Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/1999, n. 1741
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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La previsione di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197 - che punisce l'acquisizione di carte di credito e di pagamento di provenienza illecita - è speciale rispetto alla ricettazione, sia perché è dettata nell'ambito della disciplina organica volta alla tutela della sicurezza dell'affidamento e dell'uso degli strumenti alternativi di pagamento e di addebito, la cui specialità costituisce ostacolo all'applicabilità in questo campo delle fattispecie delittuose tradizionali, sia perché la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale - quale deve considerarsi l'art. 648 cod. pen. - sono presenti in quella di carattere speciale, la quale contiene in sè l'ulteriore elemento specifico rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della particolare tutela penale.

In tema di reati concernenti la falsificazione e l'illecita acquisizione o utilizzazione di carte di credito o di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di danaro contante (art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), l'"eurocheque", nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare - la quale garantisce il pagamento al primo prenditore - non può essere assimilato, per la sua natura di titolo di credito, agli "ordini di pagamento" prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, di cui alla disposizione predetta. Ne deriva che la ricezione di "eurocheques" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la carta di riconoscimento non rappresenta un documento che autonomamente costituisce strumento di pagamento e che ad essa non può pertanto farsi riferimento per attribuire agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/1999, n. 1741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1741
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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