Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter, comma quinto, L. 31 maggio 1965, n. 575 in tema di partecipazione al procedimento relativo al sequestro di beni nella disponibilità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto, pur non estendendosi la tutela accordata da tale disposizione al terzo in buona fede titolare del diritto di credito quale promissario acquirente del bene oggetto del procedimento di prevenzione, lo stesso può comunque proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento definitivo di confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2007, n. 24187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24187 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/05/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1881
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 004426/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA CO, N. IL 30/01/1949;
2) FU ROSARIA, N. IL 03/10/1949;
avverso ORDINANZA del 10/01/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 gennaio 2007 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile l'intervento L. 31 maggio 1965 n. 575, ex art. 2 ter, comma 5, proposto da RR
SC e IA SA nella qualità di "terzi" cui i beni "appartengono" nell'ambito della procedura finalizzata all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della misura di prevenzione reale della confisca nei confronti di Lo SI PI, amministratore unico e legale rappresentante protempore della s.r.l. "Lopedil Costruzioni", con sede in Palermo, indiziato di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale osservava che RR SC e IA SA, quali promissari acquirenti per sè e/o persona fisica o giuridica da nominare, mediante scrittura privata, di un appartamento posto in Palermo e facente parte di un fabbricato che la predetta società aveva in corso di costruzione tra le vie Leoni e dell'Artigliere, erano titolari di un mero diritto di credito e, in quanto tali, non potevano essere inquadrati tra coloro cui "appartengono" i beni secondo la previsione contenuta nella L. n.575 del 1965, art. 1 ter, comma 5.
2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RR SC e IA SA, i quali formulano molteplici rilievi. Deducono, in primo luogo, il vizio di violazione di legge (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5), con riferimento alla qualificazione del diritto vantato, erroneamente considerato come diritto di credito, atteso che i promissari acquirenti avevano: 1) interamente adempiuto la propria obbligazione, assunta con la scrittura privata del 18 marzo 1991, corrispondendo il prezzo pattuito;
2) il legittimo possesso dei promissari acquirenti risaliva all'ottobre 1993. Ad avviso dei ricorrenti, quindi, la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà, ma assiste anche i diritti reali di godimento a cui non può non essere equiparato il legittimo possesso in buona fede nascente da una promessa di vendita (Sez. 1^, 10.5.2005, n. 22157; Sez. Un. civ. 18.5.1994 e 30.5.1989 n. 2635). Pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto essere ammessi, nella qualità di "terzi" cui i beni "appartengono", a partecipare alla procedura di prevenzione al fine di dimostrare il proprio diritto e, quindi, di concorrere all'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca con la determinazione dell'esistenza di "iura in re aliena". Una conclusione del genere sarebbe stata imposta dalla pronuncia della Consulta (Corte Cost. sent. n. 1 del 10 gennaio 1997) che ha affermato che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo in buona fede, titolare del diritto reale di godimento o di garanzia, dovendosi la sua posizione considerare protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l'unica sede in cui può verificarsi la tutela della buona fede del terzo è costituita dal procedimento di prevenzione. La declaratoria di inammissibilità impedisce ai ricorrenti di dimostrare la loro effettiva terzietà e, quindi, di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e di dimostrare tutti gli elementi concorrenti ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato" e di dimostrare il loro affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'eventuale ignoranza o difetto di diligenza.
In subordine prospettano questione di legittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Deducono, infine, inosservanza ed erronea applicazione della L. n.575 del 1965, art. 2 septies, in quanto alcuni immobili, realizzati dalla s.r.l. "Lopedil Costruzioni" sono stati formalmente trasferiti, con le debite autorizzazioni dell'amministratore giudiziario, a soggetti che si trovavano nelle medesime condizioni dei ricorrenti. Con memoria del 27 aprile 2007, il difensore dei ricorrenti confutava le argomentazioni sviluppate nelle requisitoria scritta del P.G. anche con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, avente, tra l'altro, ad oggetto la disciplina del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale stabilisce, al comma 5, che se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
In assenza di ulteriori specificazioni normative, si tratta di ricostruire il significato e la portata delle nozioni di "terzo" e di "appartenenza" dei beni.
