Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Il tratto saliente della distinzione tra l'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'equo indennizzo per causa di servizio (che, per ragioni storiche, sono tuttora congiuntamente applicabili a limitate categorie di lavoratori) è rappresentato dal fatto che il riconoscimento dell'indennizzo non vincola l'amministrazione, l'ente previdenziale o il datore di lavoro FFSS nella rispettiva funzione previdenziale (conservata per le FFSS fino al limite temporale stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996) a riconoscere l'altro beneficio, di cui vanno viceversa accertati i presupposti con specifiche modalità. L'autonomia dei due distinti accertamenti non esclude, peraltro, che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Ciò si verifica in tutti i casi in cui il rapporto della malattia con il lavoro si atteggi in modo unitario ed adeguato alla disciplina delle malattie professionali sì da integrare anche la dipendenza da causa di servizio. In questi casi il provvedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio può assumere rilevanza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale triennale cui è subordinato l'esercizio del diritto alla rendita per malattia professionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI FR SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso l'ASS. INVALIDI FFSS, rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, FR VINCENZO PAPADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 328/96 del Tribunale di BARI, depositata il 02/03/96 r.g.n.216/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ES MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 dicembre 1991 ES ER CU conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Ente Ferrovie dello Stato, per accertare che le malattie denunziate (iniziale artrosi cervicale e dorsale) sono di origine professionale (non tabellate) in rapporto causale con le mansioni svolte di macchinista. Chiedeva, altresi, la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione della rendita conseguentemente spettante, nella misura da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica oltre rivalutazione, interessi e rimborso delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore. Costituito, l'Ente eccepiva preliminarmente l'estinzione del diritto per prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che riteneva decorrente dalla data (3 giugno 1983)
dell'emissione del parere medico-legale posto a base della deliberazione del 17 agosto 1983 di riconoscimento della dipendenza della malattia "de qua" da causa di servizio;
poiché in tale occasione il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'attore era stata definita nel 27%, ne desumeva che già in tale data si erano verificati i postumi minimi dell'11% ai fini della rendita per malattia professionale, e quindi lo riteneva già interamente decorso alla data (7 giugno 1989) di presentazione della domanda di rendita per malattia professionale.
In subordine chiedeva il rigetto della domanda, sottolineando che, in ogni caso, il fatto che la denunciata infermità fosse stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio non comportava il suo automatico riconoscimento come malattia professionale. Espletata consulenza medico legale, l'adito Pretore con sentenza 24 novembre 1994 accoglieva la domanda, e condannava l'Ente convenuto alla costituzione, in favore del ricorrente, di una rendita permanente nella misura dell'11%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché al rimborso delle spese giudiziali. Avverso detta pronuncia proponeva appello la Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni, la quale deduceva la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per genericità, per omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione e la carenza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di elementi idonei a comprovare la legittimità della pretesa e, in particolare, la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa.
Il Tribunale di Bari, nella resistenza dell'appellato, con sentenza 18 gennaio/2 marzo 1996 n. 328, in accoglimento dell'appello delle FS, rigettava la domanda del CU.
Il Tribunale - escluso che ricorresse la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, eccepita dall'appellante - riteneva maturata la eccepita prescrizione triennale, ex art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sulla base della giurisprudenza di questa Corte,
che citava (Cass.
3.4.1993 n. 4031) ed individuando la normale conoscibilità del grado invalidante da parte del CU nella delibera del 17.8.1983 di riconoscimento della malattia da causa di servizio;
riteneva pertanto il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 già interamente decorso alla data (7 giugno 1989) di presentazione della domanda di rendita per malattia professionale.
In ogni caso, il Tribunale motivava anche in relazione alla sussistenza della malattia, escludendo che potesse avere origine professionale.
In primo luogo, escluso che potesse avere rilevanza nella presente causa, ai fini dell'affermazione del nesso eziologico tra attività professionale e malattia denunciata, il riconoscimento che la stessa malattia dipende da causa di servizio, come accertato ai fini dell'equo indennizzo - riteneva che la malattia dalla quale assume di essere affetto il CU non è di natura professionale, perché trattasi di patologie che affliggono indifferentemente qualsiasi categoria di persone.
Il Tribunale riteneva che l'appellante non aveva fornito la dimostrazione, sia pure in termini di probabilità, ma ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, della eziologia lavorativa, la quale non può essere oggetto di mere presunzioni di carattere astratto ed ipotetico.
Il Tribunale riteneva poi inattendibile la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, in quanto il consulente ha formulato il suo giudizio- in ordine alla eziologia professionale delle patologie riscontrate sul CU sulla base di rilievi, che riteneva costituire generica ed astratta presunzione. Ha proposto ricorso per Cassazione il CU, con quattro motivi, con atto notificato il 37.2.1997, illustrati da memoria. L'intimata Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni non si è costituita.
Motivi della decisione
Si deve esaminare preliminarmente la questione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale il ricorrente assume la inammissibilità dell'atto di appello per difetto di legittimazione processuale, sollecitando la verifica di ufficio, da parte di questa Corte, della regolarità della costituzione della appellante, con procura alle liti asseritamente rilasciata da soggetto non legittimato.
