Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN E DE POPOLITA NO01 6 32 02 LA CORTE S Oggetto Risoluzione contratto SEZIONE TERZA CIVILE di locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21637/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Cron.4090 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 463 Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO - Ud. 17/10/01 Consigliere Dott. AN SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASS E ha pronunciato la seguente UFFICIO CONE Richiesta 2CORE SEN TENZA dal Sig. per diritti 1.55 sul ricorso proposto da:
3.il FEB. 2002 SALVATORE, elettivamente LO UI, LO IL CANCELLIE 13, domiciliati in ROMA VIA MAGNAGRECIA presso lo €1,55 L3000 CANCELLERIA difesistudio dell'avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, dall'avvocato BASILE ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrenti - 0G728725
contro
EL IO, elettivamente D'IN ME PZZA UGO DA COMO 9, presso lo domiciliato in ROMA dell'avvocato MASULLO GIUSEPPE MARIA, difeso studio dall'avvocato DE SENA RAFFAELE, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1769 avversO la sentenza n. 867/98 del Tribunale di NOLA, 13 SEZIONE II CIVILE emessa il 10/6/1998, depositata il 06/07/98; RG.547/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO BASILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Nola depositato in data 11 giugno 1996, CO CA AN D'IN chie- se che fosse pronunciata declaratoria di risoluzione per finita locazione, al 1 luglio 1998, in danno di UI e LV EL, in ordine al contratto di locazione del piano terreno e di metà cantinato del- l'edificio sito in Terzigno, via Nazionale. Dedusse di avere concordato con UI EL, in occasione della ricostruzione del fabbricato (nel quale la moglie del EL aveva precedentemente condotto due vani, due stanzini ed un capanno) detta locazione, per la quale UI EL avrebbe corrisposto in anticipo il cano- ne ad esso D'IN usufruttuario, assumendo a proprio carico, nella misura di un terzo, le spese di ricostru- zione del fabbricato;
la locazione stessa sarebbe ini- 2 ziata il 1 luglio 1980, essendo terminati i lavori di ricostruzione nel giugno precedente, lavori che per i residui due terzi erano rimasti a carico del nudo pro- prietario AN IE e del D'IN medesimo. Successivamente era divenuta parte conduttrice anche LV EL, che collaborava con il padre nel- l'attività commerciale. Costituitisi, entrambi i resistenti EL conte- starono tale assunto: UI EL, suocero di Anto- nio IE, sostenne di non avere mai stipulato la pretesa locazione, di avere sostenuto per intero (£.700.000.000 circa) le spese di ricostruzione del fabbricato e di avere sottoscritto con il IE una schema di divisione del fabbricato, nel quale era prevista l'attribuzione al EL del piano terra e di metà cantinato. Esperita l'istruttoria, il Pretore adito, con sen- tenza del luglio 1998, accolse la domanda e, per l'effetto, condannò i conduttori EL a rilasciare l'immobile in questione libero da persone e cose. Su gravame dei EL, il Tribunale di Nola, con sentenza in data 6 luglio 1998, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per violazio- ne dell'art.429 c. p. C. e per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione), decidendo nel merito, 3 escluse l'efficacia traslativa del diritto dominicale della scrittura e ritenne l'esistenza del contratto di locazione inter partes, dichiarando risolto lo stesso alla medesima data del 1 luglio 1998. Per la cassazione della menzionata sentenza hanno proposto ricorso UI e LV EL, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso Dome- nico CA AN D'IN. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando in- sufficiente motivazione su un punto decisivo della con- troversia (art.360 n.5 c. p. c.) deducono che il Tribu- nale non aveva affatto motivato l'affermazione contenu- ta nella sentenza, secondo cui potevano dirsi pacifici e non contestati i fatti costitutivi della domanda at- torea (possesso del bene verso corrispettivo). In pro- posito il EL non aveva ammesso di aver contribui- ricostruzione del fabbricato per ilto alle spese di D'IN, mentre, al contrario, aveva documentato di aver anticipato tutte le spese di ricostruzione (700.000.000 circa) d'intesa con AN IE, nudo proprietario e suo genero;
