Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 35523
CASS
Sentenza 15 giugno 2007

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In tema di immunità parlamentare non può ritenersi coperto dalla garanzia costituzionale l'uso del turpiloquio.

In tema di immunità parlamentare, la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese "extra moenia" e le attività tipicamente parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, essendo irrilevanti le attività riferibili ad altri parlamentari, ancorché appartenenti allo stesso gruppo parlamentare. (Nella specie, il ricorrente, con riferimento ad espressioni vilipendiose riferite alla bandiera italiana pronunciate nel corso di un comizio, aveva sostenuto che la frase incriminata dovesse essere considerata connessa ad un'iniziativa parlamentare per l'indipendenza della Padania sostenuta dal gruppo di appartenenza). (Vedi Corte cost. n. 249 del 2006).

Per i fatti commessi nel territorio dello Stato il rappresentante italiano del Parlamento europeo usufruisce esclusivamente della sfera di garanzia riservata al parlamentare nazionale dall'art. 68 Cost., cui l'art. 10 lett. A) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee rinvia sia per i profili sostanziali che per le garanzie procedurali dell'immunità.

Commentario1

  • 1Dare del “figlioccio di un boss mafioso” ad un soggetto arrestato per concorso esterno integra gli estremi della diffamazione e legittima al risarcimento del…
    Abbate Giuseppe Ugo · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 35523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35523
Data del deposito : 15 giugno 2007

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