Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
L'ordine legalmente impartito allo straniero di presentarsi alla competente autorità per ogni questione inerente alla regolarità della sua presenza nel territorio nazionale, rispondendo a ragioni di pubblica sicurezza, si colloca in una delle categorie di provvedimenti contemplate dall'art. 650 cod. pen., ed è quindi tale norma, e non l'art. 15 T.U.L.P.S., che risulta applicabile nel caso di specie stante l'inequivoca clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato" inserita nello stesso art. 15.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 36054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36054 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 904
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 018192/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KO ZA, (Lituania) N. IL 15/03/1973;
avverso SENTENZA del 17/01/2005 TRIBUNALE di CASSINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BUGGHI Vinicio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza 17/01/2005 il Tribunale di Cassino, concesse le attenuanti generiche, condannava EN NA, di nazionalità lituana, alla pena di euro 120,00 di ammenda siccome dichiarata responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. per non aver ottemperato all'invito di presentarsi al Commissariato di Cassino per regolarizzare la propria posizione in Italia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo: 1) l'incostituzionalità degli artt. 159 e 438 c.p.p. nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato irreperibile di chiedere il rito abbreviato;
2) l'incostituzionalità dell'art. 650 c.p. nella parte in cui non specifica i requisiti dell'ordine perché lo stesso possa ritenersi "legalmente dato"; 3) la violazione dell'art. 143 c.p.p. sul rilievo che manca la prova che l'imputato, nel momento in cui ricevette l'ordine, comprendesse la lingua italiana;
4) la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 sul rilievo che non era stato indicato il responsabile del procedimento;
5) violazione dell'art. 54 c.p. sul rilievo che non era stata riconosciuta l'esimente dello stato di necessità, tenuto conto che la mancata presentazione al Commissariato dipendeva dal fatto che l'imputata, essendo priva del permesso di soggiorno, rischiava l'espulsione; 6) violazione dell'art. 650 c.p. sul rilievo che mancavano gli elementi costitutivi del reato contestato;
7) carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo relativo alla eccezione di incostituzionalità degli artt. 159 e 438 c.p.p.. Infatti la rappresentanza del latitante o dell'irreperibile non può estendersi all'esercizio di poteri processuali dispositivi, quali la richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., riconducibili soltanto alla volontà dell'imputato, di guisa che il loro esercizio presuppone una manifestazione personale dell'imputato o l'esistenza di una procura speciale rilasciata dall'imputato (vedi Sez. Un. 27/01/1995, proc. Battagia). D'altra parte la Corte Costituzionale con ordinanza n. 57 del 13/01/2005, in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difensore di imputato irreperibile non munito di procura speciale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione proprio sulla base della considerazione che la richiesta di giudizio abbreviato rientra tra i poteri processuali riconducibili solo alla volontà dell'imputato.
Manifestamente infondato deve ritenersi anche il secondo motivo relativo alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 650 c.p. con riferimento agli artt. 3 e 25 co. 2 della Costituzione nella parte in cui non specifica i requisiti dell'ordine perché lo stesso possa ritenersi "legalmente dato". Infatti con sentenza n. 168/1971 la Corte Costituzionale ha escluso l'incostituzionalità della norma suddetta, considerando da un lato l'ampiezza del sindacato operato dal giudice penale sulla legittimità del provvedimento non osservato e prevedendo dall'altro le singole leggi dello Stato con sufficiente specificazione la rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene.
Manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 143 c.p.p., tenuto conto che l'invito a comparire al Commissariato fu ritualmente notificato all'imputata, che nulla obiettò al riguardo, mostrando in tal modo di aver compreso il contenuto dell'atto.
Manifestamente infondato deve ritenersi anche il quarto motivo relativo alla violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, tenuto conto che nell'ordine comunicato all'imputata era chiaramente specificato l'Ufficio di P.S. al quale doveva rivolgersi per regolarizzare la sua posizione.
Manifestamente infondato deve ritenersi anche il quinto motivo relativo alla violazione dell'art. 54 c.p., tenuto conto che mancava il pericolo attuale di un danno grave alla persona, tanto più che il rischio di espulsione era eventuale e non immediato. Infondato deve ritenersi il sesto motivo relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 650 c.p.. Invero l'inosservanza all'ordine di presentarsi in Questura, legalmente dato da organi di P.S. a cittadino straniero al fine di chiarire la sua posizione di soggiorno in Italia, trattandosi di ordine impartito per ragioni di sicurezza pubblica, integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. e non quelli della violazione amministrativa prevista dall'art. 15 T.U.L.P.S., tanto più che non è applicabile l'art. 9 L. 689/1981, non ricorrendo la identità di norme che regolano la stessa materia. Infatti - a parte la considerazione che la norma di cui all'art. 650 c.p., a differenza di quella prevista dall'art. 15 citato, prevede la finalizzazione dell'ordine nel senso che questo può essere dato solo per le ragioni ivi specificate - occorre rilevare che l'art. 15 T.U.L.P.S., prevedendo una clausola espressa di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato"), ha natura sussidiaria e, quindi, può essere applicata solo nel caso che l'omessa presentazione del cittadino in Questura non integri gli estremi di un reato (Cass. sez. 1^ n. 9250 del 24/10/1996, rv. 205.91 7; Cass. Sez. 1^ n. 540 del 20/1/1995, RV 200025, imp. Masani). Ne consegue che, poiché nel caso in esame l'invito a presentarsi fu dato all'imputata per ragioni di sicurezza pubblica (richiesta di chiarimenti in ordine alla sua posizione di soggiorno in Italia), nella fattispecie è ravvisabile la violazione dell'art. 650 c.p.. Quanto al settimo motivo relativo alla carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è sufficiente rilevare che il beneficio non fu richiesto e che comunque l'imputata non aveva interesse ad ottenere tale beneficio, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2005