Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Sussiste il reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini Irpef (art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000), qualora l'evasione di imposta riguardi redditi provenienti da illecito penale (nella specie attività distrattiva dalle disponibilità finanziarie della società fallita), in quanto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 14, comma quarto, della legge n. 537 del 1993 con riguardo al testo unico sulle imposte dei redditi n. 917 del 1986, tra le categorie di redditi tassabili classificate nell'art. 6, comma primo, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo; né i redditi provento di attività illecita rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 6, comma primo, lett. f) del suddetto testo unico n. 917 del 1986, come attesta l'art. 14, comma quarto, della legge n. 537 del 1993, oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 36, comma quarto bis, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006.
Commentari • 4
- 1. TRIBUTARIO: Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita Massima Giurisprudenziale: La presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non costituisce per sé una denuncia a proprio carico, ma solo una comunicazione a fini tributari, per cui l'omessa dichiarazione costituisce – in presenza dei relativi presupposti – violazione dell'art. 5 Decreto Legistativo n. 74/2000. Decisione: Sentenza n. 53137/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Stante la oramai incontestata e riconosciuta tassabilità dei proventi illeciti anche a livello normativo, è connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo …
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Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita Massima Giurisprudenziale: La presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non costituisce per sé una denuncia a proprio carico, ma solo una comunicazione a fini tributari, per cui l'omessa dichiarazione costituisce – in presenza dei relativi presupposti – violazione dell'art. 5 Decreto Legistativo n. 74/2000. Decisione: Sentenza n. 53137/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Stante la oramai incontestata e riconosciuta tassabilità dei proventi illeciti anche a livello normativo, è connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo …
Leggi di più… - 3. Dichiarazione infedele: sussiste anche se l'evasione riguarda redditi di derivazione illecitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini Irpef di cui all' art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all' art. 53 Cost. , una riduzione del reddito imponibile. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che non rileva, ai predetti fini, il provvedimento ablatorio disposto …
Leggi di più… - 4. Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecitaAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 febbraio 2018
La presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non costituisce per sé una denuncia a proprio carico, ma solo una comunicazione a fini tributari, per cui l'omessa dichiarazione costituisce - in presenza dei relativi presupposti - violazione dell'art. 5 Decreto Legistativo n. 74/2000. Massima: Stante la oramai incontestata e riconosciuta tassabilità dei proventi illeciti anche a livello normativo, è connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di diritto processuale penale "nemo tenetur se detegere", in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2009, n. 7411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7411 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/11/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2098
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 20253/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RE OL N. IL 17/01/1959;
avverso la sentenza n. 193/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 30/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Di EN IC, nella sua qualità di amministratore unico della Centro Servizi Assicurativi srl, società dichiarata fallita il 17 dicembre 2002, veniva condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze del GUP, con rito abbreviato, presso il Tribunale di Trento del 7 febbraio 2008 e della Corte di Appello della stessa Città in data 30 gennaio 2009 - alla pena ritenuta di giustizia, interamente condonata, per il delitto di bancarotta per distrazione, per essersi appropriato della somma di Euro 339.247,52 mediante incasso diretto dei premi netti di assicurazione versati dai clienti e di cui ometteva il versamento alla SASA Assicurazioni spa, nonché per la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 per omessa dichiarazione dei redditi ai fini Irpef.
Con il ricorso per cassazione il Di EN deduceva:
1) la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta per distrazione perché la somma di Euro 320.000,00 di premi versati dai clienti trattenuta dal ricorrente non era mai entrata a fare parte del patrimonio della società fallita perché l'agente Di EN, in base al contratto di collaborazione con la SISA, era personalmente depositario della somma;
2) la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla contestazione di evasione di imposta per i redditi provenienti dalla distrazione perché, oltre al fatto che le Sezioni Unite - 2798 del 1994 -avevano stabilito la non tassabilità dei proventi da reato, bisogna considerare che la norma di cui al D.L. n. 223 del 2006, art.36, comma 34 bis, interpretativa della disposizione di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, ha stabilito che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, siano da considerarsi redditi diversi, di cui - secondo la circolare ministeriale dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E/2006 - al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e seg.. Orbene in tali ultimi articoli non si riscontra alcuna voce atta a ricomprendere il caso di una distrazione di somme dalle disponibilità finanziarie di una società.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Di EN IC non sono fondati.
Dalla motivazione delle due sentenze di merito si desume che la società fallita, che aveva come scopo sociale quello di fornire e gestire servizi assicurativi per conto di società di assicurazione, aveva un rapporto di tal genere anche con la SASA assicurazioni spa;
il legale rappresentante della fallita Centro servizi assicurativi srl era IC Di EN.
Tali circostanze sono confermate anche dal ricorrente nell'atto di impugnazione.
Tra le attività svolte dalla fallita per conto della SISA rientrava anche la riscossione dei premi assicurativi dei clienti, la custodia delle somme ed il successivo versamento delle stesse alla SISA. Anche queste sono circostanze non controverse, come non discutibile è il fatto che il Di EN, invece di versare i premi incassati alla SISA, se ne sia impossessato.
Orbene il Di EN ha sostenuto che era personalmente depositario dei premi e che, pertanto, le somme riscosse a titolo di premio assicurativo non erano mai entrate nel patrimonio della fallita società.
La tesi è errata perché è del tutto pacifico che la fallita, rappresentata dal Di EN, esercitasse, come detto, proprio l'attività di riscossione premi e di custodia delle somme riscosse fino al versamento delle stesse alla SISA, Trattandosi di una attività propria della agenzia svolta dal suo legale rappresentante Di EN, non è assolutamente possibile frazionare la unitaria attività ed attribuire la riscossione dei premi alla società e la custodia delle somme riscosse alla persona fisica del Di EN, che, come detto, era il legale rappresentante della società. Il Di EN, nella sua qualità di legale rappresentante della fallita, ha, quindi, riscosso i premi e si è appropriato della somma complessiva non versata alla SISA, facendo scomparire tale somma, che era entrata certamente nel patrimonio della fallita, non essendo rilevante, per giurisprudenza oramai costante (vedi, tra le tante, Cass., Sez. 5^, n. 23318/04, rv 228863), che i beni distratti siano pervenuti alla società fallita con sistemi illeciti, perché il patrimonio della stessa deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite poste in essere dall'amministratore in nome e per conto della medesima.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo la interpretazione autentica fornita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 del testo unico sulle imposte dei redditi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tra le categorie di redditi tassabili classificate nell'art. 6, comma 1 devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo. Essendo sorte delle perplessità in ordine al fatto se potessero o meno i redditi provento di attività illecita rientrare nella categoria dei redditi diversi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, lett. f), l'art. 14 cit., comma 4 è stato oggetto di interpretazione autentica con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 4 bis, convertito con modifiche nella L. n. 248 del 2006.
Secondo l'art. 36, comma 4 bis l'art. 14 si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1..., "sono comunque considerati come redditi diversi"
(vedi lett. F) dell'art. 6 cit., comma 1).
Non vi è alcun dubbio, pertanto, che anche i proventi illeciti siano sottoposti alla imposta sui redditi.
Per le ragioni brevemente indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010