Sentenza 20 novembre 2019
Massime • 1
In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2019, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2019 |
Testo completo
04665-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Stefano Mogini Presidente - Sent. n. sez. 1703/2019 UP 20/11/2019 Anna Criscuolo Massimo Ricciarelli R.G.N. 26260/2019 Emilia Anna Giordano -Relatore Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA k sui ricorsi proposti da: UR UI, nato a [...] il [...] AV EA, nato a [...] il [...] LE LV, nato a [...] il [...] FO IN, nato a [...] il [...] NZ LI, nato a [...] il [...] NI TO, nato a [...] il [...] NI MI, nato a [...] il [...] Di PA AN, nata a [...] il [...] IE CI, nato a [...] il [...] FO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2018 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi di UR UI, AV EA, LE LV, FO IN, NZ LI e FO LE e annullare con rinvio la sentenza impugnata, per rideterminazione della pena come da pronuncia n. 40/19 della Corte Costituzionale, previa declaratoria di irrevocabilità della responsabilità penale, in relazione ai 1 s ricorrenti NI TO, NI MI, Di PA AN e IE CI, ricorsi che vanno dichiarati inammissibili nel resto;
uditi per i ricorrenti LE LV, il difensore di ufficio, avvocato Picconi Silvia;
IE CI, l'avvocato Esposito Giuseppe;
per UR UI, l'avvocato Aricò Giovanni e l'avvocato Vannetiello Dario, che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza indicata in epigrafe, resa in esito a giudizio abbreviato, ha ad oggetto i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, escluse le aggravanti del numero delle persone e quella armata, reato ascritto al capo 1 ai ricorrenti EA AV, UI UR, IN FO, LI NZ e LV LE;
i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al comma 6, ascritti ai capi 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 22,24 e 26, per condotte di cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina e crack;
i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ascritti ai capi 3,16,19, 21 e 23; i reati in materia di armi, ascritti ad EA AV ai capi 17 e 18; il reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 ascritto, per quel che qui rileva, a UI UR di cui al capo 27. 2. La Corte di merito:
2.1. in accoglimento della richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a;
--AV EA, in quella di anni dieci e mesi sei di reclusione, in relazione ai capi 1, 5, 6, 7, 17 e 18 unificati in continuazione con il reato associativo di cui al capo 1, e ritenuti gli effetti del concordato limitatamente agli aumenti di pena, reati aventi ad oggetto condotte di cessione di sostanze stupefacenti (tipo cocaina e crack) nonché detenzione di armi ed esplosivi (capi 17 e 18); --TO NI, in quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa per i reati di cui ai capi 10, 11, 12, come ritenuto, e 13, commessi fino al settembre 2015; MI NI, in anni otto di reclusione ed euro ventiseimila di multa per i reati di cui ai capi 10, 12, come ritenuto, 13 e 18, commessi fino al settembre 2015; --AN Di PA, in anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa, in relazione al reato di cui al capo 10,commessi fino a settembre 2015.; 2.2. in esito a dibattimento, con la diminuente del rito abbreviato, ha confermato la condanna di: --LE FO, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui agli artt. 73, comm4, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo 3 ed 2 581 avente ad oggetto la coltivazione di piante di marijuana di cui quattro cadute in sequestro e cessione di stupefacenti della stessa natura, con condotta fino al 22 novembre 2015; --IE CI, in anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 28.666,00 di multa per il reato sub capo 11, limitatamente all'episodio del 10 ottobre 2015. IN FO, con la continuazione, in anni quattro e mesi sei di reclusione, con le concesse circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, in anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati ascrittigli ai capi 1 e 19. --LI NZ, con la continuazione, in anni quattro e mesi sei di reclusione, con le concesse circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, in anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 19; --LV LE, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 23. ---- UI UR, in anni venti di reclusione la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 1, 12, 13, 23 e 27. 3. Gli imputati, con motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., chiedono l'annullamento della sentenza impugnata della quale denunciano plurimi vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale e cumulativi vizi di motivazione. In particolare:
3.1. EA AV: denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'errore materiale che inficia l'intestazione della sentenza ove è riportato il capo di imputazione che lo indica come capo ed organizzatore, ruolo escluso già dalla sentenza di primo grado;
3.2. TO NI, MI NI e AN di PA, con distinti, ma comuni motivi di ricorso, denunciano l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva nonché carenza di motivazione sulla misura della pena determinata. Con comuni motivi di ricorso MI NI e AN Di PA denunciano, altresì, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. non avendo la Corte di merito valutato gli elementi che ne imponevano il proscioglimento;
3.3. LE FO, denuncia vizio di violazione di legge, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato ed alla mancata qualificazione del reato ascrittogli al capo 3 ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e cumulativi vizi di motivazione. I giudici di appello hanno disatteso le richieste della difesa con argomentazioni di pura apparenza, omettendo la valutazione in concreto della offensività della condotta dell'imputato, insuscettibile di arrecare una lesione all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, ovverosia alla salute degli assuntori in assenza di prova della cessione a terzi ed in presenza di una condotta di coltivazione domestica e artigianale, finalizzata a far fronte al fabbisogno personale dell'imputato. La coltivazione avveniva al 3 SA chiuso, in un locale ove non erano predisposti sistemi di irrigazione, fotostimolazione o termoregolazione. Gli elementi acquisiti denotano che ci si trova in presenza di un piccolo spaccio, rudimentale e non organizzato che doveva essere qualificato nell'ipotesi lieve. Tali connotati della condotta e l'occasionalità del fatto giustificavano l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
