Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
DI BOLLO BBLICA Esp IMPOSTA 642 DEL 26 P.R. ESENTE DA ITALIANA D. all.B b. 22 ta IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 0 365 1 /03 Composta dagli Ill.m G. 19522/00 SAGGIO Presidente Dott. Antonio 21924/00 8347 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. Dott. Mario Consigliere ADAMO Rep. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 21/11/02 Consigliere Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione p.i. SENTENZA sul ricorso proposto da: RN TT, in proprio e quale legale rappresentante della COLBEN s.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Ivone Cacciavillani del foro di Venezia e Primo Michielan del foro di Treviso, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COMUNE di SAN VITO di LEGUZZANO (VI), in persona del Sindaco p.t. dott. Carlo Traballi, elettivamente 2447 1 بية 2002 domiciliato in Roma, via Monte Asolone 8, presso l'avv. Mario Alù, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Vettori di Vicenza, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1185 del 16.02/19.07.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Carlo Albini, con delega, per i ricorrenti principali e l'avv. Enrico Vettori per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale;
per il rigetto del 2° motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo Con sentenza 16.02/19.07.99 la Corte d'appello di Venezia accoglieva la opposizione alla indennità di espropriazione e la domanda di indennità di occupazione avanzate da RN EN nei confronti del Comune di San Vito di Leguzzano e, ritenuta la vocazione edificatoria del terreno espropriato anche se limitata a costruzioni funzionali alla destinazione a parco, gioco e sport- quantificava in lire 73.865.680 la indennità d'esproprio, disattendendo, in parte, la c.t.u. che aveva attribuito al terreno edificabile (mq. 1.767) un valore unitario di lire 100.000/mq. Tenuto conto, 2 Caf infatti, sulla base della c.t. di parte convenuta, che terreni ubicati nella stessa zona, ma con indice di fabbricabilità di 1,5 contro quello di 0,1 mc/mq del terreno in questione, e pienamente urbanizzati erano stati venduti per un prezzo, riferito alla data dell'esproprio (07.09.93) di lire 100.000/mq., appariva congruo, per il terreno in questione, un valore unitario di lire 80.000/mq, ferma restando, per gli ulteriori 600 mq. ricadenti in zona di rispetto fluviale, la stima della c.t.u., sulla base di lire 10.000/mq. La semisomma tra valore venale, come sopra calcolato, e reddito dominicale rivalutato e coacervato, veniva diminuita del 40% perché, così motiva la sentenza "l'Ente espropriante ha offerto l'indennità nella misura prevista dalla intervenuta legislazione, e tale offerta non è stata dall'espropriato (Cass. 97/7800)". Il maggior importo accettata dell'indennità di espropriazione rispetto a quello già depositato, l'indennità di occupazione calcolata, per il periodo dal 19.06.90 al 07.09.93, nell'interesse legale sull' indennità di esproprio- ed i relativi interessi dovevano essere depositati presso la Cassa DDPP;
le spese di causa -ivi compreso il compenso al c.t.u.- erano a carico del Comune. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RN EN che, con atto notificato il 03.10.00, espone due motivi di censura. Si è costituito il Comune di San Vito di Leguzzano con controricorso notificato l'8.11.00, proponendo anche un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione L'esame dei due motivi del ricorso principale deve, per seguire l'ordine logico, essere invertito. Viene quindi in esame il secondo motivo, che censura l'abbattimento del 40% operato dalla sentenza perché solo la stima 3 برة definitiva della apposita commissione farebbe "scattare” la previsione di legge e, nel caso, tale stima non sarebbe mai stata portata a conoscenza del Baretti. L'assunto di fatto su cui la censura si muove contrasta, senza che ne venga data alcuna giustificazione dal ricorrente, con quanto emerge dalla sentenza impugnata. Si legge, infatti, nella