Assume che il capo dell'ufficio legale che ha rilasciato la procura per conto della Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni non è il legale rappresentante della Società, benché si qualifichi tale nel testo stesso della procura, perché la qualità di rappresentante legale F.S. presuppone la rappresentanza sostanziale, che tale funzionario non aveva, e che non si può desumere dalle delibere citate nel testo della procura stessa. L'eccezione è inammissibile, come già ritenuto da questa Corte in precedenti giudizi in cui è stata sollevata la stessa questione (da ultimo Cass. 23 dicembre 1998 n. 12843). Si deve preliminarmente notare che dalla stessa formulazione della questione si deduce che essa è stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, nella memoria ex art. 378 c.p.c.. Com'è noto, in detta sede non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993, n. 1772; 30 marzo 1995, n. 3810). È poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.
E se anche in fattispecie processuali analoghe si è deciso, sia pure in tempi non recenti: che la nullità di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullità del procedimento sotto il profilo della non integrità del contraddittorio), può essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d'ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto;
va tuttavia osservato, peraltro, che "tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi già acquisiti al processo", non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullità della sentenza impugnata, perché la nullità cui fa riferimento la norma dell'art. 372 cod.proc.civ. è solo quella che inficia la sentenza in sè direttamente e non già anche quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento.
La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non può quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovi (in tal senso vedasi Cass. Sez. Un. 23 marzo 1963 n 738; Cass. 12 agosto 1963, n. 2299; 30 marzo 1966, n. 845; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979, n. 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976, n. 1035; 3 gennaio 1984, n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873). Ciò premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che il ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti e\o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d'ufficio la nullità della procura in questione, con le relative conseguenze.
Pertanto, l'eccezione introdotta con la memoria in esame è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, anche nella lettura della sentenza della Corte
Cost. 116/1969, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la infermità denunciata era "... tale da aver provocato all'epoca, una menomazione dell'integrità fisica e conseguente riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'11%". Rileva altresi il contrasto con l'accertamento peritale, secondo cui i postumi avrebbero raggiunto il minimo indennizzabile a far tempo dalla domanda amministrativa (del 7 giugno 1989) di malattia professionale, e la mancanza di prova, che incombeva sull'Istituto, dell'avvenuta valutazione dei postumi in epoca anteriore. Il motivo è infondato.
È innanzitutto corretto il principio di diritto posto a base della decisione del Tribunale, conforme a quanto costantemente affermato da questa Corte, della quale la sentenza impugnata cita un precedente specifico. Infatti, "Dopo la sentenza della Corte Cost. n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma secondo, d.P.R. n. 1124 del 1965, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del decreto del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità' da parte dell'assicurato ciò che può coincidere con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa. L'onere della prova dell'avveduto decorso del termine di prescrizione. anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico. (Cass. 0 9827 DEL 03/10/1998 n. 9827;
Cass. 29.9.1998 n. 9728; Cass.21 novembre 1998 n. 11809). Ciò posto, si deve esaminare l'applicazione che il Tribunale ha fatto del riportato principio al caso di specie, censurata dal ricorrente.
Come è noto, l'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'indennizzo per causa di servizio sono istituti concettualmente distinti, soggetti a diverse discipline legislative positive.
L'indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse con il servizio, laddove la rendita di cui al d.p.r. n. 1132 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio ed a causa della lavorazione svolta ed impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima in caso di fattori plurimi costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della malattia (Cass.
5.2.1998 n. 1196; Cass. 14.2.1997 n. 1356; Cass. 24 giugno 1998 n. 7286). Ciò non toglie che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della malattia con l'attività lavorativa, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale, in tutti i casi in cui il rapporto della malattia con il lavoro si atteggi in modo unitario ed adeguato alla disciplina delle malattie professionali, si da integrare anche la dipendenza da causa di servizio.
Il tratto saliente della rilevata distinzione tra i due istituti (la cui conservazione e coesistenza per limitate categorie di lavoratori è dovuta a ragioni storiche), al di là delle differenze cennate, è che il riconoscimento dell'indennizzo non vincola l'amministrazione, l'ente previdenziale o il datore di lavoro FS, nella sua funzione previdenziale conservata dall'art. 21 40 comma Legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), in relazione all'art. 127 n. 2 (fino al limite temporale stabilito dall'art. 13 d.l. lo ottobre 1996, n. 510, convertito in Legge 28 novembre 1996, n. 608), a riconoscere l'altro beneficio, che va viceversa accertato con modalità sue proprie.
Alla luce di tali premesse appare immune da vizi logici la decisione del Tribunale la quale, nel caso concreto, ha ritenuto che l'accertamento di una rilevante menomazione dovuta a causa di servizio, e quantificata nel 27%, doveva rendere edotto il CU, secondo un criterio presuntivo di normale conoscibilità, del nesso causale di tale menomazione con l'attività professionale, nonché del grado di invalidità che, per quanto indipendenti possano essere i criteri di valutazione tra i due istituti, non poteva presentare uno scarto così grande con la rilevata menomazione del 27%, da non superare la soglia del'11% di cui all'art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. La reiezione del primo motivo di ricorso, e la conseguente definitività dell'accertamento dell'estinzione del diritto per prescrizione, assorbe ogni altra censura del ricorrente nel merito della sussistenza del nesso causale e della sussistenza della malattia professionale di grado invalidante.
A norma dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999