Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità che esse fondino l'emissione di una misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2012, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 25/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 197
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 43749/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OL N. IL 13/08/1965;
avverso l'ordinanza n. 29/2011 TRIB. LIBERTÀ di PISTOIA, del 20/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la requisitoria del S. Procuratore Generale, Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Zaffina Eugenio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 - AT AO, indagata in ordine al reato di ricettazione continuata, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 20/21.9. 2011 del tribunale di Pistoia che in sede di riesame confermava il pregresso decreto di sequestro preventivo emesso dal gip della stessa città ed avente per oggetto l'esercizio commerciale Gioielleria Francy Oro, di cui era ed è titolare, e ne denuncia l'illegittimità in forza di una triplice considerazione:
insussistenza degli indizi di colpevolezza per l'insussistenza dei presupposti di legge condizionanti l'emissione della misura cautelare reale, l'erroneità della motivazione giudiziale sul punto, l'insufficienza della motivazione sull'origine delittuosa dell'oro e dei preziosi sequestrati tenuto conto che, ad un primo provvedimento cautelare reale era conseguita la restituzione di parte dei valori mobiliari sequestrati, non ravvisandosi la prova della loro origine delittuosa.
2 - Il ricorso, nei limiti di cui in motivazione non è fondato e, pertanto, va respinto.
Le ragioni esposte dalla difesa del ricorrente, invero, svolgono il tentativo di svalorizzare le circostanze indizianti, ma non tutte, poste a fondamento dal giudice del riesame al fine di segnalare il "fumus delicti", la corrispondenza tra fattispecie astratta ipotizzata e fattispecie concreta. Certo deve convenirsi sulla prospettazione difensiva della inutilizzabilità, parziale, della richiamata informativa della p.g., sopravvenuta ad un primo provvedimento del tribunale di restituzione di parte dei beni sequestrati in base ad un pregresso provvedimento cautelare, nella misura in cui espone circostanze indizianti apprese tramite telefono da persone le cui deposizioni non sono state verbalizzate. L'eccezione difensiva, nei limiti proposti, è del tutto pertinente alla stregua della regola iuris secondo la quale le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, peraltro non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi, nel contesto di un procedimento funzionale all'emissione di una misura cautelare, acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità patologica di cui all'art. 191 cod. proc. pen.. Ne consegue che la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni, nella prospettiva di un processo di stampo tendenzialmente accusatorio, inutilizzabili anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire il supporto motivazionale di un provvedimento cautelare in genere, non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell'imputato (sul punto, v. Sez. 6, 11.4/17.5/2003, Casaburro, Rv 225681; Sez. 6, 18.1/27.3.1993, Modafferi,Rv 194.502). Si intende che le dichiarazioni accusatorie raccolte dalla polizia giudiziaria ma non documentate in verbale possono essere utilizzate in fase di indagini preliminari, ma solo come indizio di reato e stimolo ed oggetto di ulteriori investigazioni, ma non sono in modo assoluto suscettibili di alcuna utilizzazione ai fini della emissione della misura cautelare, in quanto non suscettibile di alcuna utilizzazione dibattimentale. Una tale utilizzazione, pure ai limitati fini della contestazione di cui all'art. 503, comma 3, è possibile soltanto se le dichiarazioni siano state verbalizzate secondo quanto è richiesto dall'art. 357 c.p., comma 2. Ne consegue che se tali dichiarazioni non sono suscettibili in alcun modo di concorrere alla formazione di un quadro probatorio che sorregga in generale il giudizio di colpevolezza dell'imputato, non possono costituire il pur labile quadro probatorio che deve sorreggere una misura cautelare reale onde verificare la corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Non ignora la corte l'esistenza di un indirizzo contrario, anche se risalente, volto a riconoscere l'utilizzabilità di una siffatta informativa nella fase delle indagini preliminari ai fini della emissione di misure cautelari (v. Sez. 1, 3.2/8.3.1993, Sirsi, Rv. 193323; Sez. 5, 18.6/15.7.1991, Garzia, Rv. 188040), ma ritiene che l'emarginazione di una tale informativa è conseguente ad una utilizzabilità negata a seguito di un vizio incidente comunque sulle fasi del procedimento probatorio: nella specie l'atto a contenuto probatorio non risponde ai requisiti di forma prescritti dall'art.357 c.p.p., comma 2, lett. b). Invero, senza incorrere nella violazione del principio di tassatività di cui all'art. 191 c.p.p., occorre considerare ricompresi nella disciplina di una tale disposizione tanto i divieti espliciti quanto i divieti impliciti individuati nelle norme che subordinano il compimento o l'uso di un atto a particolari forme, casi o presupposti, ponendo così una proibizione implicita per tutti quelli non contemplati, in vista di una utilizzazione che incidi così pesantemente sui diritti personali e patrimoniali delle persone.
