Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 2
La sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere è richiesta per l'attestazione della regolarità della esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce nonché della data dell'esibizione, avendo lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa compiutamente esercitare il diritto di difesa. Pertanto, in mancanza di contestazioni sulla esibizione o sui documenti, l'omissione della sottoscrizione dell'indice di detto fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, del tutto irrilevante.
La virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Al riguardo, non è, peraltro, sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, essendo, invece, necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni.
Commentario • 1
- 1. Locazioni, garanzia per vizi e molestie, molestie di fatto, azione contro il locatoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. IO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI UR MI, DI UR IO, DI UR NA RI, DI UR AR GIOVNA E LO AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIO DEI CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato MELILLO MARIO, difesi dall'avvocato FOGLIA STEFANO PIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
nonché contro
DI UR MI 1^;
- intimato -
avverso la sentenza n. 66/98 del Giudice di pace di MANFREDONIA, emessa il 28/8/1998, depositata il 01/09/98; RG.321/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. NI SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30.4.1998, Di RO IC, NI, MA IO, RI e PA TI proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 14.3.1998 dal giudice di Pace di Manfredonia in favore di Di RO IC, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di L. 1.060.950, quale quota di loro pertinenza, corrispondente ad un terzo dell'importo totale pagato dall'opposto all'avv. Gentile, a seguito di precedente decreto ingiuntivo emesso, per attività difensiva da questi esplicata per i germani Di RO e per le spese relative a detto decreto ingiuntivo e successivo precetto.
Eccepivano gli opponenti l'omessa notifica a loro del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. Gentile e quindi l'improponibilità dell'azione di regresso, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
IL giudice di pace, con sentenza depositata l'1.9.1998 rigettava l'opposizione.
Riteneva detto giudice che l'azione di regresso si fondava non sul decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. Gentile e notificato solo a Di RO IC, ma sul mandato conferito dai germani Di RO all'avv. Gentile per la difesa davanti alla S.C.; che, per l'effetto, tutti i germani, compreso Di RO RU, dante causa degli opponenti, erano debitori solidali dell'avv. Gentile;
che, essendo stati costituiti in mora tutti i debitori solidali dall'avv. Gentile, ben poteva l'opposto che aveva pagato l'intero debito solidale, agire nei confronti degli altri, in via di regresso. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli opponenti.
Non si è costituito l'intimato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., anche in relazione agli artt. 643 e 644 c.p.c., in relazione all'art. 2909 c.c. e 24 Cost., tanto con riferimento all'art.360 n. 3 c.p.c..
Assumono i ricorrenti che, poiché il decreto ingiuntivo, richiesto dall'avv. Gentile era stato notificato solo all'arch. Di RO IC, esso non poteva produrre effetti nei confronti degli assunti altri condebitori solidali, a cui non era stato notificato, per cui IC Di RO non poteva agire in via di regresso.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 74 disp. att. c.p.c., tanto con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto di potersi avvalere nella formazione del suo convincimento delle lettere inviate dall'avv. Gentile, nel 1997, ai fini della costituzione in mora, sia perché dette lettere non erano state ritualmente depositate, sia, perché la controparte non fa alcun cenno ad esse, per quanto alligate alla fase monitoria ed indicate nell'elenco dei documenti, che però non era vistato dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c.. Inoltre mancava la prova che dette missive fossero state effettivamente spedite e pervenute ai destinatari.
3. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso vadano trattati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Osserva preliminarmente questa Corte che quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 2^, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della l. 21.12.1991,n. 374. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili i motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1,2 e 4 c.p.c.. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto - ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto - occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa.
Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2^, c.p.c. è "sostitutiva", della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2^ e 3^, c.p.c..
Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono - per quanto concerne la decisione di merito - essere impugnate con ricorso per Cassazione.
Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede.
Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto.
Benché la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motivazione, quale l'omissione di motivazione, che si risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quali la motivazione apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716).
4. Nella fattispecie, quindi, sono inammissibili i motivi di ricorso, che, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., fanno valere violazioni di norme sostanziali, del codice civile.
Sono, invece, infondate le censure con cui i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 643, 644, c.p.c., e dell'art. 24 Cost. In effetti il giudice di pace, nell'ambito della sua decisione equitativa, ha ritenuto (p.4) che l'obbligazione solidale dell'opposto e dell'opponente nei confronti dell'avv. Gentile trovasse titolo non nel decreto ingiuntivo da quest'ultimo richiesto e notificato solo all'arch. Di RO IC, ma nel rapporto obbligatorio, che si era instaurato tra detto avvocato ed i germani Di RO per prestazione professionale, con la conseguenza che, avendo agito il creditore nei confronti di uno solo dei debitori per il soddisfacimento del debito solidale, il debitore solidale che aveva pagato, poteva agire in via di regresso non solo per la quota di debito solidale, ma anche per la quota di spese processuali, conseguenti al giudizio (monitorio) per mancato adempimento dell'obbligo solidale, come appunto era avvenuto nella fattispecie, nei confronti degli altri debitori, anche se questi erano stati estranei al giudizio instaurato dal creditore nei confronti di uno solo dei debitori solidali.
