Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
La tutela accordata dalla legge ai terzi in buona fede, aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca in materia di prevenzione, non si estende a coloro che sono titolari di un diritto all'acquisto del bene gravato, derivante da un preliminare di vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO CO - Consigliere - N. 1635
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 12937/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LO AL, nato Bagnara Calabra il 24.6.1943;
2. LO PP, nato a [...] il [...];
3. AL RO EM RI OS, nata a [...] il [...];
4. NT CA, nato Reggio Calabria il 25.10.1972;
5. LO CO, nato a [...] il [...];
6. LO RInna, nata a [...] il [...];
7. PP IS, nata a [...] il [...];
8. TO PO, in qualità di erede di LO ES;
avverso il decreto del 28 giugno 2011 emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe indicati impugnano il decreto del 28 giugno 2011 con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti contro il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 28 novembre 2008, con cui oltre ad applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di BR PP e SS CO sulla base, per entrambi, di un giudizio di pericolosità sociale desunto, tra l'altro, dai risultati investigativi relativi al procedimento penale per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di concorso esterno in associazione mafiosa nonché del reato di cui alla L. n. 357 del 1990, art. 12 quinquies, veniva disposta, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, la confisca di beni ritenuti nella disponibilità dei proposti.
Principale oggetto della confisca è stata la AEMME Service s.a.s., di ON IA, moglie di PP BR, società di cui, secondo i giudici, era proprio quest'ultimo il vero dominus. A seguito di questo provvedimento sono caduti in sequestro e, quindi, confiscati, anche altri beni ritenuti nella effettiva disponibilità della AEMME Service s.a.s., formalmente intestati a terzi interessati, tra cui gli attuali ricorrenti. Si tratta dei terreni che risultano intestati a ES LO, CO LO, RInna LO e IS PP, situati in contrada Morloquio (mappa 15, particelle 1305, 1307, 1308, 1310, 1312, 1287, 1301) e alla porzione di fondo intestata a EM AL RO (mappa 15, particella 545), tutti beni che i provvedimenti impugnati hanno considerato nella diretta disponibilità della AEMME Service e, quindi, del BR.
Inoltre, hanno proposto ricorso anche AL e PP LO, nonché CA NT, promissari acquirenti di alcuni degli immobili realizzati e commercializzati dalla società confiscata, che la Corte d'appello ha ritenuto non legittimati a partecipare alla procedura, in quanto la tutela accordata dalla legge ai terzi in buona fede riguarda solo i titolari di un diritto reale sul bene oggetto dì confisca, mentre non si estende a coloro che sono titolari di un diritto all'acquisto del bene gravato derivante da un preliminare di vendita.
2. Nel ricorso presentato dall'avvocato Michele LO, nell'interesse di CO LO, IS PP, RInna LO e PO TO, quest'ultimo nella qualità di erede di ES LO, è stato dedotto come unico motivo la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, L. n. 575 del 1965, artt.
1-2 e 2-ter e art. 125 c.p.p., per assenza di motivazione, in quanto sarebbe stata omessa ogni valutazione di elementi logici e documentali in base ai quali sarebbe dovuto risultare l'esclusiva titolarità dei beni confiscati. I ricorrenti rilevano come la Corte d'appello non abbia applicato il principio secondo cui spetta all'accusa l'onere di provare, in maniera rigorosa, la fittizia intestazione dei beni in capo a terzi, pervenendo alla decisione sulla base di mere deduzioni e di circostanze indiziarie suscettibili di valutazione alternativa.
Con una successiva memoria l'avvocato LO ha contestato la richiesta scritta del procuratore generale che ha richiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
3. L'avvocato Antonino ELfino, nell'interesse di AL e LO PP, con il primo motivo ha eccepito l'esistenza di un precedente giudicato rappresentato dal decreto del 2007 della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di revoca della confisca e la violazione della L. n.1423 del 1956. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della L. n. 575 del 1965 censurando il provvedimento impugnato per non avere garantito i diritti dei terzi in buona fede.
