Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 30
CASS
Sentenza 14 gennaio 1998

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In tema di richiesta di revoca di sequestro preventivo presentata nel corso delle indagini preliminari, costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il pubblico ministero dichiara non luogo a provvedere su tale richiesta, con ciò esprimendo sostanzialmente una volontà reiettiva, atteso che, in forza dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen., qualora il pubblico ministero ritenga di non disporre la revoca, è dovere di tale organo di trasmettere la istanza, unitamente alle sue richieste e agli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice per le indagini preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 30
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30
    Data del deposito : 14 gennaio 1998

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