Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2086
CASS
Sentenza 11 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, attualmente previsti dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, la competenza a conoscere del fatto, originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell'entrata in vigore di detta normativa speciale, spetta al tribunale e non al Pretore, in applicazione - mancando norma transitoria - del principio di ordine generale circa l'immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale, salvo il già avvenuto radicamento della competenza, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, dinanzi al giudice competente secondo la normativa previgente. (Fattispecie in tema di conflitto insorto in procedimento nel quale l'azione penale era stata esercitata successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 143 del 1991).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2086
    Data del deposito : 11 marzo 1999

    Testo completo