circostanza verosimile, mentre meno attendibile era l'assunta partecipazione dell'usufruttuario alle spese di ricostruzione. Il tri- 4 bunale avrebbe dovuto porre in luce i dati di fatto ac- quisiti al processo e gli argomenti di diritto relati- vi, mentre, al contrario, si era curato di dimostrare unicamente 1'insussistenza del fatto impeditivo della domanda, senza esaminare la fondatezza della domanda medesima. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano vio- lazione dell'art.2697 C.C., in relazione all'art.360 n.3 C. p. C., per avere il giudice di merito ritenuto. provato un fatto, e cioè la pretesa locazione, la cui prova incombeva all'attore D'IN, che, invece, nulla aveva provato al riguardo. Se, poi, dalla motivazione potesse arguirsi che il tribunale avesse dato credito alle dichiarazioni di AN IE, appariva evi- dente la macroscopica contraddizione della sentenza, per avere la medesima (a pag. 6) ritenuto inammissibile o inutilizzabile tale deposizione. I motivi, che stante la loro stretta connessione, esaminati congiuntamente, sono entrambi possono essere fondati. Con riferimento al primo motivo, l'art.360 n. 5 c. C. pur non conferendo, com'è noto, alla Corte di P. cassazione il potere di riesaminare autonomamente il merito della causa, consente, peraltro, di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza 5 کے giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudi- ce del merito. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può e si deve giungere quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice (quale risulta dalla sentenza), che si rilevi incompleto, incoerente e illo- gico. Il che si è verificato nella fattispecie in esa- me, atteso che il giudice di merito ha considerato come pacifico e non controverso il fatto costitutivo della domanda, e cioè la sussistenza del contratto di loca- zione inter partes, senza puntualizzare sulla base di quali elementi di fatto era pervenuto a tale conclusio- ne. Secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, l'unico dato incontroverso, in effetti, costituito dal possesso dell'immobile da parte dei pretesi locato- ri ed attuali ricorrenti. Non altrettanto può dirsi in ordine all'altro fatto costitutivo della domanda, e cioè il pagamento del corrispettivo, posto che, con ri- ferimento allo stesso, il giudice di merito pone in lu- ce soltanto che uno dei due EL avrebbe sopportato i costi di ricostruzione dell'intero edificio, senza peraltro né specificare il relativo importo né indicare se l'accollo fosse stato totale, come sostenuto dai ri- correnti, ovvero solo parziale, come sostenuto dal re- sistente. Orbene, tale essendo la situazione di fatto 6 quale emerge dalla sentenza impugnata, del tutto аро- dittica appare la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di merito, e cioè che l'accollo del costo dei lavori in questione costituisse il pagamento anticipato del canone, con la conseguente configurabilità del con- tratto di locazione. Da ciò discende l'evidente violazione della norma di cui all'art.2697 c.C., in quanto, non essendo stata raggiunta la prova del fatto costitutivo dedotto dal- l'attore, del tutto irrilevante diventa la circostanza, posta in luce dalla sentenza gravata, e cioè che non risultava provato il fatto impeditivo dedotto dagli at- tuali ricorrenti, secondo cui l'accollo del costo dei lavori costituiva adempimento di un contratto con il proprietario IE, avente ad oggetto il trasferi- mento della proprietà di parte dell'immobile in que- stione. In conclusione, il ricorso è accolto, con conse- guente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame del fatto alla Corte di appello di Na- poli, che deciderà anche in ordine alle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di 7 cassazione, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 17 ottobre 2001. Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente Viñorio Douva IL CANCELLIERE 01 Deposnate Cancelleria Gina Gasoli 6.7.02 IL CANCELLIERECT Gina Casoli 109T 129,11 DELLE ENTRATE ROMA 4 LICT 20,66 GIU 200 149.77 AGENZIA Registrato in data CENTOQUARANTANONE/77 TOT. 149,77 versafe c. al n. (euio p. Response DX R 8