Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 3
In tema di immunità parlamentare non può ritenersi coperto dalla garanzia costituzionale l'uso del turpiloquio.
In tema di immunità parlamentare, la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese "extra moenia" e le attività tipicamente parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, essendo irrilevanti le attività riferibili ad altri parlamentari, ancorché appartenenti allo stesso gruppo parlamentare. (Nella specie, il ricorrente, con riferimento ad espressioni vilipendiose riferite alla bandiera italiana pronunciate nel corso di un comizio, aveva sostenuto che la frase incriminata dovesse essere considerata connessa ad un'iniziativa parlamentare per l'indipendenza della Padania sostenuta dal gruppo di appartenenza). (Vedi Corte cost. n. 249 del 2006).
Per i fatti commessi nel territorio dello Stato il rappresentante italiano del Parlamento europeo usufruisce esclusivamente della sfera di garanzia riservata al parlamentare nazionale dall'art. 68 Cost., cui l'art. 10 lett. A) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee rinvia sia per i profili sostanziali che per le garanzie procedurali dell'immunità.
Commentario • 1
- 1. Dare del “figlioccio di un boss mafioso” ad un soggetto arrestato per concorso esterno integra gli estremi della diffamazione e legittima al risarcimento del…Abbate Giuseppe Ugo · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 35523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35523 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 918
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010503/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO ER, N. IL 19/09/194;
avverso SENTENZA del 14/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO W. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BRIGANDÌ Matteo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 maggio 2001 il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, dichiarava l'onorevole ER BO responsabile del reato di vilipendio alla bandiera nazionale (art. 292 c.p.), per avere pronunziato, il 25 luglio 1997, nel corso della manifestazione pubblica per la festa della Padania organizzata dalla Lega nord presso il Palazzetto dello sport di Cabiate, la seguente espressione:
"il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo", e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
Poiché la Camera dei Deputati, il 23 gennaio 2002 (o 2003???) aveva deliberato che i fatti oggetto del processo concernevano le opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 Cost., comma 1, la Corte d'appello di Milano, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, sollevava conflitto di attribuzioni fra Poteri dello Stato.
La Corte Costituzionale, dichiarato ammissibile il conflitto, con sentenza del 21 giugno 2006 dichiarava che non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato ER BO, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi alla Corte d'appello di Milano, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, per l'effetto, annullava la relativa delibera di insindacabilità. La Corte d'appello di Milano, dinanzi alla quale il processo veniva nuovamente fissato per l'udienza del 14 novembre 2006, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato, ma, preso atto dell'entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 85, il cui art. 5 modifica la sanzione per il reato di vilipendio alla bandiera previsto dall'art. 292 c.p., sostituendo, con riferimento all'ipotesi disciplinata dal primo comma, la originaria pena della reclusione da uno a tre anni con la pena della multa da mille a cinquemila Euro, rideterminava la pena in Euro tremila di multa.
2. Da entrambe le decisioni di merito emergeva che il 25 luglio 1997 l'onorevole ER BO interveniva alla serata conclusiva della festa della Padania, organizzata dalla Lega nord presso il palazzetto dello sport di Cabiate e, volgendo lo sguardo alla bandiera nazionale esposta sull'edificio della vicina scuola statale, iniziava il proprio discorso con le seguenti testuali espressioni: "quando vedo il tricolore io m'incazzo. Il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo". Tali espressioni venivano chiaramente udite dai numerosi presenti, tra cui i Carabinieri di Cantù che svolgevano il servizio d'ordine in borghese. Nel corso del comizio l'onorevole BO reiterava le espressioni incriminate nei medesimi termini, inserendole nell'ambito della critica alla proposta di legge (divenuta L. 5 febbraio 1998, n. 22) di esporre su tutti gli edifici pubblici maggiormente rappresentativi l'emblema nazionale insieme con la bandiera dell'Unione europea.
Esclusa l'applicabilità degli artt. 9 e 10 lett. b) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, trattandosi di condotte poste in essere dal parlamentare europeo nello Stato di appartenenza e, in quanto tali, sottoposte alle medesime immunità riconosciute ai membri del loro Parlamento nazionale, i giudici di merito osservavano che anche per i simboli dello Stato, quale il tricolore, costituente, ai sensi dell'art. 12 Cost., l'emblema dello Stato repubblicano nella sua unità, sussistono le medesime esigenze di prestigio e di rispetto dovute allo Stato, che giustificano la sanzione penale e costituiscono, al contempo, un limite alla libertà di manifestazione del pensiero.
Nel merito, le espressioni utilizzate dal ricorrente erano ritenute pesantemente offensive, connotate da un significato manifestamente dispregiativo e, inoltre, non consentite ne' giustificate nell'ordinamento vigente, ispirato alla conservazione e al rispetto dei valori costituzionali, dovendosi ritenere legittime solo le censure, pur se severe, espresse senza trascendere nel disprezzo o nel dileggio, nell'ambito di una civile e democratica dialettica delle opinioni.
