Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15096 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
A V U REPUBBLICA ITALIANA D IN NOME DEL P LOTALIA1 5 9 6 LA CORTE SUIREM ZVONE Oggetto Risarciment SEZIONE TERZA CIVILE di danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente e Relatore R.G.N. 5658/99 - Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 35285 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 3929 Ud. 12/03/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio Sole dal Sig. 1155 domiciliata in ROMA VIA GAMBA NADIA, elettivamente perdiritti € 25.OTT. 2002. PAISIELLO 49, presso lo studio dell'avvocato COMOGLIO IL CANCELLIERE SILVIA, difesa dall'avvocato VALENTE GIANFRANCO, giusta de delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA IN DOMENICO, LA FONDIARIA ASSICURAZIONE SPA, TORINO GIOVANNA;
intimati - avversO la sentenza n. 106/98 della Corte d'Appello di 2002 TORINO, Sezione III Civile emessa il 5/12/1997, 619 depositata il 04/02/98; RG.1346/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Presidente Dott. Vittorio udienza del 12/03/02 dal DUVAS udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 marzo 1995, il Tribunale di A- sti accoglieva la domanda risarcitoria proposta da Na- dia GA nei confronti di CO NO e della S.p.a IA Assicurazioni, per lesioni subite nell'incidente stradale verificatosi alle ore 0,30 cir- ca del 10 ottobre 1988 allorchè l'autovettura Fiat Pan- da (condotta dall'NO e assicurata dalla Fondia- ria) a bordo della quale l'istante era trasportata, d fuoriuscita di strada;
escludeva la responsabilità del- la proprietaria del veicolo, OV Torino. Argomentava in particolare il Tribunale: -come era dato desumere dalla risposta dell'NO all'interrogatorio formale, egli perse il controllo della vettura per le effusioni che stava ma- nifestando in quel momento con la ragazza (l'attuale attrice), al ritorno dalla discoteca;
doveva ritenersi che le effusioni, tali da far perdere il controllo della vettura, non consistessero 2 che in scambi di effusioni, sicchè una percentuale di responsabilità doveva essere attribuita anche all'attrice (stabilendosi la colpa di questa nella mi- sura del 30%); quantificato il danno biologico nel 12%, nulla poteva essere riconosciuto all'attrice per la rilevata riduzione della capacità lavorativa nella misura del 9%, per mancanza di parametri di giudizio offerti. Su gravame principale della attrice (al gravame in- cidentale la IA rinunziava), la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 1998, riformava l'impugnata pronunzia solo con riguardo alla decorrenza degli interessi legali e al danno al vestiario;
confer- mava nel resto le statuizioni dei primi giudici e in particolare il ritenuto concorso di colpa dell'attrice, l'esclusione del danno connesso alla riduzione della capacità lavorativa e la valutazione complessiva del danno biologico. in base a due Ricorre per cassazione DI GA, motivi. Gli intimati NO, TO e la S.p.A. IA non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE * Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 2054 C.C. e 3 1 contraddittoria motivazione in punto concorso di col- pa". Deduce che non è emerso alcun elemento di colpa a carico dell'attrice GA, e in particolare dalle di- chiarazioni dell'NO in sede di interrogatorio formale (considerate dai giudici di appello) non risul- ta che si trattò di scambi di effusioni ma emerge che vi fu un gesto dovuto alla sola iniziativa del condu- cente dell'autovettura; deduce, inoltre, che il fatto ipotizzato che l'abbraccio non fosse improvviso non può certo portare а carico della ricorrente un concorso colposo del trenta per cento;
deduce, infine, che CO- munque, ai sensi dell'art. 2054, I C., f C. C., sarebbe spettato all'NO dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre non risulta che egli abbia fornito né offerto prova alcuna al riguardo. La censura va disattesa. primo Sotto il profilo, occorre rilevare che i giudici di appello, con congrua motivazione, hanno posto in evi- denza (condividendo le argomentazioni svolte nella pro- nunzia di primo grado) che non emergono lamenti per ri- tenere che l'NO stesse in quel momento costrin- gendo la sua ragazza, al ritorno da una serata trascor- sa insieme in discoteca, a subire qualcosa che non vo- leva, dovendosi altresì ritenere (in base all'id quod 4 plerumque accidit) che le effusioni, tanto intense da far perdere il controllo della vettura, non consistes- sero che in scambi di effusioni. D'altra parte, i giu- dici di appello, con adeguata valutazione, hanno preci- sato che dal tenore dell'interrogatorio reso dall'NO non si ricavano concreti elementi a favo- re della tesi della ricorrente (che ha sostenuto la sua estraneità al comportamento affettuoso ed imprudente del compagno di viaggio), e hanno rilevato che il fatto stesso (ricavabile dalla narrazione dell'NO) che il conducente avesse già da qualche tempo assunto una posizione adatta più a favorire un contatto con la ra- gazza seduta alla sua destra che a guidare la vettura, dimostra che non si trattò di un abbraccio improvviso (rispetto al quale la ricorrente avrebbe potuto essere meramente passiva ed estranea) bensì proprio di uno scambio di effusioni. Quanto alla percentuale di concorso colposo da par- te della ricorrente, i giudici di appello hanno espres- SO una valutazione discrezionale rapportata ai fatti (ravvisando congrua la determinazione dei primi giudi- ci) e non vi è luogo quindi al sindacato in sede di le- gittimità, non senza considerar che la pronunzia di appello sul punto ha evidenziato che detta percentuale non aveva costituito oggetto di specifiche censure (con 5 conseguente formazione del giudicato interno al riguar- do). Infine, la condotta dell'NO in relazione alla condotta della ricorrente, è stata (con corretta e ade- guata motivazione) accertata sotto ogni profilo nella concretezza sotto ogni profilo nelle concretosza delle modalità in cui si è estrinsecata. