "la pretesa tardività della notifica ad una delle parti non poteva determinare l'inammissibilità dell'impugnazione". In controricorso, tra l'altro, si eccepisce la inammissibilità del ricorso, sia per nullità della procura, in quanto non specificamente rilasciata dalla ditta BE al suo difensore con specifico riferimento ur al giudizio di cassazione, sia la genericità dei motivi. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza di quanto dedotto in controricorso perché la procura a margine del primo foglio del ricorso in esame ha un chiaro, evidente e funzionale collegamento con quest'ultimo, laddove è testualmente scritto che all'avvocato della ditta ricorrente viene conferito dal titolare della stessa "il più ampio mandato al fine di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura” ed, inoltre, perché i motivi del ricorso non presentano affatto aspetti di genericità, stanti la specifica indicazione di norme e la dettagliata esposizione delle ragioni della relativa violazione. Il ricorso i merita accoglimento. La decisione impugnata, infatti, si limita ad affermare, premessa la perentorietà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., che nella fattispecie l'atto di appello è stato notificato tardivamente in quanto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'impugnata decisione. Pertanto, è evidente che i giudici di secondo grado non hanno in alcun modo tenuto conto sia della "specificità" della notifica dell'atto di gravame, avvenuto, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 8 della 1. n. 890/82 e dell'art. 149 c.p.c., sia della giurisprudenza normativa, ormai formatasi sul punto, a seguito di ripetute pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (tra le altre, S.U. n. 321/99 m. 527332); secondo quest'ultima, infatti, in tema di notificazione a mezzo di servizio postale, bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato ed il secondo nel momento in cui il medesimo piego è dallo stesso ritirato ovvero sulla base degli altri elementi previsti per propiziare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cd. “compiuta giacenza”. Censurabile è, pertanto, l'impugnata decisione laddove non ha, sulla base di quanto esposto, verificato la validità della notifica in questione, con particolare riferimento alla data di deposito del piego e all'accertamento della data di ritiro del piego. La doglianza di cui al secondo motivo è da ritenersi assorbita dall'accoglimento della sopra esaminata censura.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. In Roma, il 28-11-2002 Il Presidente L'estensore ал locero IL CANCELLIERE Somenda Markolufi CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 10-x-2003 CORTE SUPREMA DI CASCAZIONE serie 4 al n. 33808 versate € 14977 Prima Sezione Civile apposta in cajce alla copia autentica Depositato in Cancelleria (art. 278 1.U. n°115 del 30/5/2002) 9 APR. 2003 IL COLLABORATORE BY CANCELLERIA IL CANCEL Roberto Rico