I giudici di merito, infine, escludevano la configurabilità della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 68 Cost., comma 1, sia per insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, sia perché l'immunità parlamentare riservata alle opinioni non può essere estesa sino a comprendere gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche;
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'onorevole ER BO, il quale lamenta:
a) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 68 Cost., comma 1, sotto diversi profili: 1) la frase incriminata, pronunciata in concomitanza dell'emanazione di una norma che obbligava l'esposizione della bandiera da parte di tutti gli edifici pubblici, aspramente criticata in Parlamento dal partito di riferimento dell'onorevole BO, doveva essere inquadrata nel più vasto ambito di una tesi politica che, in antitesi al valore dell'unità nazionale, propugnava, pur nel rispetto della Costituzione, una separazione dello Stato nazionale;
2) la concreta valutazione del nesso funzionale tra le espressioni ritenute lesive di altri valori costituzionalmente garantiti e l'attività del parlamentare porta a svuotare di significato la prerogativa costituzionale;
3) la manifestazione del pensiero incriminata era funzionale alla espressione della critica politica e non costituiva un comportamento gratuitamente offensivo fine a se stesso;
b) violazione ed erronea applicazione dell'art. 292 c.p. per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto il parlamentare riteneva di esercitare un legittimo diritto di critica politica;
c) erronea interpretazione dell'art. 10, lett. a) e b) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che, da un lato, preserva le immunità e le prerogative che ciascun Paese concede ai parlamentari nazionali e, dall'altro, le estende al Parlamentare europeo, stabilendo che quest'ultimo deve godere, ovunque, dell'esenzione dal processo penale;
d) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata corrispondenza tra contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio e fatto accertato.
Il ricorrente ha altresì sollecitato la revoca del beneficio - concesso ma non richiesto - della sospensione condizionale della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Logicamente preliminare è l'esame del motivo di ricorso con il quale viene denunciata la violazione degli artt. 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee e dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo, con riferimento alla qualità di membro del Parlamento europeo, rivestita dall'onorevole BO all'epoca dei fatti.
L'art. 4, par. 2 dell'"Atto relativo alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto" stabilisce che la base su cui poggia la complessiva immunità di un deputato europeo è costituita dal "Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee", allegato al Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. Tale provvedimento possiede, pertanto, "lo status di atto legislativo di rango primario della Comunità europea" - come rilevato nella "Decisione del Parlamento europeo sulla riforma del regolamento per quanto riguarda l'immunità parlamentare (art. 6)" -, ossia ha il valore dei Trattati. Gli Stati membri, pertanto, sono vincolati a quanto da esso disposto, così come pure sono tenuti a rispettare il Regolamento adottato dal Parlamento ai sensi del citato Trattato, sebbene esso costituisca un atto di diritto derivato. L'art. 9 del Protocollo stabilisce che "i membri del Parlamento non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni". Il successivo art. 10, comma 1, in tema di immunità del parlamentare, stabilisce che "per la durata delle sessioni dell'Assemblea i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese;
b) sul territorio di ogni altro Stato membro della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario".
L'art. 3, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo stabilisce che "i deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee". La lettura interpretativa unitaria di queste disposizioni, strumentali al mantenimento dell'integrità del Parlamento e alla garanzia dell'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni e non costituenti, perciò, un mero privilegio dei singoli, consente di delinearne il diverso ambito applicativo. La formulazione dell'art. 9 del Protocollo, che attiene alla insindacabilità e si rivolge a tutti i parlamentari europei, indipendentemente dalla loro provenienza, è identica, sotto il profilo sostanziale, a quella contenuta nel testo dell'art. 68 Cost., antecedente alle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, come del resto espressamente affermato nella
"Risoluzione del Parlamento europeo sull'immunità dei deputati italiani e la prassi della autorità italiane in materia" (2001/ 2099 REO).
L'art. 10 si occupa, invece, delle immunità in senso tecnico del parlamentare, da un lato rinviando alle discipline nazionali al riguardo per quanto concerne i comportamenti da lui posti in essere nel Paese di appartenenza, e dall'altro stabilendo l'applicabilità del disposto della lett. b) del citato art. 10 con riferimento alle condotte realizzate sul territorio di uno degli altri Stati membri. Di conseguenza, non è necessaria una preventiva richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato del Parlamento europeo per fatti-reato commessi all'interno del territorio dello Stato di appartenenza, applicandosi, in questo caso, allo stesso le medesime immunità riconosciute ai componenti del Parlamento nazionale.
