Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5589
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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Il tratto saliente della distinzione tra l'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'equo indennizzo per causa di servizio (che, per ragioni storiche, sono tuttora congiuntamente applicabili a limitate categorie di lavoratori) è rappresentato dal fatto che il riconoscimento dell'indennizzo non vincola l'amministrazione, l'ente previdenziale o il datore di lavoro FFSS nella rispettiva funzione previdenziale (conservata per le FFSS fino al limite temporale stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996) a riconoscere l'altro beneficio, di cui vanno viceversa accertati i presupposti con specifiche modalità. L'autonomia dei due distinti accertamenti non esclude, peraltro, che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Ciò si verifica in tutti i casi in cui il rapporto della malattia con il lavoro si atteggi in modo unitario ed adeguato alla disciplina delle malattie professionali sì da integrare anche la dipendenza da causa di servizio. In questi casi il provvedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio può assumere rilevanza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale triennale cui è subordinato l'esercizio del diritto alla rendita per malattia professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5589
    Data del deposito : 7 giugno 1999

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