3- Senonché il provvedimento impugnato si fonda su ben altre circostanze del tutto sufficienti a garantirne la legittimità e tutte sottaciute dalla difesa del ricorrente: l'indicazione, invero, di cessione all'imputata, esercente un esercizio di gioielleria, di oggetti provenienti da furto, il riconoscimento dei gioielli da parte delle persone offese, tali SI e IN, le anomalie riscontrate correlate alla ricorrenza nei registri di nominativi di clienti quali ED AI, detenuto alla data della registrata vendita, le modalità di conservazione e trasporto dei beni, la loro detenzione presso l'abitazione e non presso l'esercizio commerciale, la manomissione di molti gioielli al fine di evitare il loro riconoscimento sono tutte circostanze per nulla contestate, nel loro valore euristico, dall'indagata che svolge in proposito solo eccezioni sulla informativa di acquisizioni testimoniali non verbalizzate.
4- Contestare, poi, la valorizzazione di circostanze svalorizzate invece da un primo provvedimento di restituzione di beni sequestrati, non tiene conto che il novum sopravvenuto - denunce delle persone che hanno subito i furti e che hanno poi riconosciuto le cose sottratte rinvenute nel possesso dell'indagata, esame dei registri da cui risulta la vendita di merce da parte di un soggetto che alla data della cessione dell'oro era detenuto - è certo in grado di promuovere una nuova valutazione, ed anche con riferimento alla pregressa, questa volta negativa per l'indagata. Comunque la contestazione difensiva sulla insussistenza delle esigenze cautelari sembra funzionale a prospettare acquisti non sistematici di beni provenienti da furto, ma solo sporadici, tanto da rompere il nesso strumentale tra il bene sequestrato, l'immobile, ed il provvedimento cautelare reale a finalità preventiva.
Ora è indubbio che il sequestro preventivo di un bene, collegato al reato ipotizzato da un nesso solo occasionale, non potrebbe giustificarsi in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita. Così, esemplificando, è indubbio che l'immobile adibito a studio dentistico e laboratorio per l'esercizio dell'attività odontoiatrica è collegato da un nesso strumentale diretto ed immediato all'esercizio di tale attività e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ai beni strumentali siti al suo interno, rientrando nella nozione di cosa pertinente al reato, in rapporto di necessaria, specifica e strutturale correlazione con la commissione dell'attività illecita di esercizio abusivo della professione. Nesso strumentale che non potrebbe certo ravvisarsi allorché l'esercizio commerciale sia stato solo interessato a sporadiche, attività di ricettazione. Ma non è questa certo la rappresentazione giudiziale, che è invece quella di una sistematica, continua attività delittuosa che rende, allo stato, necessario il sequestro dell'immobile, dell'esercizio commerciale, strumento diretto ed immediato per una attività "professionalmente" delittuosa. Solo le vicende successive dell'indagine potranno smentire, in concreto, una tale prospettazione che deve essere mantenuta ben ferma nell'attuale contesto procedimentale. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012