CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21363 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA CO OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4 marzo 2022 della Corte di appello di Reggio Calabria sezione Misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, L. Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza della medesima Corte, resa il 30 ottobre 2020, con la quale era stata respinta l'istanza di riabilitazione cd. speciale, proposta ai sensi dell'art. 70 d. Igs. n. 159 del 2011, nell'interesse di SC OR BA, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3 aprile 2009, divenuto definitivo in data 10 ottobre 2015. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21363 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/01/2023 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. A. Nucera, denunciando mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Si sarebbe dato risalto, ai fini del diniego, ad elementi di fatto, relativi al passato di BA risalente negli anni, senza dare conto di accertamenti relativi alla ritenuta persistenza della pericolosità all'attualità, necessari anche nel caso in cui questa riguardi gli indiziati di appartenenza mafiosa. Tale pericolosità per il ricorrente non può essere desunta da fatti remoti, senza che siano posti in rilievo fatti specifici. Inoltre, si trascurerebbero condotte di epoca successiva ai fatti - reato ascritti all'interessato, nonché si sarebbe pretermessa la considerazione dell'intervenuto accertamento, da parte del Magistrato di sorveglianza, del venir meno della pericolosità sociale. I rilievi della Corte di appello poi non sarebbero idonei a far ritenere anche la mera vicinanza del BA all'operatività di sodalizi mafiosi all'attualità. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, L Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, osserva il Collegio, preliminarmente, che l'art. 70 d. Igs. n. 159 del 2011, dopo aver fissato i presupposti ai quali è condizionata la riabilitazione all'esito della cessazione della misura di prevenzione, stabilisce, al comma 3, che si osservano, in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. Il richiamo va riferito — essendo da svolgersi positivamente la valutazione di compatibilità, in carenza dell'emersione di controindicazione alcuna — anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto dal d.l. n. 146 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), secondo cui il giudice competente (in questo caso la Corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il riferimento è al rito nel quale i relativi provvedimenti vanno adottati, de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio (per la riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370, e, con specifico riguardo alla riabilitazione di prevenzione di cui all'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 1, ord., n. 13126 del 07/12/2016, dep 2017, Caporale, n. m.). 2 In questo ambito — quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538) — gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza camerale, con provvedimento conclusivo ricorribile per cassazione. 1.2.Ciò premesso, si osserva che il motivo unico devoluto con il ricorso è marcatamente inammissibile, in quanto generico e teso ad ottenere una rivalutazione di elementi di fatto, già esaminati dalla Corte di appello, in sede di opposizione, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo. Sul punto, infatti, va rimarcato che a pag. 5 del provvedimento censurato, si evidenzia che il BA era stato sottoposto a misura di prevenzione in ragione della sua pericolosità qualificata, accertata con sentenza definitiva, per appartenenza ad una delle mafie storiche ('ndrangheta), in assenza di prova positiva della rescissione del vincolo associativo, valorizzando, all'uopo, l'assenza di prova dell'effettiva rescissione del vincolo. All'uopo, già il provvedimento opposto aveva sottolineato il recente provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia spiccata, nel 2017, nei confronti della Fashion Pizza s.r.I., società il cui capitale era interamente nella titolarità di La bate. Si tratta di fatto specifico, reputato, con ragionamento congruo e non manifestamente illogico, dimostrativo del mancato effettivo distacco dall'ambiente mafioso di appartenenza. A tale dato il provvedimento impugnato affianca la riscontrata carenza di elementi positivi atti a dimostrare la recisione del legame con il sodalizio di riferimento, diversi da quelli valorizzati dall'opponente (cessazione della pericolosità sociale pronunciata dal Magistrato di sorveglianza il 25 maggio 2017, regolare condotta durante la detenzione domiciliare, svolgimento di attività lavorativa) al più dimostrativi di assenza di pericolosità sociale all'attualità. Si tratta di ragionamento in linea con l'indirizzo costante di questa Corte di legittimità, richiamato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una mafia storica, può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del 3 Il Presidente Il Consigliere estensore soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose (tra le altre, Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, dep. 2020, Ferri, Rv. 278220). 