Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
Nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, previsto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. e avente lo scopo di consentire l'individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta di cui alla sentenza impugnata e alle censure alla stessa mosse (ed integrato anche quando gli elementi necessari siano ricostruibili in base a quanto esposto in sede di articolazione dei motivi di ricorso), deve sussistere anche quando si deducano questioni di giurisdizione, poiché il potere della Corte di cassazione di svolgere indagini di fatto ai fini delle statuizioni sulla giurisdizione trova un limite nel caso di cognizione introdotta con ricorso ordinario, nella quale le indagini di fatto non possono essere esercitate in via sostitutiva dell'attività difensiva che la parte deve svolgere mediante il medesimo ricorso per cassazione, in relazione non solo (come nel regolamento di giurisdizione) agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.S.L. N. 9 DI LOCRI, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 35, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TROPIANO (STUDIO MACRÌ) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CENTRO RICERCHE CARDIOVASCOLARI D.A. COOLEY S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARINO 30, presso lo studio dell'avvocato LUCA MAIO, rappresentata e difesa dall'avvocato NINO MAIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47/98 del Giudice di pace di BIANCO, depositata il 25/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il "Centro ricerche vascolari D. A. Cooley" chiedeva ed otteneva dal giudice di pace di Bianco decreto ingiuntivo di pagamento a carico della A.S.I. n. 9 di Locri, la quale proponeva opposizione, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, o, in subordine, la competenza del Pretore di Locri quale giudice del lavoro.
Il giudice di pace adito, decidendo espressamente secondo equità, rigettava l'opposizione, osservando, tra l'altro, quanto segue.
La controversia in esame attiene a materia esulante dalla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, così come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 19 dicembre 1995 n. 12960. Il giudice di Bianco è competente per territorio, alla stregua del principio affermato dalla predetta Corte nella sentenza 23 novembre 1993 n. 11567, non essendo stati indicati tutti i fori concorrenti, idonei a radicare altrove la eccepita competenza. La giurisdizione del giudice ordinario non può essere validamente contestata, dovendosi richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'esame della domanda con la quale l'assistito dal servizio sanitario nazionale, deducendo la necessità e l'urgenza di disporre, per la cura di determinate affezioni morbose, di prodotti farmaceutici esclusi dal prontuario terapeutico e non sostituibili con altri di pari efficacia inseriti nel prontuario medesimo, chiede che gli venga riconosciuto il diritto al rimborso di quanto speso per l'acquisto di detti farmaci, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo la controversia al diritto soggettivo alla salute. E tale giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche alle prestazioni specialistiche non contemplate nel prontuario terapeutico regionale.
Avverso questa sentenza la A.S.L. n. 9 di Locri ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura. Il "Centro di ricerche cardiovascolari D. A. Cooley" ha presentato controricorso.
La ricorrente ha, a sua volta, presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, si deduce la violazione della normativa che regola la giurisdizione, assumendosi che erroneamente è stata disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, le posizioni dei professionisti e dei presidi sanitari convenzionati, come quelle degli assistiti che ad essi intendano far ricorso, hanno consistenza non di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, correlandosi al potere delle unità sanitarie locali di autorizzare l'accesso al convenzionamento esterno.
Con il secondo motivo, deducendosi violazione degli artt. 19, 409 e 413 cod. proc. civ., si assume che competente ad emettere il decreto ingiuntivo contestato sarebbe stato non il giudice di pace di Bianco, ma il giudice di pace di Locri, quivi essendo l'unica sede dell'ente pubblico ASL. In ogni caso la controversia tra la struttura sanitaria e la ASL, avente ad oggetto un rapporto dai contenuti della collaborazione continuativa e coordinata, avrebbe dovuto essere assoggettata al rito del lavoro, davanti al Pretore di Locri. Con il terzo motivo, deducendosi la violazione dell'art. 645 cod. proc. civ., si assume che gli elementi probatori prodotti nella fase monitoria non avrebbero costituito la necessaria prova obiettiva del credito, richiesta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Con il quarto motivo, deducendosi la violazione ed erronea applicazione della normativa nazionale e regionale che regola la materia, nonché fa illogicità della motivazione, si assume che la ASL opponente non avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza o no di strutture pubbliche regionali idonee ad effettuare le prestazioni specialistiche e si afferma che il giudice di pace avrebbe implicitamente riconosciuto il principio di diritto secondo cui nel concorso di comprovate emergenze è possibile ricorrere alle strutture sanitarie private, con conseguente diritto al rimborso delle somme anticipate.
L'esame degli esposti motivi è precluso dalla inammissibilità del ricorso, essendone il contenuto privo del requisito di cui all'art. 366 n. 3) cod. proc. civ.. Deve invero rilevarsi che, nella specie, l'esposizione sommaria dei fatti richiesta da tale articolo non soltanto manchi nella parte del ricorso precedente lo svolgimento dei motivi del medesimo, ma neanche sia ricostruibile, dal contenuto delle censure mosse alla impugnata sentenza sia in ordine alla questione di giurisdizione, sia in ordine alle altre questioni.
