Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, attualmente previsti dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, la competenza a conoscere del fatto, originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell'entrata in vigore di detta normativa speciale, spetta al tribunale e non al Pretore, in applicazione - mancando norma transitoria - del principio di ordine generale circa l'immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale, salvo il già avvenuto radicamento della competenza, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, dinanzi al giudice competente secondo la normativa previgente. (Fattispecie in tema di conflitto insorto in procedimento nel quale l'azione penale era stata esercitata successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 143 del 1991).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.03.1999
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.2086
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.48377/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza:
dal PRET. ROMA
nel procedimento a carico di:
1) AD AM n. il 14.03.1954
2) EL ME n. il 02.05.1958
3) DJAFRI RAFIKE n. il 29.04.1961
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. RIGGIO GIANFRANCO Fatto e diritto
Nel procedimento a carico di UA Liamine il Pretore di Roma con sentenza del 13-4-1995 dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al reato di cui all'art.12 D.L. 3-5-1991 n.143, così modificata l'originaria di ricettazione di una carta di credito.
Il G.U.P. del Tribunale di Roma all'udienza preliminare del 4-12 1995 declinava, a sua volta, la competenza e il Pretore di Roma, al quale gli atti venivano restituiti, elevava conflitto negativo, investendo questa Corte della risoluzione.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso indicato dal Pretore di Roma.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I 14-9-1994 n. 3407), in materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, quali attualmente previsti dall'art.12 del D.L. n.143/1991, la competenza a conoscere del fatto originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell'entrata in vigore di detta normativa speciale spetta al tribunale e non al pretore, in applicazione - mancando norma transitoria - del principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale.
Solo nel caso in cui la competenza si sia già radicata al momento dell'entrata in vigore della nuove legge dinanzi al giudice che era competente secondo la norma previgente rimane ferma la competenza di quest'ultimo, per effetto della "perpetuatio iurisdictionis", che deriva dal principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Nella specie, non si è verificata tale situazione processuale, essendo stata esercitata l'azione penale con il decreto di citazione a giudizio, emesso il 10-1-1992 e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n.143/1991. Pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma a conoscere del reato previsto da detta norma, che ha modificato il regime precettivo e sanzionatorio in tema di illecita detenzione di carte di credito, devolvendone la cognizione al Tribunale.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui ordina rimettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999