Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Sussiste la legittimazione della parte civile a proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile, in quanto il testo novellato dell'art. 576 cod. proc. pen. - ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006 - prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude espressamente o per implicito l'appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni Unite: La parte civile può impugnare il proscioglimento per difetto di querela?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, la Quinta Sezione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ha ritenuto di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Di Marco, in tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1-bis. Cassazione penale sez. V, 24/05/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 25/05/2022), n.20541 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di P.L. viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'08/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2014, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 16/10/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 3043
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 3996/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GN N. IL 29/04/1981 parte civile;
nei confronti di:
LF AN IO N. IL 10/04/1941:
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del 26/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.11.2013 il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile, ER ZI, avverso la sentenza del 7.7.2011 del Giudice di Pace di Cosenza nei confronti di LF OV IO, ritenendo che l'impugnante avrebbe potuto ricorrere solo per cassazione, in applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 e art. 576 c.p.p., ma avendo svolto censure relative al merito della decisione del Giudice di Pace, l'appello non poteva essere convertito.
1.1. In particolare, il Giudice di Pace aveva dichiarato LF OV IO, responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p., comma 1 - per avere minacciato, ad ER ZI, persona offesa,
costituita parte civile, un male ingiusto- e l'aveva condannato alla pena di Euro 10,00 di multa, al risarcimento del danno in favore della parte civile, quantificato in euro 50,00, con compensazione delle spese di costituzione di parte civile. Con l'atto d'appello la parte civile aveva chiesto la riforma della sentenza del primo giudice con specifico riferimento al quantum oggetto del risarcimento ed alla disposta compensazione delle spese.
2. Avverso tale sentenza la parte civile, ER ZI, a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per violazione di norme processuali, atteso che il giudice a quo ha erroneamente interpretato ed applicato l'art. 576 c.p.p. e del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 laddove ha ritenuto che l'impugnazione della parte civile può essere proposta con il mezzo previsto per il P.M., essendo stato tale inciso - contenuto nella prima parte dell'art. 576 c.p.p., comma 1 eliminato con la L. n. 46 del 2006 art. 6, comma 1, lett. a); che essendo venuto meno il collegamento tra la potestà di impugnazione del P.M. e quella della parte civile, l'appello era pienamente ammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, il giudice d'appello ha ritenuto che la parte civile non potesse proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile, dovendo applicarsi il disposto di cui all'art. 576 c.p.p., in virtù del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 contemplante la possibilità per la medesima parte civile di proporre impugnazione con il mezzo previsto per pubblico ministero, che, in tal caso, ossia di condanna alla pena pecuniaria, è il ricorso per cassazione. Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che, così come dedotto dal ricorrente, il richiamo al "mezzo previsto per il pubblico ministero", contenuto nel predetto art. 576 c.p.p., è stato soppresso dalla L. n. 46 del 2006, art. 6, comma 1, lett. a) e per effetto di tale modifica il potere della parte civile di impugnare non contiene più limitazioni e deve intendersi generalizzato.
2. Giova in proposito richiamare i principi espressi da questa Corte, secondo cui, dopo le modifiche introdotte all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha la facoltà di proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, (oltre che, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio), contemplando il testo novellato una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limitato al solo ricorso per cassazione e non escludendo, espressamente o per implicito, la possibilità dell'appello, come accade nel caso disciplinato da altra norma (art. 428 c.p.p., comma 2), sicché va letto anche nel senso che è
consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 5, n. 35966, del 15/05/2008 Rv. 241582).
3.Tale lettura è compatibile con un'interpretazione meno rigida e restrittiva del principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1: l'art. 576 c.p.p., infatti, stabilisce che la parte civile può impugnare la sentenza che le è sfavorevole e non pone alcuna restrizione all'utilizzo degli ordinari mezzi previsti, la cui individuazione, in un contesto invariato dei rapporti tra processo penale e processo civile, non può che essere affidata ad un'ermeneutica sistematica e costituzionalmente orientata del complessivo quadro normativo in tema di impugnazioni, evitando epiloghi che determinino asimmetrie ed irragionevoli posizioni processuali differenziate. Tanto vale, dato il carattere generale della disposizione, anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel procedimento davanti al giudice di pace, in cui più alto è il rischio di asimmetrie, che vanno accortamente evitate nel rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., comma 2, (S.U. 29.3.2007, n. 27614, Rv. 236539).
4. Alla stregua di quanto evidenziato, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015