Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2076
CASS
Sentenza 13 febbraio 2002

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La sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere è richiesta per l'attestazione della regolarità della esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce nonché della data dell'esibizione, avendo lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa compiutamente esercitare il diritto di difesa. Pertanto, in mancanza di contestazioni sulla esibizione o sui documenti, l'omissione della sottoscrizione dell'indice di detto fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, del tutto irrilevante.

La virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Al riguardo, non è, peraltro, sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, essendo, invece, necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni.

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  • 1Locazioni, garanzia per vizi e molestie, molestie di fatto, azione contro il locatoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2076
Data del deposito : 13 febbraio 2002

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