Ne consegue che non sussistono le lamentate violazioni degli artt. 643 e 644 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per non essere stato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'avv. Gentile, notificato anche al dante causa degli opponenti, poiché la decisione di rigetto dell'opposizione non si fonda sul detto decreto ingiuntivo.
5.1. Egualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il giudice di pace, nell'ambito della formulazione del principio di equità, ha ritenuto che il debitore solidale che ha effettuato il pagamento dell'intero al creditore sulla base di un decreto ingiuntivo, ha diritto di regresso nei confronti degli altri debitori solidali, per quanto estranei al decreto ingiuntivo, se erano stati costituiti in mora dal creditore ed ha ritenuto che detta costituzione in mora nella fattispecie era avvenuta, con note del 29.1.1997, 11.3.1997, 7.7.1997.
Quanto alla censura secondo cui dette missive non sarebbero state regolarmente esibite, poiché mancava il visto del cancelliere sul fascicolo di parte a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., va osservato che, come gli stessi ricorrenti dichiarano, le missive in questione, per quanto sotto la dicitura generica "n. 6 missive", erano alligate al fascicolo di parte della fase monitoria e riportate nell'elenco dei documenti.
5.2. Osserva questa Corte che la sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere è richiesta per l'attestazione della regolarità dell'esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce, nonché della data di esibizione, avendo lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa compiutamente esercitare il diritto di difesa. Pertanto, in mancanza di contestazioni sull'esibizione o sui documenti, l'omissione della sottoscrizione dell'indice del fascicolo di parte da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale del tutto irrilevante (Cass. 13.1.1994,n. 295). Nella fattispecie i ricorrenti non contestano che l'esibizione sia stata effettivamente effettuata all'atto del deposito del ricorso monitorio, ma rilevano solo l'irritualità della stessa per mancanza del visto del cancelliere.
5.3. Quanto alla censura, secondo cui il giudice di pace avrebbe violato il principio dispositivo delle prove, non essendo mai state invocati dall'opposto detti documenti ai fini della costituzione in mora da parte del comune creditore, avv. Gentile, per quanto depositati nel fascicolo di parte nella fase monitoria, va osservato che è vero in linea di principio generale che poiché, per il principio di indisponibilità delle prove, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, non è sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla, come base del suo convincimento, ma è necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni (Cass. 12.9.1998, n. 9083). Il problema, quindi, che si pone, è anzitutto stabilire se una certa prospettazione, alla cui prova è predisposto il documento, sia stata sostenuta o meno dalla parte, con richiesta di accertamento da parte del giudice.
Nel caso, infatti, in cui la prospettazione fattuale e le relative conseguenze giuridiche non siano state sostenute dalla parte, non sorge un problema di disponibilità della prova, ma un problema a monte di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, rilevante esclusivamente sotto il profilo dell'art. 112 c.p.c.. Nella fattispecie l'opposto non ha richiesto che il giudice di pace accertasse preliminarmente e necessariamente, ai fini dell'ingiunzione, che l'avv. Gentile avesse costituito in mora anche Di RO RU, dante causa degli opponenti. Tanto, infatti, non si poneva come condizione necessaria o elemento costitutivo dell'azione di regresso.
Sennonché nella fattispecie i ricorrenti non hanno impugnato la sentenza sotto il profilo dell'art. 112 c.p.c. (mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) per essersi il giudice di pace pronunciato su un punto non rientrante nel "chiesto". In ogni caso tale punto è ininfluente nell'ambito della proposta azione di regresso, con la conseguenza che i ricorrenti non hanno interesse processuale a far valere l'eventuale violazione dell'art. 115 c.p.c. sul punto (irrilevante) della prova della costituzione in mora del debitore solidale da parte del creditore nei confronti dell'altro debitore, che, avendo pagato l'intero, esercita l'azione di regresso, non costituendo tale costituzione in mora un presupposto dell'azione in questione.
6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1299 e 1309 c.c. e degli art. 633, 636 e 642 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritengono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sentenza di Cassazione n. 12542/1992 di condanna del Ministero delle Finanze al pagamento delle spese giudiziali in favore dei germani Di RO, costituisse prova certa per emettere il decreto ingiuntivo nei confronti degli stessi ed a favore dell'avv. Gentile. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Anzitutto, quanto alle assunte violazioni degli artt. 1299 e 1309 c.c., il relativo motivo è inammissibile per le ragioni esposte al punto 3, trattandosi di decisione emessa secondo equità. Quanto alle censure relative al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. Gentile, esse sono irrilevanti nella fattispecie, poiché, come detto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso in favore di Di RO IC si fondasse non sul decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. Gentile, bensì sul debito solidale conseguente al contratto di prestazione professionale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002