La questione si colloca sul più ampio sfondo dei rapporti tra misure patrimoniali e diritti dei terzi, particolarmente avvertito nella materia della prevenzione, posto che i "terzi" possono vantare non solo diritti reali di godimento, di garanzia o essere aventi causa, ma possono altresì essere i diretti titolari del bene aggredito. La tematica è resa ancor più complessa dalla circostanza che il legislatore, al fine di un efficace contrasto alla criminalità organizzata, nel disciplinare gli istituti del sequestro e della confisca dei beni, non ha preso in considerazione la titolarità piena o limitata da parte del soggetto passivo ovvero il semplice possesso, ma ritiene sufficiente la disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso o ad essa assimilata. Per disponibilità si intende una situazione di fatto tra il soggetto indiziato e la cosa, a nulla rilevando l'esistenza dei vari titoli giuridici.
2. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di sequestro e confisca, per "terzo" cui il bene "appartiene" deve essere inteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre a confisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio. Tale approdo ermeneutico è il frutto di una complessa attività interpretativa, caratterizzata da posizioni estremamente diversificate della giurisprudenza di legittimità, civile e penale, ispirata a principi talora del tutto opposti, che, formatasi inizialmente a proposito della confisca ex art. 240 c.p., ha progressivamente dilatato il concetto di "appartenenza" dapprima ai diritti reali di godimento e ai diritti del venditore con patto di riservato dominio ovvero di riscatto (Sez. 5^, 21 febbraio 1968, ric. Gallo) e, poi, anche ai diritti reali di garanzia (Sez. 3^, 30 novembre 1978, ric. Giorni) costituiti sul bene oggetto del provvedimento di confisca sul rilievo che il concetto di appartenenza non può intendersi limitato al solo diritto di proprietà (Sez. 1^, 17 aprile 1996, n. 3528, rv. 205420). Con specifico riguardo alla materia di prevenzione la giurisprudenza di questa Corte, in una prima fase applicativa, ha negato qualsiasi tutela al terzo che vantava diritti reali di garanzia sul bene sequestrato, negando anche il diritto del predetto terzo ad intervenire. In seguito ha riconosciuto alle persone che subiscono un sequestro ex L. n. 646 del 1982, compresi i soggetti che sulla cosa vincolata vantino diritti reali parziali ovvero situazioni oggettive equiparate (Sez. 1^, 5 maggio 1969, ric. Di Leva;
Sez. 1^, 30 novembre 1978, ric. D'Andria), la possibilità di intervenire per chiedere la revoca (anche parziale) della misura cautelare al giudice che procede (Sez. 1^, 2 aprile 1987, ric. Greco ed altri, Sez. 2^, 16 febbraio 2000, ric. Ienna). Le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà, ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Sez. Un., 18 maggio 1994, ric. Comit Leasing s.p.a., in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, ric. Bacherotti ed altri). In senso analogo è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Sez. Un. civ., 30 maggio 1989, n. 2635). È, stato, in particolare, precisato che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", ne' lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità" (Sez. Un., 28 aprile 1999, ric. Bacherotti ed altri, cit.).
Si è in proposito argomentato (Sez. 1^, 11 febbraio 2005, ric. Fuoco, cit.) che, se è vero che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, correla la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) alla circostanza che "i beni sequestrati appartengono a terzi", è non di meno certo che nella nozione di "appartenenza", che figura anche nelle norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere l'oggetto effettivo della confisca ex art. 2 ter, di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
Dalla giurisprudenza sinora richiamata si evince in maniera univoca che nel procedimento di prevenzione può considerarsi "terzo" cui "appartengono" beni, in quanto tale legittimato a intervenire nel procedimento di prevenzione finalizzato all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, soltanto colui che vanta un diritto reale costituito sul bene oggetto del provvedimento di confisca e non il titolare di un diritto di credito, come nel caso in esame il promissario acquirente che, sulla base di una scrittura privata, abbia corrisposto al promettente venditore il prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile, cui, però, non abbia fatto seguito la stipula del contratto di compravendita.
Ne consegue che dall'ambito di applicazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, è esclusa ogni ipotesi di diritto di credito (Sez. 1^, 23 maggio 1995, ric. Verde;
Sez. 1^, 17 aprile 1996, n. 3528, rv. 205420).
