Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di richiesta di revoca di sequestro preventivo presentata nel corso delle indagini preliminari, costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il pubblico ministero dichiara non luogo a provvedere su tale richiesta, con ciò esprimendo sostanzialmente una volontà reiettiva, atteso che, in forza dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen., qualora il pubblico ministero ritenga di non disporre la revoca, è dovere di tale organo di trasmettere la istanza, unitamente alle sue richieste e agli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 14/01/1998
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Luciano DERIU " N.30
3. " Francesco SERPICO est. " REGISTRO GENERALE
4. " IU RR " N.31187/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
CA KA;
CA SO;
AC RI
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona sez. riesame in data 31/7/1997
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F.SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr/C. DI ZENZO che ha concluso per: Annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Ancona;
OSSERVA
A seguito di ricorso, qualificato ex art.322 bis cpp., siccome proposto da CA KA, CA SO e AC RI avverso il provvedimento del P.M. presso il Tribunale di Ancona in data 28/6/1997 con il quale si dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del GIP presso detto Tribunale in data 28/5/1997 e si rigettava quella concernente la revoca del sequestro probatorio disposto il 3/6/1997 nei confronti di BA AN, indagato dei reati di cui agli artt.416, 513 bis e 629 c.p., il Tribunale di Ancona sez. riesame, con ordinanza in data 31/7/1997, I) dichiarava la propria incompetenza a provvedere in merito al diniego di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio, per essere esperibile il solo rimedio di opposizione al GIP ex art. 263 co.5^ cpp., con trasmissione atti a tale ufficio per quanto di competenza;
2) disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte Suprema quanto alla declaratoria del PM di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di revoca proposta il 25/6/97 attinente al sequestro preventivo, non essendo il provvedimento appellabile ex art.322 bis cpp., ma solo ricorribile. Avverso tale ordinanza, limitatamente al deliberato attinente al sequestro preventivo, hanno proposto impugnazione le predette CA KA, CA SO e AC RI, qualificando il gravame come appello ex art. 322 bis cpp. e deducendo a motivi: difetto del requisito della pertinenzialità delle cose sottoposte a sequestro con la posizione dell'indagato BA, risultando, per contro compatibile il possesso dei beni in testa alle impugnanti, tenuto conto della loro capacità patrimoniale e del fatto che i beni de quo erano stati, comunque, acquistati prima che l'indagato - secondo l'accusa - iniziasse a delinquere. Si deduceva, tra l'altro, che il sequestro preventivo dei depositi bancari delle impugnanti era stato richiesto al GIP che aveva rigettato la richiesta ed il P.M., onde eludere questa decisione, aveva, a sua volta, disposto il sequestro probatorio di tali cose, ma, in realtà, quest'ultimo provvedimento del P.M. era da qualificarsi come sequestro preventivo, sicché, tanto per i beni sequestrati il 28/5/97 dal GIP in via preventiva che per quelli sequestrati il 3/6/97 ex art. 354 co.2^ cpp., le impugnanti avevano richiesto, ex art. 321 co.3^ cpp., la revoca della misura reale, e il P.M., relativamente ai beni sottoposti al sequestro preventivo del 28/5/97, in aperta violazione del disposto di cui al co.3^ art.321 cit., omettendo di trasmettere l'istanza al GIP, presentando richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fondare le sue valutazioni di rigetto della richiesta, aveva dichiarato non luogo a provvedere, essendo tale Ufficio competente a provvedere solo per la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio, ex art. 263 co.4^ cpp., mentre, per quello preventivo, erano previsti appositi mezzi di riesame ex artt.322 e 322 bis c.p. Al riguardo, le impugnanti denunciavano la mascropicità dell'errore del provvedimento del P.M., essendo - con esso - stata elusa la espressa disposizione normativa di cui al co.3^ dell'art. 321 cit. Ciò posto e puntualizzato che, in questa sede, per effetto dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona del 31/7/1997, questa Corte di legittimità deve limitare il suo esame alla sola impugnativa del provvedimento del P.M. del 28/6/1997 di NLP in ordine alla richiesta di revoca del sequestro preventivo, disposto dal GIP presso il Tribunale di Ancona in data 28/5/1997, intendendosi convertito in ricorso, il gravame proposto dalle impugnanti con lo improprio riferimento all'art. 322 bis cpp., rileva preliminarmente questo Supremo Collegio che la denunciata violazione del co.3^ dell'art. 321 cpp. è pienamente fondata, il che è assorbente ai fini della presente decisione. Ed invero, come inequivocamente è dato rilevare dallo stesso tenore letterale della norma in esame, il P.M., sulla richiesta delle interessate in data 27/6/97 di revoca del sequestro preventivo, se riteneva che essa andasse respinta, non poteva pronunciarsi con il cennato provvedimento di NLP, di inequivoca e sostanziale, ancorché anomala, portata reiettiva, ma avrebbe dovuto trasmettere l'istanza al GIP con le proprie motivate argomentazioni e richieste, a specifico supporto delle sue valutazioni.
Va ribadito, in proposito, che costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il P.M., a fronte di richiesta di revoca di sequestro preventivo, respinga direttamente (anche con provvedimento sostanzialmente equipollente) in tutto o in parte detta richiesta, in luogo di trasmetterla, con le proprie richieste e con gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice competente (GIP) così come previsto dall'art. 321 co.3^ cpp. (cfr. Cass. pen. Sez. I, 29/3/1994, n. 854, Bartolino). Ne consegue che tale abnorme provvedimento del P.M. in data 28/6/97 per quanto attiene al sequestro preventivo, va annullato senza rinvio, con la restituzione degli atti allo stesso P.M. presso il Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso di giustizia, in ossequio al richiamato disposto di cui al co.3^ dell'art.321 cpp.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'impugnato decreto e dispone la restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1998