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia "violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 4, 3° comma, della legge 26.2.1977 n. 39 in relazione agli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c. e conseguente insufficien- te e contraddittoria motivazione circa il risarcimento del danno legato alla riduzione della capacità lavora- tiva e del danno estetico". Deduce con riguardo alla riduzione della capacità lavorativa che i giudici di appello non hanno சவக் riconosciuto il risarcimento di tale danno, avendo invece il consulente tecnico d'ufficio in primo grado accertato la riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 9% della totale oltre a riscontrare un danno biologico pari al 12%, ed essendo dimostrata l'attività professionale di infermiera svolta dalla ri- corrente, unitamente alla documentazione del reddito percepito. - con riguardo al danno estetico Deduce inoltre 6 che tale danno è stato erroneamente ritenuto come ri- compreso nella valutazione del danno biologico mentre era dovuto anche il rimborso del costo dell'intervento di chirurgia plastica alle cosce (per complessive lire 9.945.870). La censura va disattesa. Alla stregua dell'orientamento ormai acquisito del- la giurisprudenza della S.C., nella nozione del danno biologico (che trova la sua fonte di tutela nell'art. 32 della Costituzione e nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio e al danno morale che sono tipiche figure di "danno conseguenza") rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica, e si deve considerare che questi ultimi, in particolare, co- stituendo lesione di un generico modo di essere del soggetto, non attengono in alcun modo al piano della concreta produzione di reddito, sostanziandosi, vice- versa, in una menomazione della salute in senso lato, risarcibile come tale e non come perdita patrimoniale derivante dalla generica capacità lavorativa di cui ogni soggetto dispone in aggiunta (o in sostituzione) specifica (cfr. Cass. alla capacità lavorativa 15.12.2000 n. 15859). 7 I giudici di appello non si sono discostati da tali principi ed hanno motivato adeguatamente. In particolare, quanto al danno lavorativo, i giu- dici medesimi hanno rilevato che le menomazioni riscon- trate dal c.t.u. incidenti sulla capacità lavorativa non sono tali da dimostrare di per sé un decremento reddittuale nelle attività lavorative della ricorrente e che ciò vale sia riportandosi all'epoca della deci- sione di primo grado (allorchè l'attrice non provò e neppure affermò di essere occupata) sia esaminando i nuovi elementi addotti dall'appellante in grado di ap- pello;
sotto quest'ultimo profilo, hanno evidenziato che l'appellante si è limitata a produrre un "mod. 101" rilasciato il 16.12.1995 dalla USL di Asti alla cui di- pendenze assume di svolgere attività di infermiera pro- fessionale, e 1'appellante stessa non ha chiarito da quanto tempo essa svolge detta attività, se continua о meno a svolgerla tuttora, quali siano le mansioni in concreto svolte;
hanno quindi correttamente concluso che in assenza di specifiche allegazioni sulle modalità del lavoro svolto (tali da determinare una apprezzabile negativa incidenza delle menomazioni conseguenti al si- nistro) non può essere liquidato un danno connesso alla riduzione della capacità lavorativa, sicchè il danno lavorativo generico viene a coincidere sostanzialmente 8 --- - - con il danno biologico e viene in esso ricompreso. Quanto al danno estetico, i giudici di appello han- no rilevato che il c.t.u. che visitò la ricorrente in data 25.6.1991 (a distanza di quasi tre anni dal sini- stro) alla presenza di entrambi i c.t. di parte, ebbe ad evidenziare, tra l'altro, l'esistenza di "ferite la- cerc contuse alla coscia destra e sinistra" valutandone anche la incidenza (sul complessivo danno biologico) sotto il profilo estetico;
ed hanno riportato al ri- guardo l'affermazione contenuta nelle considerazioni medico legali ("le cicatrici degli arti inferiori, pur solide e non adese sono discretamente visibili e alte- d rano l'aspetto fisiognomico, per cui ritengo di valuta- re nell'insieme un danno biologico nella misura del 12 . I giudici medesimi hanno con congrua motivazio- ne- concluso che nella liquidazione del danno biologico in detta misura risulta quindi ricompreso anche il dan- estetico sì che il rimborso delle spese effettuate no l'intervento chirurgico-plastico per ovviare alle per conseguenze del danno estetico si risolverebbe in una duplicazione di risarcimento. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Non viene adottato alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione poiché le controparti non si sono costituite. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del R.G. 5658/1999 giudizio di cassazione. Così il 12 marzo 2002 nella Camera di Consiglio. diciso Così ilsiɅil Il Presidente Relatore e Estensore log - 129, 11 Vi ni's Sews род т 30,99 4565 160,10 IL CANCE ERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Wate in. ог 25.10 Oggi, IL CA Dots AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 2.LUG.2003 Serie 4. Cin. 24.641 142.10 (euro_ CENT F. (Doliosa Responsabil DM RACE 10