Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
La lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero è consentita quando appaia realisticamente impossibile ottenere in tempi ragionevoli la presenza del dichiarante in dibattimento, oppure quando non vi siano strumenti atti a vincere coattivamente la sua riluttanza a deporre: la "assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale" non va, infatti, intesa nel senso della totale e definitiva impossibilità materiale.
Commentario • 1
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2007, n. 32845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32845 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PE - Presidente - del 21/06/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGAGNO Filiberto - Consigliere - N. 756
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 28751/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RD SS, N. IL 29/08/1975;
avverso SENTENZA del 27/03/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 marzo 2002, ha riconosciuto BA MA colpevole del reato di truffe e, concesse le attenuanti generiche equivalente alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa.
Nella sentenza di primo grado si espone che il 15 gennaio 2000, l'imputato si era presentato presso l'abitazione del Di PE, dove al momento si trovava la suocera LA LI insieme al marito, ambedue cittadini albanesi di una certa età e con scarsa conoscenza della lingua italiana. Il BA, esclamando "gas, gas", si era fatto aprire la porta ed aveva proposto la vendita di un apparecchio rilevatore delle fughe di gas, facendo credere che si trattasse di un dispositivo obbligatorio per legge. La LA, onde evitare multe o guai peggiori al genero, aveva subito effettuato l'acquisto al prezzo di L. 300.000.
Con decisione del 27/3/2003, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza impugnata dall'imputato.
Ricorre per Cassazione il BA deducendo i seguenti motivi:
1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) con riferimento agli artt. 195 c.p.p., comma 1 e art. 512 bis c.p.p.. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di primo grado ancorandosi ad un'architettura probatoria fondata esclusivamente sulla testimonianza indiretta del Di PE SA, genero della LA ID, parte offesa nel procedimento sopra emarginato, non presente a) momento dei fatti contestati. La difesa, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 1 presentava istanza di audizione della testimone diretta LA ID cui il suddetto teste si era riferito per la conoscenza del fatto. Tuttavia, non presentandosi in udienza la predetta parie offesa, il giudice anziché ricorrere all'accompagnamento coattivo ex art. 133 c.p.p., disponeva la lettura delle dichiarazioni rese dalla LA, di nazionalità albanese, ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p., senza richiesta di parte, per mere esigenze di carattere processuale. La LA doveva essere chiamata a deporre in quanto la difesa ne aveva fatto espressa richiesta.
Conseguentemente, ex art. 195 c.p.p., l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta è comminata nel solo caso in cui, nonostante la suddetta richiesta, la testimonianza diretta non è stata ammessa, pur essendo possibile assumerla (C 25/5/1993, Loddo, A. n. proc. Pen. 94, 593).
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) con riferimento all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2). La Corte di Appello di Milano aveva confermato la qualifica del fatto costituente reato quale truffa aggravata ex art. 640 c.p., comma 11, n. 2, in quanto il "comportamento suggestivo tenuto dall'imputato" e stato ritenuto concretamente idoneo ad indurre in errore la parte offesa, ingenerando nella stessa il convincimento di dover eseguire un ordine della Pubblica Autorità, la quale altrimenti non avrebbe "osato investire in quel modo il denaro che si trovava in casa per le spese quotidiane".
Osserva il ricorrente che la LA AL non poteva ritenere il venditore esponente di un ente pubblico, ne' che l'installazione del rilevatore di gas fosse imposta per legge.
Inoltre, ex art. 640 c.p., comma 2, n. 2, è necessario che venga prospettato al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo. La nozione di "pericolo immaginario" corrisponde a quella di pericolo inesistente, il quale è fatto percepire come reale alla persona offesa e che deve assumere la natura di raggiro, per cui non è tuttavia sufficiente un qualsiasi comportamento pur mendace o una qualsiasi alterazione della realtà, ma si rende necessaria un'ulteriore attività, un particolare accorgimento o astuzia che sappiano eludere le comuni e normali possibilità di controllo della persona.
Chiede, pertanto, che la Suprema Corte di Cassazione voglia cassare con le conseguenze di legge la sentenza pronunciata in data 27/3/2003 dalla Corte di Appello di Milano. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto all'eccezione processuale, la Corte di Appello ha correttamente rilevato come il disposto dell'art. 512 bis c.p.p., laddove fa riferimento al "caso in cui non sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale", va inteso nel senso della concretezza e della ragionevolezza, non della totale e definitiva impossibilità materiale. In sostanza, è lecito dare lettura dei verbali delle dichiarazioni anteriori quando sia realisticamente impossibile ottenere in tempi ragionevoli la presenza del teste al dibattimento, oppure, quanto non vi siano strumenti atti a vincere coattivamente la sua riluttanza a deporre.
Quanto alla aggravante contestata, rileva questa Corte che esattamente i Giudici di merito ne hanno ritenuta la sussistenza con le seguenti convincenti argomentazioni. E vero, infatti, che il comportamento artificioso adontato dall'imputato, facendo abilmente leva sulla sprovvedutezza degli interlocutori, sulla loro scarsa conoscenza della lingua e della normativa italiana, è stato concretamente idoneo ad indurii in errore, facendo supporre l'esistenza di un obbligo di acquisto. È evidente che altrimenti la LA non si sarebbe mai "liberamente" arrogata la scelta di far installare un impianto nella casa del genero, ne', soprattutto, avrebbe osato "investire" in quel modo il denaro che si trovava in casa per le spese quotidiane.
Del resto, questa Corte di legittimità, in un caso sostanzialmente analogo, ha ritenuto che integra un'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p., n. 2, la induzione alla sottoscrizione di abbonamento ad una rivista specializzata in materia tributaria, ottenuta ingenerando il timore, per quanto immaginario, di un accertamento fiscale in caso di rifiuto (Cass. pen., sez. 2^, 16 marzo 1990, n. 3694, ud. 1 dicembre 1989, Risplendente). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 21 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007