4. L'avvocato Natale Polimeni, nell'interesse di EM AL RO e di CA NT ha presentato distinti ricorsi.
4.1. Nel ricorso riguardante AL RO ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento all'annullamento del precedente decreto, risalente al 2007, riguardante le misure di prevenzione disposte nei confronti di BR e nei confronti dei terzi in buona fede;
si sostiene che, sebbene la preclusione del giudicato operi rebus sic stantibus, tuttavia nel caso in esame nessun nuovo elemento sarebbe stato acquisito successivamente all'annullamento del decreto ad opera del provvedimento della Corte d'appello di Reggio Calabria del 3.10.2007, sicché l'impugnato decreto avrebbe dovuto essere considerato illegittimo perché in contrasto con la decisione precedente già definitiva e irrevocabile, avente ad oggetto la medesima questione. Inoltre, ha denunciato la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter così come novellato dalla L. n. 125 del 2008, in quanto i giudici avrebbero omesso di verificare la duplice condizione della disponibilità del bene in capo al proposto e dell'origine illecita del bene in questione, limitando l'esame solo al requisito della disponibilità, peraltro fondando il convincimento su questo elemento in base a presunzioni e deduzioni incerte e non riscontrabili. Infine, con l'ultimo motivo, ha ritenuto violato l'art. 42 Cost., in quanto la decisione impugnata non avrebbe operato una attento e puntuale esame dei beni in uso alla società AEMME al fine di verificare non solo quali di essi fossero nella effettiva e completa disponibilità della società e quali appartenenti a terzi - come nel caso del fondo della AL RO -, ma soprattutto per accertare quali avessero una provenienza illecita in modo da poter essere oggetto di sequestro e, poi, di confisca.
4.2. Anche nel ricorso proposto nell'interesse di NT l'avvocato Polimeni ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, formulando identici motivi.
Inoltre, ha censurato la decisione impugnata, sotto il profilo dell'erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter comma 5 per avere ritenuto inammissibile lo stesso intervento del NT nella procedura, in quanto promissario acquirente della villetta ricompresa nel complesso immobiliare Green Park Residence facente capo alla società AEMME, mentre la tutela offerta ai terzi in buona fede riguarderebbe solo i titolari di diritti reali sul bene confiscato. Secondo il ricorrente con il contratto preliminare di acquisto sottoscritto, con il versamento della somma quasi integrale, si sarebbe prodotto l'effetto traslativo del bene immobile, sicché non vi sarebbe stata ragione per escludere il NT dal partecipare al procedimento per tutelare il suo diritto di proprietà.
In ogni caso, si sostiene che anche al semplice promissario acquirente andrebbe comunque riconosciuto il diritto di partecipare alla procedura di prevenzione, soluzione questa che il ricorrente desume dal riferimento contenuto nell'art. 2 ter legge cit. all'espressione "beni sequestrati che appartengono a terzi" che offre la possibilità di ricondurvi un più ampio novero di posizioni soggettive, tra cui i diritti di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato.
Infine, anche in questo caso si deduce la violazione dell'art. 42 Cost., in quanto la decisione impugnata non avrebbe operato una attento e puntuale esame dei beni in uso alla società AEMME al fine di verificare non solo quali di essi fossero nella effettiva e completa disponibilità della società e quali appartenenti a terzi, ma soprattutto per accertare quali avessero una provenienza illecita in modo da poter essere oggetto di sequestro e , poi, di confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di AL LO, PP LO, CO LO, RInna LO, IS PP e PO TO, in quanto i rispettivi difensori, avvocati Antonino ELfino e Michele LO, non risultano muniti di procura speciale. Deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico - come è il caso dei ricorrenti sopra menzionati - vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.; mentre solo l'indagato o l'imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (cfr., Sez. 2^, 21 novembre 2006, Tanda;
Sez. 6^, 25 settembre 2007, Puliga;
Sez. 6^, 18 giugno 2008, Lombardi;
Sez. 6^, 17 febbraio 2009, Pirozzi;
Sez. 6^, 17 settembre 2009, Pace). La stessa regola vale anche per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4 u.c.). Invece, i terzi interessati - posizione che deve essere riconosciuta agli attuali ricorrenti - al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., sono portatori di interessi civilistici, sicché anche essi, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non solo non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (v. Sez. 6^, 17 settembre 2009, n. 46429, Pace;
Sez. 6^, 20 gennaio 2011, n. 13798, Bonura;
Sez. 1^, 29 febbraio 2012, n. 10398, Luca;
Sez. 2^, 27 marzo 2012, n. 27037, Bini).
6. Deve dichiararsi l'inammissibilità anche del ricorso presentato nell'interesse di CA NT, perché carente di legittimazione.
Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che nel procedimento di prevenzione può considerarsi "terzo" cui "appartengono" beni, in quanto tale legittimato a intervenire nel procedimento di prevenzione finalizzato all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, soltanto colui che vanta un diritto reale costituito sul bene oggetto del provvedimento di confisca e non il titolare di un diritto di credito (Sez. 6^, 13 febbraio 2006, n. 17558, Barile;
Sez. 1^, 3 maggio 2007, n. 24187, Giaraffa). Nella specie, CA NT risulta essere titolare di un contratto preliminare con la AEMME Service avente ad oggetto un immobile nel complesso Green Park Residence, contratto con effetti meramente obbligatori non traslativi della proprietà. Tali effetti esulano dalla tutela accordata dalla legge per i terzi di buona fede aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca in materia di misure di prevenzione, sempre che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al provvedimento di sequestro (Sez. 1^, 10 maggio 2005, Virga;
Sez. 1^, 9 marzo 2005, Servizi Immobiliari Banche;
Sez. 5^, 19 novembre 2003, San Paolo IMI;
Sez. 1^, 23 maggio 1996, Verde;
limitatamente ai diritti reali di garanzia cfr., Sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti;
Sez. un., 18 maggio 1995, Longarini).
Nel ricorso si sostiene che si sia trattato di un contratto preliminare ad effetti anticipati, ma una tale affermazione non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato, non potendo in questa sede procedersi autonomamente ad una verifica circa la concreta volontà delle parti al fine di stabilire la sussistenza della volontà di produrre immediati effetti traslativi della proprietà. In conclusione, le pretese del promissario acquirente potranno essere eventualmente tutelate in una diversa sede.
7. Infondato è, invece, il ricorso proposto nell'interesse di EL RO EM RI OS, anch'essa terza interessata in relazione al fondo censito al catasto di Reggio Calabria al foglio di mappa 15, part. 545, di cui risulta intestataria.
Riguardo al primo motivo, relativo alla eccezione del ne bis in idem, si osserva che la Corte d'appello ha coerentemente chiarito che nel caso di specie il provvedimento del 26.1.2005 da parte del giudice di secondo grado riguardava un diverso soggetto (CO BR), mentre nel presente procedimento i decreti sono stati emessi nei confronti di altri soggetti (PP BR e SS CO), sicché deve escludersi che vi sia una preclusione processuale, come sostenuto dalla difesa della ricorrente. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che l'annullamento del precedente provvedimento è dipeso dalla circostanza che la società AEMME Service non poteva essere ricondotta alla disponibilità di CO BR, detenuto all'epoca in cui venne costituita, mentre sono emersi elementi indiziari per ricondurla a PP BR, che si era imposto sulla scena criminale in virtù di "una propria ed autonoma pericolosità già accertata in via definitiva". Ne consegue che sulla base di queste considerazioni i giudici hanno correttamente escluso la sussistenza di una preclusione processuale, stante la mancata coincidenza soggettiva delle persone colpite dai due provvedimenti.
Infondato è anche il secondo motivo.
Per quanto concerne la disponibilità del fondo, i giudici hanno evidenziato come manchino elementi concreti per ritenere una "perdurante disponibilità del bene" in capo alla ricorrente, dal momento che il terreno risulta essere stato utilizzato stabilmente dalla società AEMME Service che vi ha costruito un manufatto di mq. 75: situazione questa che determina una sicura svalutazione della tesi difensiva secondo cui il fondo sarebbe stato concesso in comodato gratuito alla società, peraltro sulla base di un contratto verbale.
D'altra parte non è corretto quanto affermato nel ricorso in ordine alla mancata valutazione dell'origine illecita del bene, in quanto il provvedimento impugnato ha compiuto un tale esame nella parte in cui ha ricostruito la posizione di PP BR e la sua progressiva accumulazione patrimoniale.
Lo stesso discorso vale per l'ultimo motivo, in cui, da un diverso punto di vista, si lamenta il mancato accertamento della provenienza illecita del bene.
8. ALla inammissibilità dei ricorsi di AL LO, LO PP, CO LO, RInna LO, IS PP, TO PO e CA NT deriva la condanna per tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. All'infondatezza del ricorso della AL RO, consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di EM RI OS AL RO.
Dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi.
Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili anche al pagamento di Euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013