Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 4356
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime1

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., rilevata, in sede di interrogatorio di garanzia, la violazione da parte della polizia giudiziaria delle disposizioni in materia di adempimenti esecutivi dell'ordinanza di custodia cautelare (art. 293 cod. proc. pen.), disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'ordinanza "de libertate". (In motivazione la Corte ha precisato che il provvedimento del G.i.p. risulta espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e, in quanto tale, non può qualificarsi come abnorme).

Commentario1

  • 1Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria
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    Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 4356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4356
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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