Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa. (Fattispecie nella quale il decreto di fissazione recava l'indicazione "revoca dei benefici" che non poneva l'interessato nella condizione di comprendere a quale beneficio si facesse riferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 53024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53024 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 09/12/2014
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3523
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 22589/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR UC N. IL 06/05/1981;
avverso l'ordinanza n. 1056/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9.4.2014 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a GR AN con la sentenza del Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, in data 3.8.2007, irrevocabile il 16.10.2007, sussistendone i presupposti, respingendo la ulteriore richiesta di revoca del benefico relativamente ad altra sentenza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di fiducia, rilevando che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve indicare in forma sintetica l'oggetto del procedimento e, nella specie, il pubblico ministero non aveva precisato le ragioni per le quali aveva chiesto la revoca del beneficio e neppure nell'avviso di fissazione della udienza camerale sono state indicate tali ragioni.
Tanto era stato tempestivamente eccepito ma il giudice dell'esecuzione non si è pronunciato sul punto con conseguente nullità del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Invero, benché nel verbale dell'udienza camerale si dia atto che il difensore del ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la mancanza dell'indicazione dell'oggetto cui si riferiva la citazione, il giudice dell'esecuzione ha omesso qualsivoglia valutazione sul punto, come risulta sia dal verbale di udienza, sia dal contenuto del provvedimento impugnato. Deve ribadirsi che nel procedimento di esecuzione la finalità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3, è informare la parte interessata dell'oggetto del procedimento in modo tale da consentirle di predisporre effettiva ed efficace difesa. In tal senso è stato ripetutamente affermata la legittimità del decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga solo l'indicazione dell'oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, Mensotero, rv. 248177; Sez. 1, n. 15599 del 17/03/2008, Paviola, rv. 240181). Tuttavia, nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza camerale reca una indicazione assolutamente generica dell'oggetto ("revoca dei benefici") inidonea ad assolvere alla funzione suddetta ed, in particolare, a porre l'interessato nella condizione di comprendere a quale "beneficio" si riferisca la richiesta di revoca, sia pure al fine di valutare la necessità di provvedere alla nomina di un difensore di fiducia ed alla consultazione degli atti in cancelleria.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Milano che dovrà provvedere in conformità ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014