Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 2
La previsione di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197 - che punisce l'acquisizione di carte di credito e di pagamento di provenienza illecita - è speciale rispetto alla ricettazione, sia perché è dettata nell'ambito della disciplina organica volta alla tutela della sicurezza dell'affidamento e dell'uso degli strumenti alternativi di pagamento e di addebito, la cui specialità costituisce ostacolo all'applicabilità in questo campo delle fattispecie delittuose tradizionali, sia perché la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale - quale deve considerarsi l'art. 648 cod. pen. - sono presenti in quella di carattere speciale, la quale contiene in sè l'ulteriore elemento specifico rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della particolare tutela penale.
In tema di reati concernenti la falsificazione e l'illecita acquisizione o utilizzazione di carte di credito o di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di danaro contante (art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), l'"eurocheque", nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare - la quale garantisce il pagamento al primo prenditore - non può essere assimilato, per la sua natura di titolo di credito, agli "ordini di pagamento" prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, di cui alla disposizione predetta. Ne deriva che la ricezione di "eurocheques" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la carta di riconoscimento non rappresenta un documento che autonomamente costituisce strumento di pagamento e che ad essa non può pertanto farsi riferimento per attribuire agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/1999, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 9.4.1999
Dott. Giuseppe Consentino Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 1741
Dott. Diana Laudati Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Consigliere N. 46713/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 14 novembre 1998 dal difensore di ON NR UI SI - nato a [...] il [...] - e AR AR CE - nata ad [...] il [...] - avverso l'ordinanza emessa il 23/27 ottobre 1998 dal Tribunale di Torino - sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari-. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Amato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Antonio Foti, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata:
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Torino con ordinanza del 28 settembre 1998 aveva respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia per decorrenza del termine trimestrale di fase della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 28 maggio 1998 a ON NR UI SI e AR AR CE, indagati dei reati di cui agli artt. 110, 482, 640 e 648 c.p. ed all'art. 12 L. 197/91, e, in particolare, del delitto di ricettazione di un gran numero di eurocheques e di carte di credito di provenienza furtiva. Il provvedimento, appellato dagli indagati, è stato confermato dal Tribunale di Torino ed avverso questa decisione hanno proposto ricorso il UI SI e la AR, denunciando la violazione dell'art. 15 c.p. in riferimento all'art. 606, 1^ co., lett. b), c.p.p., e la manifesta illogicità della sua motivazione. In particolare i ricorrenti hanno dedotto che erroneamente era stato ritenuto applicabile il maggiore termine di fase di sei mesi, stabilito per il delitto di ricettazione dall'art. 303, 1^ co., lett.a), n. 2, c.p.p., atteso che il principio di specialità escluderebbe il concorso tra tale delitto e quello previsto dall'art.12 D.L. 143/91. Il motivo è infondato.
L'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197 (provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), dettato dal fine di "introdurre un adeguato sistema sanzionatorio per l'uso illegittimo delle carte di credito" (cfr.: rel. gov. al disegno di legge di conversione del D.L. n. 2/91), ha inteso colmare il vuoto legislativo creatosi nell'ordinamento penale a seguito della capillare diffusione assunta nelle transazioni commerciali e nell'erogazione di denaro dall'utilizzazione delle carte di credito o dei documenti informatici di legittimazione in sostituzione della valuta e dei titoli di credito.
Riproposta dopo la decadenza degli anteriori DD.LL. 2/91 e 72/91, la norma, originariamente destinata a reprimere soltanto l'abuso dei documenti che abilitano al prelievo di denaro contante od all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, si è poi arricchita nel testo risultante dalla sua conversione della previsione delle ipotesi delittuose della loro falsificazione od alterazione e del possesso, della detenzione od acquisizione di quelli di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché degli ordini di pagamento prodotti con essi.
L'intervento del legislatore ha assunto, quindi, mediante la previsione di tutte le condotte illecite collegate alla tutela della sicurezza dell'uso e dell'affidamento conseguente alla diffusione di tali strumenti alternativi di credito o di addebito, una organicità che conferisce alla disciplina in materia carattere di specialità e costituisce ostacolo alla possibilità di applicazione di fattispecie delittuose tradizionali e di risolvere mediante il richiamo ad una c.d. specialità bilaterale o ad un rapporto di consunzione l'apparente concorso di tali norme, che trova la sua soluzione, prima ancora che nel confronto tra le disposizioni, nella deroga della legge speciale a quella generale codicistica.
In ogni caso, anche l'analisi delle singole fattispecie esclude che la previsione di cui all'art. 12 D.L. 143/91, dell'acquisizione di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita, si ponga in rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione, perché la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale - quale deve considerarsi l'art. 648 c.p. - sono presenti in quella di carattere speciale di cui al citato decreto, la quale contiene in sè l'ulteriore elemento specifico, rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della particolare tutela penale (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 9 gennaio 1998, n. 30; cass. pen., sez. I, sent. 30 giugno 1997, n. 3856; contra, ad es.: Cass. pen., sez. II, 19 settembre 1997, n. 9486; cass. pen., sez. V, 1 luglio 1994). La conclusione raggiunta non trova applicazione, tuttavia, relativamente al possesso di eurocheques di provenienza furtiva. L'eurocheque, nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare, che assicura al primo prenditore il pagamento, non può essere assimilata agli "ordini di pagamento prodotti" unitamente ad un documento il quale abiliti al prelievo di denaro contante od all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, che sono inclusi nella previsione dell'art. 12 D.L. 143/91. La natura di titolo di credito dell'eurocheque, contenente un ordine impartito alla banca di pagare una somma ad un altro soggetto o ad altro da questo indicato, non viene meno, infatti, per la garanzia offerta del pagamento nel caso in cui siano osservate le formalità dell'esibizione della carta al prenditore, della contestuale firma e dell'annotazione sul verso dell'assegno del numero distintivo della carta, prescritte dall'art. 903 delle norme regolanti i servizi "carta assegni - carta eurocheque uniforme".
La carta identificativa, inoltre, non rappresenta un documento che autonomamente costituisca uno strumento di pagamento, derivante o meno dalla concessione di un credito al consumo, e, pertanto, ad essa non può essere fatto riferimento per attribuire agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento.
La detenzione di eurocheques provenienti da delitto sfugge, pertanto, alla disciplina speciale e, trovando essa la sua sanzione nell'artt.648 c.p., non ricorrono le condizioni per la declaratoria dell'inefficacia della misura cautelare, non essendo decorso il termine semestrale di custodia cautelare previsto in relazione a tale reato.
All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
Va disposto l'adempimento di cui all'art. 94, co. 1^-ter, disp. att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94, co. 1^-ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999