In altri termini, con riferimento ai comportamenti posti in essere sul territorio nazionale, il membro italiano del Parlamento europeo non gode di un duplice ordine di immunità (quella europea e quella italiana) ne' dell'immunità europea prevista dall'art. 10, lett. b) del Protocollo, bensì usufruisce esclusivamente della sfera di garanzia riservata al parlamentare nazionale dall'art. 68 Cost., cui l'art. 10, lett. a) del Protocollo n. 34 fa rinvio sia per i contenuti sostanziali dell'immunità che per le relative procedure (in tal senso, Cass., Sez. 2^, 21 marzo 2000, n. 14791, Martelli, rv. 224135-39; Sez. 6^, 9 febbraio 2004, n. 10773, Maroni, rv. 227990). Ritiene in conclusione il Collegio che, in conformità a questi principi, correttamente nel caso in esame, relativo alle condotte realizzate dall'onorevole BO nel territorio dello Stato di appartenenza, i giudici di merito hanno applicato la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1 del Protocollo sulle immunità, che richiama ed estende al membro dell'Assemblea europea le medesime prerogative attribuite al membro del Parlamento italiano.
2. Parimenti infondato è il complesso delle censure riguardanti l'omessa applicazione dell'art. 68 Cost.. La Corte Costituzionale (sentt. nn. 10 e 11 del 2004) ha ribadito che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare quelle manifestate durante il compimento di atti tipici, adottati nel corso dei lavori delle Camere e delle loro articolazioni. Al contempo ha precisato che non tutta l'attività politica svolta dal membro del Parlamento al di fuori di questa sfera rientra, sempre e comunque, nell'ambito della garanzia dell'art. 68 Cost., comma 1, bensì soltanto quella che sia funzionalmente connessa con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento: "non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni" (sent. n. 120 del 2004). In caso contrario, si discriminerebbe la posizione del parlamentare rispetto a quella di un comune cittadino dedito all'attività politica, finendo per trasformare la garanzia funzionale prevista dalla Costituzione in un inaccettabile privilegio personale e di casta (sentt. nn. 375 del 1997, n. 329 del 1999, nn. 10 e 11 del 2000). In tale ottica, la giurisprudenza della Consulta ha progressivamente valorizzato il concetto di "nesso funzionale", che "solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare" (sentt. n. 375 del 1997, n. 120 del 2004 e n. 219 del 2003). Non si ha "nesso funzionale" tra la condotta contestata e l'esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante parlamentare se sussiste un generico e semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione extra moenia. Quest'ultima, per essere ricompresa nell'ambito dell'immunità, deve avere un'identità sostanziale di contenuto rispetto all'opinione espressa in sede ufficiale (sent. n. 379 del 1996, n. 82 del 2000, nn. 79, 257, 283, 294, 421 del 2002). Ai fini della insindacabilità rileva, quindi, una corrispondenza sostanziale di contenuti, anche se non occorre una puntuale coincidenza testuale tra atto parlamentare ed extraparlamentare, non essendo sufficiente al riguardo una mera comunanza di tematiche (sent. n. 246 del 2004). Alla luce di questi principi non possono trovare accoglimento le censure difensive in tema di pretesa sussistenza di un nesso funzionale tra l'intervento svolto il 25 luglio 1997 dall'onorevole BO, in occasione della serata conclusiva della festa di partito della Lega lombarda, e il dibattito politico-parlamentare concernente l'approvazione della norma che rendeva obbligatoria l'esposizione del tricolore sugli edifici pubblici, disposizione aspramente criticata dai parlamentari della Lega nord, fautori dell'autonomia e dell'indipendenza di una parte del Paese.
In proposito, occorre innanzitutto rilevare che le dichiarazioni di un parlamentare, non contenute in atti tipici, sono riconducibili alla previsione dell'art. 68 Cost., comma 1, solo se dirette a divulgare il pensiero e le opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni: come si desume univocamente dal testo della norma costituzionale, l'immunità del parlamentare è collegata alle opinioni e ai voti dallo stesso dati nella esplicazione delle sue funzioni.
Non è stata, invece, fornita alcuna dimostrazione che le dichiarazioni rese dall'onorevole BO la sera del 25 luglio 1997 costituissero la prosecuzione extra moenia dell'attività del parlamentare, ne' è stato individuato uno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato di cui esse costituissero sostanziale riaffermazione.
In secondo luogo, non pare conferente il generico richiamo della sostanziale corrispondenza tra le espressioni pronunciate in occasione dell'intervento di Cabiate e la complessiva attività politica svolta dai parlamentari della Lega nord.