1.3 A ciò si aggiunga che il Collegio rileva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché senza le dovute specificazioni indicata tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 AR (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, L. Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza della medesima Corte, resa il 30 ottobre 2020, con la quale era stata respinta l'istanza di riabilitazione cd. speciale, proposta ai sensi dell'art. 70 d. Igs. n. 159 del 2011, nell'interesse di SC OR BA, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3 aprile 2009, divenuto definitivo in data 10 ottobre 2015. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21363 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/01/2023 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. A. Nucera, denunciando mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Si sarebbe dato risalto, ai fini del diniego, ad elementi di fatto, relativi al passato di BA risalente negli anni, senza dare conto di accertamenti relativi alla ritenuta persistenza della pericolosità all'attualità, necessari anche nel caso in cui questa riguardi gli indiziati di appartenenza mafiosa. Tale pericolosità per il ricorrente non può essere desunta da fatti remoti, senza che siano posti in rilievo fatti specifici. Inoltre, si trascurerebbero condotte di epoca successiva ai fatti - reato ascritti all'interessato, nonché si sarebbe pretermessa la considerazione dell'intervenuto accertamento, da parte del Magistrato di sorveglianza, del venir meno della pericolosità sociale. I rilievi della Corte di appello poi non sarebbero idonei a far ritenere anche la mera vicinanza del BA all'operatività di sodalizi mafiosi all'attualità. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, L Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, osserva il Collegio, preliminarmente, che l'art. 70 d. Igs. n. 159 del 2011, dopo aver fissato i presupposti ai quali è condizionata la riabilitazione all'esito della cessazione della misura di prevenzione, stabilisce, al comma 3, che si osservano, in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. Il richiamo va riferito — essendo da svolgersi positivamente la valutazione di compatibilità, in carenza dell'emersione di controindicazione alcuna — anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto dal d.l. n. 146 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), secondo cui il giudice competente (in questo caso la Corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il riferimento è al rito nel quale i relativi provvedimenti vanno adottati, de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio (per la riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370, e, con specifico riguardo alla riabilitazione di prevenzione di cui all'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 1, ord., n. 13126 del 07/12/2016, dep 2017, Caporale, n. m.). 2 In questo ambito — quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538) — gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza camerale, con provvedimento conclusivo ricorribile per cassazione. 1.2.Ciò premesso, si osserva che il motivo unico devoluto con il ricorso è marcatamente inammissibile, in quanto generico e teso ad ottenere una rivalutazione di elementi di fatto, già esaminati dalla Corte di appello, in sede di opposizione, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo. Sul punto, infatti, va rimarcato che a pag. 5 del provvedimento censurato, si evidenzia che il BA era stato sottoposto a misura di prevenzione in ragione della sua pericolosità qualificata, accertata con sentenza definitiva, per appartenenza ad una delle mafie storiche ('ndrangheta), in assenza di prova positiva della rescissione del vincolo associativo, valorizzando, all'uopo, l'assenza di prova dell'effettiva rescissione del vincolo. All'uopo, già il provvedimento opposto aveva sottolineato il recente provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia spiccata, nel 2017, nei confronti della Fashion Pizza s.r.I., società il cui capitale era interamente nella titolarità di La bate. Si tratta di fatto specifico, reputato, con ragionamento congruo e non manifestamente illogico, dimostrativo del mancato effettivo distacco dall'ambiente mafioso di appartenenza. A tale dato il provvedimento impugnato affianca la riscontrata carenza di elementi positivi atti a dimostrare la recisione del legame con il sodalizio di riferimento, diversi da quelli valorizzati dall'opponente (cessazione della pericolosità sociale pronunciata dal Magistrato di sorveglianza il 25 maggio 2017, regolare condotta durante la detenzione domiciliare, svolgimento di attività lavorativa) al più dimostrativi di assenza di pericolosità sociale all'attualità. Si tratta di ragionamento in linea con l'indirizzo costante di questa Corte di legittimità, richiamato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una mafia storica, può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del 3 Il Presidente Il Consigliere estensore soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose (tra le altre, Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, dep. 2020, Ferri, Rv. 278220). 1.3 A ciò si aggiunga che il Collegio rileva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché senza le dovute specificazioni indicata tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 AR (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023