Sentenza 7 gennaio 2004
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1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2004, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIALSPORT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. TTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato ORNABUONI GIAN GIACOMO, che la difende unitamente all'avvocato DI GIOVANNI MARIO, giusta delega a margine;
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 09152/99 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LIALSPORT SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1102/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 10/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PAOLO DEL BUFALO (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Lialsport ha chiesto il rimborso della tassa sulle società per il periodo dal 1985 al 1991, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69.
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di lire 39.000.000 oltre interessi e spese. La Corte di Appello di Bologna ha accolto l'appello principale dell'Amministrazione e parzialmente quello incidentale della società ed ha ridotto la somma capitale a lire 24.000.000.
Ha proposto ricorso la società.
Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso e con ricorso incidentale. La società ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. La società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. n. 602/73, degli artt. 11 e 13 d.p.r. n. 641/72 e dell'art. 2966 c.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo sostenendo che la Corte di appello ha errato ad escludere il rimborso per il 1991 e per il 1998. In particolare, ha evidenziato che per la tassa pagata il 28.6.1991 è stata presentata istanza di rimborso rituale e tempestiva, depositata presso l'Intendenza di Finanze di Forlì in data 18.1.1992, e che per la tassa pagata per il 1988 è stata spedita istanza di rimborso il 28.6.1991, ricevuta il 2.7.1991. Ritiene la Corte che le doglianze sono fondate in quanto:
a) nessuna motivazione è stata addotta dalla Corte di Appello circa la esclusione del rimborso relativo al 1991, che sembra richiesto nei termini dei tre anni;
b) relativamente alla tassa pagata nel 1988, in aderenza all'orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. sentenze nn. 11463/01, 11362/01 e 1691/00), per la richiesta di rimborso occorre fare riferimento alla data di spedizione (28.6.91) e non a quella di ricezione (2.7.91).
Su questa base, allora, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, che provvederà anche per le spese. Il Ministero con il ricorso incidentale ha chiesto l'applicazione dello ius superveniens introdotto con l'art. 11 La488/98 sotto il seguente duplice profilo:
a) dalle somme versate per l'iscrizione nel registro delle imprese e per il successivo mantenimento di detta iscrizione secondo le disposizioni previgenti, che l'Amministrazione è tenuta a rimborsare perché indebite, debbono essere detratte quelle dovute secondo quanto stabilito dal citato articolo 11 l. n. 448/98 (lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo, e lire 1.200.000 per l'iscrizione di altri atti sociali);
b) la misura degli interessi sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare viene stabilita secondo criteri diversi da quelli fissati, in via generale, dagli articoli 1 e 5 l. n. 29/1961. Questa richiesta è infondata e deve essere rigettata. alla richiesta di riduzione dei rimborsi in applicazione dell'art. 11 citato non può condiviso giusta l'orientamento già espresso con le sentenze nn. 7176/99, 11473/01. L'Amministrazione, richiamandosi all'articolo 11 in esame, ha chiesto in sostanza che dalle somme da rimborsare (perché ritenute incompatibili con la normativa comunitaria in quanto "non remunerative") siano "detratte" quelle dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella misura stabilita nel primo comma dello stesso articolo.
Ma, qui, in questa causa, in verità si sta discutendo solo di restituzione della tassa annuale e non certo della tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, o della tassa dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali (di cui in effetti nella specie non si ha neanche notizia).
Chiaramente, quindi, la pretesa dell'Amministrazione è innanzitutto inammissibile perché estranea all'oggetto del giudizio, come questo risulta delineato nell'atto introduttivo. E poi, inoltre, la pretesa relativa alla detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo è anche infondata poiché l'ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (nè dalla relazione al disegno di legge ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfettariamente in funzione dei costi dell'operazione). In un tale contesto, è evidente che non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11) il "carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria.
Anche il profilo relativo alla misura degli interessi non può essere condiviso, essendo la disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n. 488/98 sicuramente incompatibile con le norme comunitarie. E
invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunziata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 l. n. 29/ 1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale "osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario.....a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C - 216/99 e C - 222/99). Il ricorso incidentale, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria il 24 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004