Sentenza 26 settembre 2019
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una "mafia storica", può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose.
Commentario • 1
- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 10243/2025, pubblicata il 18 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto legittimato a resistere nei reclami proposti avverso lo stato passivo nelle procedure di sovraindebitamento. IL CASO: La vicenda esaminata riguardava un reclamo proposto da alcuni dipendenti di un ente previdenziale sottoposto alla procedura di sovraindebitamento, ... Leggi tutto… A cura della Redazione. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 34714/2023 chiarisce che la mediazione obbligatoria attivata da un solo condomino per questioni riguardanti parti condominiali è valida in quanto non è necessaria la partecipazione di tutti i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2019, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2019 |
Testo completo
03494-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA TRONCI Presidente - Sent. n. sez. 1626/2019 ANGELO COSTANZO -CC 26/09/2019 Relatore - ERCOLE APRILE R.G.N. 12769/2019 MARTINO ROSATI PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI SI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
Lette sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Roberta Maria Barberini RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/02/2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di riabilitazione dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza disposta con decreto 23/01/2009 del Tribunale di Latina per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno, in relazione a procedimenti penali pendenti per reati ex artt. 323, e 416 bis cod. pen., 73 e 80 d. P.R 9 ottobre 1990 n. 309 e a violazioni del codice e della strada.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di ER si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione dell'art. 15 legge 3 agosto 1988 n. 327 e mancanza della motivazione nel valutare la condotta del ricorrente ancorandosi a dati risalenti a anni precedenti e trascurando lo sforzo del ricorrente di procurarsi " 2 un lavoro;
b) violazione dell'art. 15 legge n. 327/1988 e omessa o meramente apparente motivazione per avere considerato comportamenti di molti anni fa trascurando di valutare concretamente l'assenza di condotte negative attuali.
3. Nella requisitoria della Procura generale si chiede il rigetto dell'istanza ritenendosene congrua la motivazione con particolare riferimento alla perdurante inoccupazione di ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rivelato che l'art. 15 legge 3 agosto 1988 n. 327, la violazione del quale è oggetto del ricorso, è stato abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. f), d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e l'istituto è attualmente regolato dall'art. 70 dello stesso decreto negli stessi termini della norma abrogata: la riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante e effettiva di buona condotta, La "buona condotta" richiesta per la riabilitazione dalla misura di prevenzione, come quella richiesta dall'art. 179 cod. pen. ai fini della normale riabilitazione da condanna penale, non consiste nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) dalle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale (Sez. 1, n. 196 del 03/12/2002, dep. 2003, Rv. 22302). In altri termini, la prova costante e effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, Rv. 274914; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Rv. 258572) Pertanto, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore (Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Rv. 241652), anche se in presenza di indici positivi che abbiano il significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se 3 non esemplare, modello di vita non può attribuirsi a un singolo episodio occasionale di intemperanza non espressivo di una generale condotta di vita valore automaticamente ostativo alla concessione della riabilitazione (Sez. 5, n. 43383 del 19/09/2013, Rv. 258662) 2. In generale, l'accertamento della buona condotta deve essere correlato alle concrete caratteristiche della pericolosità sociale che aveva giustificato la misura e, pertanto, nel caso di soggetto sottoposto a misura di prevenzione in ragione della sua "pericolosità qualificata" derivante dall'appartenenza a una "mafia storica", richiede la prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo con l'associazione criminale. (Sez. 5, n. 5530 del 08/01/2019, Rv. 275108). Nel caso in esame, non soltanto tale prova positiva manca, ma anche la Corte di appello ha specificamente escluso che ER abbia dato prova di buona condotta successivamente al 2015, considerando che non ha mai versato la cauzione impostagli con l'applicazione della misura di prevenzione e evidenziando la sua perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi che mostrino con quali risorse si mantiene, e la scelta di svolgere un breve periodo di tirocinio proprio presso un'impresa il cui amministratore unico è stato più volte denunciato per reati fiscali e correlati al commercio di autoveicoli e a attività commerciali. Ne deriva che il ricorso è manifestamente infondato.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 18 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26/09/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Andrea Tronci DEPOSITATO IN CANCELLERIA Audra deore 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE S Lorena Fragomeni P K A N E