Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41101
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Sentenza 23 settembre 2004

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L'inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S. e contenuta nella contestazione, senza che, in tal caso, rilevi, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la natura eventualmente permanente del reato in esame, in quanto, qualora nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente, si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momento terminale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art. 516 cod. proc. pen..

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza da parte del cittadino straniero dell'ordine della polizia ferroviaria di comparire in questura per regolarizzare la posizione di soggiorno, in quanto anche a seguito della depenalizzazione dell'art. 15 del R.D. n. 773 del 1931, intervenuta ad opera dell'art. 1 D.Lgs. n. 480 del 1994, la condotta consistente nell'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S., costituisce illecito penale, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., qualora detto invito sia dato per ragioni di sicurezza pubblica, come nella specie, considerato che il controllo del soggiorno degli stranieri rientra nell'ambito delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41101
    Data del deposito : 23 settembre 2004

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