Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2007, n. 32845
CASS
Sentenza 21 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero è consentita quando appaia realisticamente impossibile ottenere in tempi ragionevoli la presenza del dichiarante in dibattimento, oppure quando non vi siano strumenti atti a vincere coattivamente la sua riluttanza a deporre: la "assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale" non va, infatti, intesa nel senso della totale e definitiva impossibilità materiale.

Commentario1

  • 1Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021

    I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2007, n. 32845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32845
Data del deposito : 21 giugno 2007

Testo completo