Ciò può anche qui in particolare affermarsi, posto che, se l'esposizione dei fatti ha l'evidente funzione di consentire la individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta da individuare alla luce della sentenza e delle censure a questa mosse, ed è, quindi, sufficientemente svolta anche quando abbia carattere sommario, ove invece essa abbia, come nella specie, il carattere della genericità e, di conseguenza, sia inidonea ad assolvere a detta funzione, si risolve in sostanza in una esposizione solo apparente, ed è quindi praticamente inesistente. È bensì vero che, al fine di pronunciare sulle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia in sede di regolamento preventivo, sia in sede di ricorso ordinario, hanno il potere-dovere di procedere ad una indagine di fatto, al fine di qualificare la posizione soggettiva delle parti o il rapporto dedotto in giudizio, qualora questa qualificazione costituisca presupposto necessario per la soluzione di dette questioni (v. tra le altre, Cass. SU 17 novembre 1978 n. 5345). Ma, soprattutto in sede di ricorso ordinario, quando cioè si deducano questioni di giurisdizione non soltanto sulla base degli atti introduttivi del giudizio, ma anche in relazione ad una sentenza che abbia pronunciato su dette questioni, il potere della Corte di svolgere indagini di fatto può essere esercitato non già in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, ma soltanto in base alle allegazioni delle parti stesse doverosamente da queste ultime svolte nel ricorso per cassazione, in relazione non solo agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata. Nella specie, la genericità e, quindi, inadeguatezza delle censure mosse alla sentenza del giudice di pace, nonché, più in generale, delle dedizioni svolte nel ricorso per cassazione in ordine non soltanto ai fatti processuali e sostanziali ma anche ai motivi di diritto, sia pure limitatamente al rilievo che questi possano avere quanto meno al fini della ricostruzione dei fatti medesimi, non consente alcuna indagine d'ufficio sugli atti acquisiti. A prescindere dalla mancanza, nei fascicoli (di parte e d'ufficio) del giudizio di merito, del ricorso per decreto ingiuntivo, non sussiste nel ricorso per cassazione alcun riferimento ad esso in ordine alle condizioni (o alla mancanza delle condizioni) necessarie sia alla configurabilità di un diritto soggettivo (quali la necessità ed urgenza delle prestazioni in relazione al diritto alla salute), sia alla sua attribuibilità ad un ben individuato soggetto. Non risulta, in particolare, se il diritto fatto valere dal Centro diagnostico tragga titolo dal regime di convenzionamento (come sembra potersi evincere dall'assunto esposto nel secondo motivo in ordine alla competenza del pretore del lavoro) o da altra fonte obbligatoria, ne' può indursi dalle "apparenti" deduzioni in fatto della Azienda sanitaria ricorrente se questa abbia inteso contestare che tutti o almeno alcuni degli assistiti si siano trovati nelle condizioni di chiedere ed ottenere prestazioni sanitarie senza la previa autorizzazione.
In sostanza, i principi di diritto indicati dalla ricorrente, con riferimento a sentenze di queste Sezioni Unite, pur idonei, evidentemente, a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia nelle sue linee generali, si risolvono in ininfluenti affermazioni del tutto teoriche, per l'impossibilità di verificarne l'applicabilità in concreto, a causa del rilevato difetto di esposizione dei fatti, come può ulteriormente rilevarsi dal quarto motivo, in cui si fa cenno al diritto al rimborso delle spese anticipate dagli assistiti, mentre questi ultimi non sono presenti in giudizio ed il ricorso per decreto ingiuntivo risulta proposto soltanto dal Centro diagnostico. Ed ovviamente neanche tale lacuna è colmabile con indagini di fatto da parte di questa Corte, la quale, come si è detto, svolgerebbe un inammissibile compito sostitutivo dell'attività difensiva gravemente lacunosa.
È bensì vero che la stessa sentenza del giudice di pace presenta le medesime lacune nello svolgimento del processo e contiene una motivazione della decisione consistente soltanto nell'enunciazione pura e semplice di principi enunciati da questa Corte, senza il necessario riferimento a concreti fatti processuali e sostanziali. Ma essa non è stata fatta oggetto di censure sotto questo profilo e, quindi, a maggior ragione, la possibilità di ricostruire la fattispecie concreta, altrimenti più ampiamente realizzabile d'ufficio in sede di regolamento attraverso indagini di fatto, deve ritenersi preclusa non solo per l'inosservanza, da parte della ricorrente, del precetto di all'art. 166 citato, ma anche e soprattutto per la rilevata impossibilità, da parte di questa Corte, di svolgere una attività sostitutiva di quella lacunosa della difesa in sede di ricorso ordinario per cassazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in L. 40.000= e degli onorari, liquidati in L. 600.000.= (seicentomila). Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999