2. La giurisprudenza ha affrontato, parallelamente, la questione dei rimedi esperibili da parte del "terzo" cui i beni "appartengono", con analoga varietà di orientamenti che oscillano tra il riconoscimento della competenza esclusiva del giudice civile a conoscere delle pretese del terzo (Sez. 6^, 2 giugno 2003, ric. Carotenuto, rv. 227133), l'esclusione dell'ammissibilità dell'incidente di esecuzione e della legittimazione del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro di prevenzione, a intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, (Sez. 1^, 19 febbraio 2003, ric. Monte dei Paschi di Siena, rv. 224027), l'affermazione che i terzi possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia (Sez. 1^, 6.8.1996, n. 4399, rv. 205503), qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art. 2 ter della legge citata (Sez. 5, 19 novembre 2003, soc. San Paolo Imi, rv. 227585). A fronte di questa variegata gamma di posizioni giurisprudenziali, il Collegio ritiene, con riferimento alla posizione del terzo titolare di un diritto di credito, che l'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti del terzo sia quella maggiormente aderente al dato normativo e ai valori protetti dalla Carta fondamentale.
Depongono in tal senso i principi generali sottesi alle decisioni di questa Corte concernenti la tutela del terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, decisioni che riconoscono l'esperibilità dell'incidente di esecuzione da parte del terzo che non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Sez. 1^, 11 febbraio 2005, ric. Fuoco, cit.; Sez. 6^, 18 settembre 2002, ric. Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Tali principi trovano conforto anche nella giurisprudenza civile di questa Corte che ha stabilito che il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi del citato art. 2 ter nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento, potendo costoro far valere le loro pretese davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 665 c.p.p. e segg., che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato (Sez. 1^ civ., 12 novembre 1999, n. 12535). A sua volta la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n.575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni ivi previsto possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Nel contesto di questi principi, una lettura costituzionalmente orientata della legislazione antimafia impone di ritenere che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto di credito, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1). È indubbio, peraltro, che il terzo sarà tenuto a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare lo ius in re aliena, costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, nonché della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento. L'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.; Sez. 1^, 11 febbraio 2005, n. 12317, ric. Fuoco ed altri, rv. 232245). In altri termini non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti in relazione al bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Alla luce dei principi sin qui esposti il complesso delle garanzie "partecipative" e i rimedi apprestati dall'ordinamento per tutelare i diritti di diversa natura riconducibili a beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale ben possono essere oggetto di una disciplina differentemente modulata da parte del legislatore sempre che sia assicurato al terzo, nella conferente sede dell'incidente di esecuzione, il diritto di interloquire e di sviluppare le sue argomentazioni e le sue prospettazioni Ciò che in definitiva rileva è che l'esame della posizione del terzo riceva, in executivis, adeguata ponderazione e congruo spazio difensivo.
3. Nel caso di specie, il terzo promissario acquirente di un immobile, oggetto di una procedura finalizzata all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non dispone, in assenza di un provvedimento ablativo definitive, nella sua qualità di titolare di un diritto di credito correlato alla corresponsione del prezzo pattuito in una scrittura privata cui non abbia fatto seguito la stipula del contratto preliminare di compravendita con il promettente venditore, indiziato di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, di strumenti per impugnare il provvedimento con il quale il giudice della prevenzione dichiari inammissibile il suo intervento ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5.
Gli è, però, attribuito il potere di proporre, all'esito dell'adozione del provvedimento definitivo di confisca, un incidente di esecuzione al fine di far valere in tale sede ogni necessaria istanza in ordine all'"appartenenza" del bene, anche alla luce del concreto apprezzamento da parte del giudice del contenuto della scrittura privata, suffragata da idonee e comprovate allegazioni in ordine alla sua buona fede e al suo affidamento incolpevole. Sotto tutti questi punti di vista, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n.575, art. 2 ter, comma 5, prospettata dalla difesa per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., così come pure sono destituite di fondamento le censure di violazione di legge, dedotte afferenti, da un lato, con riguardo all'art. 2 ter e, dall'altro, sia pure in modo assolutamente generico e irritale e senza alcuna concreta specificazione dei concreti profili di doglianza, con riferimento alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 septies, norma quest'ultima dall'univoco tenore interpretativo in ordine all'ampiezza dei poteri spettanti all'amministratore e ai rapporti tra questi e la competente Autorità giudiziaria, cui sono riservati compiti di autorizzazione, controllo, direzione dell'opera dell'amministratore stesso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007