Non è, infatti, sufficiente a garantire l'insindacabilità del membro dell'Assemblea legislativa il mero collegamento con l'attività altrui, non configurando l'art. 68 Cost., comma 1, una "sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente a un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli iscritti al gruppo medesimo" (Corte Cost, sent. n. 249 del 2006). Poiché, in coerenza con l'art. 67 Cost., gli stessi regolamenti parlamentari permettono al singolo parlamentare di dissentire dalle posizioni del gruppo di appartenenza, l'accoglimento della tesi difensiva condurrebbe alla irragionevole conseguenza del "trasferimento" della insindacabilità solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non anche nei confronti di altri parlamentari favorevoli alle medesime opinioni, ma non appartenenti al medesimo gruppo o partito.
La L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 1, nella parte in cui riconosce l'insindacabilità per le attività connesse con la funzione di parlamentare, conferma il carattere soggettivo delle condizioni che consentono l'estensione della garanzia.
Per queste ragioni le dichiarazioni rese dall'onorevole BO la sera del 25 luglio 1997 non possono considerarsi funzionalmente connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, cui peraltro è in ogni caso estraneo - occorre ribadirlo con fermezza - l'uso del turpiloquio (Corte Cost., sentt. n. 137 del 2001 e n. 249 del 2006).
3. Non ricorre inoltre la violazione dell'art. 521 c.p.p. - dedotta peraltro dalla difesa con un generico motivo di ricorso -, ravvisandosi per contro piena correlazione tra l'imputazione formulata (e mai modificata) dall'accusa, considerata nella sua interezza, e le connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali dei fatti ritenuti in sentenza, posti dai giudici di merito a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
4. Neppure meritano accoglimento i motivi di ricorso con i quali viene denunciata l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art.292 c.p. sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
La Corte territoriale ha già disatteso esplicitamente le identiche argomentazioni poste a supporto dell'appello interposto avverso la sentenza di primo grado, nonché congruamente e logicamente motivato in ordine a tutti gli elementi, fattuali e giuridici, che qualificano le componenti, materiale e psicologica, del delitto, per i profili della consapevolezza della direzione dell'aggressione contro uno dei simboli dello Stato, del dileggio e di svilimento dello stesso, tenuto conto della connotazione manifestamente e gratuitamente dispregiativa delle espressioni utilizzate nel descrivere l'uso e le finalità della bandiera nazionale.
La libertà di manifestazione del pensiero trova, del resto, limiti impliciti derivanti da altri valori costituzionalmente protetti, tra i quali si annovera il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni (Cass., Sez. 1, 14 giugno 1988, n. 6822, Paris, rv. 181275).
Poiché ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente il dolo generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di arrecare offesa all'istituzione, anche attraverso i suoi simboli, o all'entità simbolica direttamente tutelata (Cass., Sez. 5, 24 settembre 1997, n. 11667, Sgarbi, rv. 209264), restano privi di rilevanza i motivi sottesi all'azione e le finalità perseguite dal soggetto agente, quali la volontà di pronunciare frasi ad effetto per riscuotere consenso elettorale e politico.
Quando, poi, la portata e la natura delle espressioni utilizzate rivestono, come nel caso in esame, una intrinseca e obiettiva connotazione dispregiativa e l'agente ricorra volontariamente e consapevolmente ad esse per enfatizzare il suo dire, sussiste palesemente l'elemento soggettivo del reato, che non può essere scriminato dal diritto di critica politica, esulando l'uso del turpiloquio dal modo di esercizio delle funzioni parlamentari (Corte Cost., sent. n. 249 del 2006; Cass., Sez. 5, 24 settembre 1997, Sgarbi, cit.).
5. Il difensore ha formulato, infine, una specifica censura riguardante la concessione della sospensione condizionale della pena, sebbene non sollecitata dalla difesa.
Osserva il Collegio che la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 163 c.p., e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. costituiscono esercizio di un potere attribuito dalla legge esclusivamente al giudice in vista, sotto il primo profilo, della finalità rieducativa della pena e, sotto l'altro, del ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato, quale è quella della pubblicità: di conseguenza, non è necessaria un'istanza da parte dell'imputato, ne' è configurabile un potere della parte di rinunciare al beneficio. Occorre, peraltro, rilevare che dall'esame del certificato penale, inserito nel fascicolo di appello, risulta che nei confronti dell'onorevole BO era già stato in precedenza applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena con due distinte sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte d'appello di Milano il 7 giugno 1997 (irrevocabile il 13 giugno 1998), che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e quattro milioni di multa (pari a Euro 2.965,83) per il reato di cui alla L. 2 maggio 1974, n. 195, art. 7 e L. 18 novembre 1981, n. 659, art. 4, commesso in Milano fino all'aprile del 1992; 2) sentenza della Corte d'appello di Brescia del 7 maggio 1999 (irrevocabile il 16 dicembre 1999), che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 414 c.p., commesso in Brembate il 4 agosto 1995.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168 c.p., della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14 novembre 2006 che dev'essere annullata senza rinvio limitatamente a tale profilo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che revoca. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007