Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2015, n. 42727
CASS
Sentenza 22 maggio 2015

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Il reato di incitamento alla violenza ed atti di provocazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, previsto dall'art. 3, comma primo, lett. b), legge 13 ottobre 1975 n. 654 e successive modificazioni, è un reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta dai destinatari, essendo tuttavia necessario valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un'azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di istigazione alla violenza per motivi razziali in considerazione del tenore delle espressioni usate, del mezzo di comunicazione impiegato - la bacheca di un profilo "face-book" - e del contesto sociale e politico nel quale si collocava il fatto).

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  • 1Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan di Angelo Schillaci
    Angelo Schillaci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan* di Angelo Schillaci Sommario: 1. Premessa - 2. L'andamento dei lavori parlamentari - 3. Caratteri e necessità dell'intervento penale - 4. Definizioni e identità: la questione dell'identità di genere - 5. Il problema della tenuta della libertà di manifestazione del pensiero - 6. La seconda parte e la questione educativa - 7. Conclusioni: alla ricerca di un equilibrio. 1. Premessa Il disegno di legge Zan, in questi giorni, è al centro del dibattito politico. Il 13 luglio è previsto l'inizio della discussione generale nell'Aula del Senato, dopo un passaggio parlamentare non semplice che, per molti aspetti, ricorda …

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  • 2L’omo-transfobia diventa reato: la Camera dà il via libera - B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro -
    Antonio Fabio Vigneri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Forum a cura di Corrado Caruso e Vincenzo Militello Al crocevia del delicato confronto fra tutela delle condizioni personali da forme di discriminazione e rispetto della libertà di espressione, e intervenendo in una materia dove l'aspirazione alla determinatezza delle condotte penalmente illecite si scontra con notevoli problemi di sottostanti intese socio-valutative ampiamente condivise, l'approvazione alla Camera, lo scorso 4 novembre, del testo che contrasta le svariate forme che possono dare volto alle discriminazioni anche violente nei confronti di persone Lgbt e con disabilità rappresenta un importante passaggio in un dibattito politico-giuridico avviato da più legislature. …

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  • 3Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan di Angelo Schillaci
    Angelo Schillaci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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    Angelo Schillaci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan* di Angelo Schillaci Sommario: 1. Premessa - 2. L'andamento dei lavori parlamentari - 3. Caratteri e necessità dell'intervento penale - 4. Definizioni e identità: la questione dell'identità di genere - 5. Il problema della tenuta della libertà di manifestazione del pensiero - 6. La seconda parte e la questione educativa - 7. Conclusioni: alla ricerca di un equilibrio. 1. Premessa Il disegno di legge Zan, in questi giorni, è al centro del dibattito politico. Il 13 luglio è previsto l'inizio della discussione generale nell'Aula del Senato, dopo un passaggio parlamentare non semplice che, per molti aspetti, ricorda …

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  • 5L’art. 604 bis c.p.: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
    Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    L'articolo 604 bis del codice penale rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” ha ad oggetto condotte discriminatorie e recita quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2015, n. 42727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42727
Data del deposito : 22 maggio 2015

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