Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 2
L'inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S. e contenuta nella contestazione, senza che, in tal caso, rilevi, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la natura eventualmente permanente del reato in esame, in quanto, qualora nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente, si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momento terminale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art. 516 cod. proc. pen..
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza da parte del cittadino straniero dell'ordine della polizia ferroviaria di comparire in questura per regolarizzare la posizione di soggiorno, in quanto anche a seguito della depenalizzazione dell'art. 15 del R.D. n. 773 del 1931, intervenuta ad opera dell'art. 1 D.Lgs. n. 480 del 1994, la condotta consistente nell'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S., costituisce illecito penale, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., qualora detto invito sia dato per ragioni di sicurezza pubblica, come nella specie, considerato che il controllo del soggiorno degli stranieri rientra nell'ambito delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41101 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 959
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011868/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) PC TU N. IL 20/07/1978;
2) OJ PA N. IL 08/10/1977;
avverso SENTENZA del 30/09/2002 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Su conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale monocratico di Firenze ha assolto TR AR e OJ AL, cittadini albanesi, da imputazione di cui all'art. 650 C.P. concernente l'inosservanza dell'ordine della Polizia Ferroviaria di comparire in Questura per regolarizzare la propria posizione di soggiorno - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Osserva il Tribunale che la condotta doveva intendersi sanzionata in forza dell'art. 15 R.D. 18.6.1931 n. 773, norma depenalizzata che prevede la mancata comparizione su invito dell'autorità di P.S., ritenuta speciale rispetto a quella dell'art. 650 C.P., che punisce ogni inosservanza di provvedimenti dell'autorità pubblica dati per ragioni (fra l'altro) di sicurezza pubblica. Nè in contrario, ad avviso del giudice, poteva operare la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", contenuta nel testo vigente dell'art. 15 R.D. n. 773/1931, da interpretarsi ragionevolmente con esclusione delle ipotesi di specialità, restando altrimenti inoperante l'art. 15 citato che, riferendosi ad un invito emesso per ragioni inerenti alle funzioni dell'autorità di P.S., ricadrebbe in ogni caso sotto la previsione dell'art. 650 C.P.. Ricorre per cassazione il P.G. del distretto, denunciando erronea disapplicazione della norma penale, sotto la quale ricadeva la fattispecie in forza della clausola dì riserva ed in presenza di provvedimento dato per una delle ragioni da essa indicate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte ha da tempo affermato il principio che anche dopo la depenalizzazione - ad opera dell'art. 1 D.L.vo 13.7.1994 n. 480 dell'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S. previsto dal T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per ragioni di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 del codice, in forza della clausola di riserva contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che deroga al principio di specialità fissato dall'art. 9 L. 24.11.1981 n. 689 (cfr. fra molte, Cass., Sez. 1^, 2.11.1994/20.1.1995, Masani;
6/30.11.1995, P.M. in proc. Zonaghi;
31.10/6.12.1995, P.G. in proc. Stilin;
6.11/4.12.1995, P.G. in proc. Sadoqì; 8.11.1995/27.1.1996, P.G. in proc. Tavares). Le decisioni citate avevano tutte specifico riferimento al controllo della posizione di stranieri secondo le modalità previste dall'art. 144 R.D. n. 773/1931, poi abrogato dall'art. 47 D.L.vo 25.7.1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni sull'immigrazione). La legittimità dell'invito a comparire a fini di verifica della regolarità del soggiorno anche nel vigore della nuova disciplina - in forza dei poteri generali di vigilanza sulla sicurezza pubblica e di quelli specificamente attribuiti all'autorità dall'art. 6, co. 4 e 5, del D.L.vo n. 286/1998 - e la punibilità dell'inosservanza ai sensi dell'art. 650 C.P. sono state ribadite da Cass., Sez. 1^, 19.5/7.6.2001, P.M. in proc. BI AL. Tale orientamento va condiviso, apparendo fondate su un presupposto erroneo le contrarie argomentazioni del giudice "a quo". Non è infatti esatto che l'invito a comparire, sol perché soggettivamente promanante dall'autorità di P.S., debba sempre essere anche oggettivamente finalizzato a tutela della sicurezza generale, e non ad altro dei compiti di polizia amministrativa che alla detta autorità sono demandati: basterà considerare al proposito la composizione - a richiesta - di privati dissidi (art. 1, co. 2, R.D. n. 773/1931), procedura che si apre appunto con l'invito a comparire dinanzi all'ufficio di P.S. (art. 5 del regolamento di esecuzione 6,5.1940 n. 635). Chiarito pertanto che non tutti gli atti dell'autorità di P.S. sono oggettivamente rivolti a tutela della sicurezza della collettività, mentre anche altre autorità possono emettere provvedimenti a tal fine destinati, è agevole - tenuto conto della clausola di riserva - la distinzione tra i comportamenti trasgressivi sanzionati dall'art. 15 R.D. n. 733/1931 (concernenti atti emessi dall'autorità istituzionalmente, ma non esclusivamente, preposta alla tutela della sicurezza pubblica, e relativi ad altre fra le mansioni affidatele) e quelli punibili ex art. 650 C.P. (relativi a provvedimenti emessi da qualsiasi autorità pubblica per fini di sicurezza generale); rimane conseguentemente escluso in radice lo stesso rapporto di specialità che si assume esistente tra le due ipotesi considerate, non verificandosi sovrapposizione dell'una rispetto all'altra. Ritenuto pertanto che il fatto contestato va qualificato come contravvenzione all'art. 650 C.P., essendo il controllo del soggiorno degli stranieri pacificamente compreso tra le esigenze attinenti alla sicurezza pubblica, deve essere peraltro dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato, commesso secondo la contestazione - il 21.9.1999 (data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S.). Non rileva il carattere (eventualmente) permanente della contravvenzione in esame (su cui v. in generale Cass., Sez. 1^, 11.7/24.9.1997, P.G. in proc. Grillo e, quanto all'invito rivolto allo straniero a fini di controllo della permanenza, Cass. Sez. 1^, 4.12.1996/21.1.1997, P.M. in proc. Mechri). infatti, quando nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momento terminale della consumazione, il giudice può tener conto dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del Pubblico Ministero ex art. 516 C.P.P., in quanto la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravita del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (Cass., Sez. Un., 11/26.11.1994, P.M. in proc. Polizzi). La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio per estinzione dell'illecito, come sopra qualificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004