Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., rilevata, in sede di interrogatorio di garanzia, la violazione da parte della polizia giudiziaria delle disposizioni in materia di adempimenti esecutivi dell'ordinanza di custodia cautelare (art. 293 cod. proc. pen.), disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'ordinanza "de libertate". (In motivazione la Corte ha precisato che il provvedimento del G.i.p. risulta espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e, in quanto tale, non può qualificarsi come abnorme).
Commentario • 1
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Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 47
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9259/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena;
Avverso la ordinanza resa dal Gip presso il Tribunale di Modena il 14/2/2011;
nel procedimento a carico di:
Di NA Vito, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per la inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Moderna, con ordinanza del 14/2/2011, in sede di interrogatorio, ex art. 294 c.p.p., rilevato che il mancato compimento da parte della P.G. degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p. determina la nullità assoluta degli atti che ne sono conseguiti, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. C), ha disposto la ritrasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione della esecuzione della ordinanza de libertate.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, con i seguenti motivi:
- la ordinanza impugnata è abnorme, alla luce della definizione di "atto abnorme" elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale tale è l'atto che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, e determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento in una fase anteriore.
Nel caso in esame proprio la regressione disposta dal Gip assume contorni di singolarità extra ordinem, che collocano la ordinanza oggetto di gravame al di fuori del catalogo degli atti coerenti con la funzione tipica del giudice della cautela.
Peraltro, eventuali violazioni dell'art. 293 c.p.p. non comportano sanzione di nullità e costituiscono mere irregolarità, inidonee a generare conseguenze di rilievo giuridico sugli atti successivi. In ogni caso la propagazione di eventuali nullità, dalla fase esecutiva della ordinanza di applicazione di misure cautelari agli atti successivi, non avrebbe potuto tradursi che in una nullità dell'avviso dell'interrogatorio di garanzia, con la conseguenza che il Gip avrebbe potuto disporre la rinnovazione di tale atto con differimento dell'interrogatorio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il gip presso il Tribunale di Modena, con ordinanza resa in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p., rilevato che il mancato compimento da parte del p.m. degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p. determina la nullità assoluta anche degli atti che ne conseguono, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. C), ha disposto la trasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione della ordinanza de libertate.
Con il ricorso proposto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena eccepisce la abnormità del provvedimento impugnato e ne chiede l'annullamento, evidenziando che: la ordinanza, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere del decidente, si è esplicata al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo, con la impossibilità di proseguirlo, concretizzando una regressione anomala dello stesso procedimento in una fase anteriore, regressione che si palesa non solo illegittima, ma pure difforme da ogni schematismo processuale tipico, non essendovi per il gip spazio alcuno per atti di impulso sull'organo della Accusa, con finalità suppletive di eventuali omissioni nella serie di adempimenti successivi alla emissione della ordinanza cautelare e antecedenti all'interrogatorio di garanzia. Peraltro, la stasi del procedimento appare patologica, ad avviso del ricorrente, perché la eventuale rinnovazione della esecuzione della ordinanza avverrebbe in difetto di fondamento, laddove la pregressa violazione dell'art. 293 c.p.p., integrava mera irregolarità, priva di conseguenze processuali.
La censura è totalmente priva di fondamento.
Osservasi che, secondo la più aggiornata giurisprudenza in materia (Cass. S.U. 26/3/2006, Toni), ricorre l'abormità strutturale del provvedimento solo nel caso in cui il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, ovvero quando sussista deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso che il potere previsto dall'ordinamento viene esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè, al di fuori dai casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite. In sostanza si è affermato che non può essere ritenuto abnorme un provvedimento specificatamente previsto dall'ordinamento processuale, a meno che la sua abnormità tragga origine da parte di un organo totalmente privo di potere (ex multis Cass. 22/2/05, n. 10125). Va, altresì, considerato che in capo al giudice di merito va riconosciuto il potere di rilevare la nullità, ancorché in regime intermedio, causata dall'omesso deposito di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, (Cass. S.U. 28/6/05, Vitale).
Conseguentemente, visto che il provvedimento impugnato risulta espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento, anche se esso sia stato male esercitato, la dedotta eccezione di abnormità è destinata ad essere ritenuta manifestamente infondata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012