narrativa, che “entrata in vigore la 1.s. 359/92, il Comune provvedeva a richiedere alla Provincia la rideterminazione dell'indennità; con decreto del 30.03.93, il Presidente della Provincia decretava nella somma di lire 7.805.291, su un valore complessivo di lire 24.853.500, l'indennizzo per il fondo” e, in prosieguo, che il EN, “non ritenendo congruo quanto determinato.... chiedeva che fosse determinata la giusta indennità di espropriazione", nonché, i dikejarusse the ulteriormente, che I terreno rientrava tra le aree edificabili e "tale era stato considerato dalla Commissione provinciale nel provvedimento di determinazione della stima amministrativa”(ivi, passim, cc 2-4). Se, quindi, la stima della Commissione Provinciale intervenne e se contro tale stima venne proposta opposizione, se ne deve concludere che l'atto, indubbiamente recettizio, giunse a conoscenza del EN e che, quale che possa essere la consistenza della questione di diritto, non è pertinente alla fattispecie esaminata dal giudice di merito. Col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 5 bis 1.s. 359/92 perché, mentre il criterio della semisomma ridotta richiede che la indennità offerta sia adeguata e mentre, nel caso, tra la indennità offerta in lire 24.853.500 e quella stimata in lire 147.360.000 vi era una Caf differenza "iperbolica, essendo pari all'ingente somma di £.122.506.500", aveva fatto luogo ugualmente alla riduzione del 40%. Secondo il più recente e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della riduzione del 40% presuppone non solo l'accertamento che non è intervenuta né cessione bonaria del terreno né accettazione dell'indennità offerta, ma anche che una offerta di indennità vi sia stata e che tale offerta, parametrata a quella giudizialmente accertata, risulti congrua (Cass. 13599/02; 11991/02; 5727/02; 5263/02; 14868/01; 7521/01; 3833/01; 2498/01; 12939/00). Il giudizio di congruità -che, in attesa dell'entrata in vigore dell'art. 37.2 t.u. 327/01, rimane affidato alla discrezionalità del giudice di merito- è stato del tutto omesso dalla sentenza in esame, incorrendo quindi nel vizio di violazione di legge denunciato. Assume il ricorrente incidentale che la motivazione con cui la sentenza ha determinato il valore venale del terreno è carente o insufficiente, dal momento che l'espressione "si ritiene congruo" non è idonea a spiegare perché, "tenuto conto della notevole differenza, per indice di edificabilità, tipologia di costruzioni e urbanizzazione tra le due aree” –quella espropriata e quella comparativamente utilizzata dal giudice- veniva assunto il valore unitario di lire 80.000/mq. La censura è fondata. La possibilità, per il giudice, di disattendere la c.t.u. e di determinare altrimenti l'indennità comporta la necessità che non solo le ragioni del dissenso rispetto all'elaborato peritale vengano evidenziate, ma anche che la diversa stima sia adeguatamente giustificata. Ora, mentre trova adeguata spiegazione, sulla base del materiale comparativo indicato dal c.t. di parte pubblica, la conclusione che, alla data dell'esproprio, il valore 5 Caf venale di un terreno liberamente edificabile ed urbanizzato si aggirava sulle £.100.000/mq, anziché sulle £.200.000/mq. ipotizzate dal c.t.u., la valutazione in lire 80.000/mq di un terreno non urbanizzato e ad utilizzabilità edilizia limitata differenza avvalorata dal richiamo agli indici di edificabilità: 1,5 mc/mq per l'uno e 0,1 mc/mq per l'altro- non trova alcuna spiegazione se non nell'affermata congruità che risulta, pertanto, tautologica. La sentenza va quindi, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale, cassata con rinvio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche per le spese. Roma, 21 novembre 2002 Il Presidente Витий Il Cons.off TONECORTEAND CANDSomende klaviatup Depe 1 2 MAR. 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL CA delle Entrate di Roma 2 il 10-6-2003 serie 4 al n. 21871 versate € 121.1^ apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) L COLLABORATORE CANCELLERIA Caf Roberto Bicc