Sentenza 23 luglio 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10767 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D0 7 6 7 2 LA CORTE SUPREMA DI ZIONE Oggetto SE IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 234/00 .28373 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron - Consigliere Rep Dott. Pietro CUOCO . Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO del legaleGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2002 in calce alla copia notificato del ricorso. 1230 -1- - resistente con mandato avverso la sentenza n. 358/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 08/10/99 R. G. N. 16/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Emer -2- Svolgimento del processo IO AI con ricorso al Pretore di Terni depositato il 24 ottobre 1997 conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro lamentando che l'Istituto convenuto, dopo avergli liquidato con provvedimento 1 giugno 1988 rendita per inabilità del 14 per cento da ipoacusia da rumore con decorrenza dall'1 novembre 1987, aveva successivamente, con provvedimento del 6 giugno 1995, soppresso la prestazione per inesistenza della inabilità da ipoacusìa. Il ricorrente deduceva di essere ancora affetto dalla detta percentuale di inabilità per ipoacusìa da rumori, del resto non migliorabile, e che l'INAIL non poteva comunque procedere alla revisione “per errore” di rendite liquidate come nella specie prima dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88; chiedeva quindi la condanna dell'Istituto al ripristino della rendita soppressa. Il Pretore accoglieva la domanda, accertando che il ricorrente era portatore di postumi permanenti nella misura del 14 per cento, e condannava l'Istituto a ripristinare la relativa rendita da inabilità. Il Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data 8 ottobre 1999, ha rigettato l'appello dell'INAIL confermando la decisione pretorile. Il giudice del gravame ha rilevato che, come emerso dalla consulenza tecnica espletata d'ufficio in primo grado, la valutazione sanitaria originariamente effettuata dai sanitari dell'Istituto, nel 1988, era imputabile a mero errore, essendo la ipoacusia da rumori affezione irreversibile, e dovendo quindi escludersi che la inesistenza della menomazione, riscontrata nel 1995, potesse ritenersi conseguenza di miglioramento. Ha peraltro affermato che, in base alla normativa vigente all'epoca della 3 Game costituzione della rendita, il AI aveva maturato definitivamente il diritto alla prestazione non essendo all'epoca ammessa la revisione per errore, mentre non era applicabile retroattivamente la legge 9 marzo 1989 n. 88 che, all'art. 55 quinto comma, aveva ammesso una tale revisione. L'INAIL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimata ha depositato procura. Motivi della decisione 1.- Va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione, sollevata dalla difesa dell'intimato all'odierna udienza, giacché tale notifica risulta ritualmente e validamente effettuata a mani proprie dell'avvocato G. Belarducci nominato procuratore e domiciliatario del AI nel giudizio d'appello. 2.- L'Istituto ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma quinto della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonché degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione circa un punto decisivodella controversia” e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la irretroattività della detta norma dell'art. 55 sopra indicato, non tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui tale disposizione è da interpretare come innovativa solo nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto è ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento. Deduce la erroneità della decisione del Tribunale per avere considerato insanabile l'errore iniziale dell'INAIL nonostante il responso del consulente tecnico - che aveva stabilito la carenza, sin dall'origine, dei presupposti di legge per riconoscere al AI la rendita - ed altresì per avere considerato l'azione giudiziaria come mezzo di impugnazione dell'atto emanato dall'Istituto, tale atto essendo invece 4 qualificabile come mero atto amministrativo di certazione, ricognizione e adempimento, e non di concessione di prestazione.
3. Il ricorso è fondato. E' giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 29 novembre 1988 n. 6479; Cass. 15 giugno 1991 n. 6785, 26 maggio 1994 n. 5138, 1 luglio 1994 n. 6231, 29 agosto 1997 n. 8202, 21 ottobre 1997 n. 10338, 18 agosto 1999 n. 8713, 19 giugno 1999 n. 6166) che, poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge allorquando si realizzano le condizioni ivi previste, gli atti dell'Istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano un tale diritto hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento – e non già di natura di atti di concessione della prestazione -, e pertanto rispetto ad essi non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile se non come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o meno, tanto originaria che sopravvenuta,del diritto azionato. Dal che consegue che in fattispecie nella quale l'INAIL abbia soppresso la rendita di inabilità a seguito di una successiva diversa valutazione di dati clinici rimasti invariati, il giudice del merito non può accogliere la domanda dell'assicurato limitandosi ad accertare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 83 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: e ciò perché oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un tipico potere amministrativo, bensì l'esistenza dell'obbligazione "ex lege". Pertanto deve ritenersi che il disposto dell'art. 55, quinto comma, della legge 5 Gree 3 settembre 1988 n. 55 (secondo cui “le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni") riveste una portata meramente ricognitiva di dati normativi che già in precedenza erano presenti nell'ordinamento, comportando detta legge innovazione soltanto in ordine alla disciplina della ripetizione dell'indebito (v., in particolare, Cass. n. 6785/1991 cit.). Per quanto detto l'impugnata sentenza, non attenutasi ai sopra enunciati principi, siccome inficiata dal denunziato vizio di violazione di legge deve, in accoglimento del ricorso, essere cassata.
4 - Ciò posto, deve peraltro riferarsi che il quadro normativo sin qui considerato è stato parzialmente innovato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (recante “disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell' art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144”), intervenuto, quale "jus superveniens", successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. Tale nuova disciplina, oltre a limitare la facoltà di rettifica degli errori entro il decennio dalla comunicazione del provvedimento errato-che per questa parte non sembra rilevare nella presente fattispecie→ riguarda anche l'accertamento della rettificabilità dell'errore e cioè la sua verificabilità esclusivamente con criteri, metodi e strumenti di indagine già disponibili al tempo della sua commissione. Lo “jus superveniens" deve trovare applicazione nei procedimenti in corso (secondo quanto già affermato da questa Corte con riguardo al citato D. L. n. 38/2000: v. Cass. 16 agosto 2000 n. 10842; 29 settembre 2000 n. 12915; 20 novembre 2000 n. 14959), ed anche la valutazione e l'indagine 6 Game sull'applicazione del citato decreto legislativo saranno pertanto oggetto del giudizio di rinvio. La causa va, dunque, rinviata ad altro giudice d'appello, designato come in 5 dispositivo, il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra svolti, e provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 terzo comma c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Симетриский Così deciso, in Roma, il 22 marzo 2002. Presidente Il Cons. estensole. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. 23 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 7