3.4. CI IE, con il primo motivo denuncia violazione di legge e nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di appello al difensore dell'imputato, avvocato Giuseppe Esposito, che aveva difeso l'imputato in primo grado e depositato i motivi di appello. E' inficiata da nullità assoluta anche la citazione dell'imputato nel giudizio di appello poiché, stante la impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio dichiarato o eletto, impossibilità attestata dalla relata di notifica del decreto, la notifica andava eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quindi presso il difensore e non mediante deposito nella Casa Comunale, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., norma residuale rispetto a quella che regola le notifiche successive alla prima. L'avviso dell'avvenuto deposito, a mezzo raccomandata, non era tempestivo. Con il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione alla posizione subordinata dell'imputato rispetto a quella di TO NI e di AN Di PA ai fini della configurabilità del reato e del trattamento sanzionatorio inflittogli;
3.5. IN FO, denuncia vizio di violazione di legge, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato associativo, in forma di partecipazione, di cui difettano sia l'elemento materiale, una condotta che sul piano causale si pone come contributo alla realizzazione del reato, sia l'elemento psicologico. Brevissimo, sul piano temporale, è stato il coinvolgimento nella vicenda e la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 e, conseguentemente della condotta partecipativa in quella di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. 309 cit.. Il reato di cui al capo 19 andava qualificato come fatto lieve tenuto conto del carattere rudimentale e non organizzato dell'attività di spaccio, condotta alla quale ineriscono peculiari modalità di fatto (come quello di adottare accorgimenti per evitare il rinvenimento dello stupefacente) e che non sono di per se rivelatori di particolari modalità organizzative valutabili a carico dell'imputato. Anche la occasionalità della condotta depone per la riconducibilità del fatto all'ipotesi attenuata;
3.6. LI NZ, denuncia vizio di violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 che la Corte di merito, anche in presenza di rinuncia ai motivi di impugnazione nel merito, avrebbe dovuto rilevare di ufficio poiché l'attività svolta dal NZ non era esclusivamente illecita;
l'attività illecita aveva ad oggetto piccoli quantitativi di stupefacente e si è svolta in un limitato arco temporale. Anche lo spaccio non occasionale è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 denegata avuto riguardo ai precedenti penali ed alle caratteristiche della non occasionalità della condotta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale devono essere oggetto di scrutinio, ai fini del giudizio di minima offensività, i plurimi 4 sors indici recati dalla norma e non è decisivo solo quello della reiterazione delle condotte illecite. Violazione di legge, in relazione all'art. 85 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione inficiano anche la conclusione di conferma delle sanzioni accessorie (divieto di espatrio e sospensione per anni tre della patente di guida) inflitte in primo grado, misure che sono state oggetto di immotivata conferma avendo la Corte distrettuale modificato solo la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici, sostituendo a quella perpetua la pena temporanea. Vi è, comunque, contrasto tra motivazione, ove si conferma nel resto la sentenza, e dispositivo;
3.7. LV LE, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato in mancanza di prova sugli elementi strutturali del reato;
3.8. UI UR, Motivo n. 1: la Corte distrettuale ha pretermesso l'esame delle deduzioni difensive che investivano la corretta individuazione del ricorrente come il UI variamente nominato dal momento che con tale nome proprio è individuabile anche altro imputato;
ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate trascurandone la erroneità e equivocità di alcune travisando le altre e omettendo la valutazione di quelle a discarico, evidenze, queste diffusamente illustrate nei motivi di appello ha incongruamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore MA RI, aventi contenuto generico con riguardo alla persona dell'imputato; non ha valutato la estraneità del ricorrente alle operazioni di lavorazione della droga, all'occultamento ed ha erroneamente ricondotto alla fattispecie associativa condotte al più valutabili come reato di cessione continuato;
non ha esaminato la ricorrenza dell'affectio societatis in capo all'imputato, elemento soggettivo smentito dai contrasti insorti con EA AV e lo ha ritenuto, indebitamente, coinvolto nel pestaggio di IE TI. Non ha valutato gli elementi negativi emersi e, cioè, che alcun sequestro era mai stato effettuato a suo carico e che non ne risulta il coinvolgimento alla luce delle intercettazioni sulla utenza personale. Viola il disposto di cui all'art. 521 cod. pen. la condanna per reato associativo nella quale viene valorizzato il suo ruolo di capo avendo organizzato i turni di lavoro, aspetto che non figura nella contestazione;
Motivo n. 2: analoghi vizi inficiano la condanna per il reato di cui al capo 12, non essendovi certezza ai fini della individuazione e della genericità del suo coinvolgimento, dimostrato attraverso il contenuto di conversazioni intercettate inter alios. Generici sono i riferimenti alla qualità e quantità dello stupefacente e la condotta poteva essere sussunta nella fattispecie attenuata;
Motivo 3: erronea è la ricostruzione della Corte territoriale della conversazione intercettata, in relazione al reato di cui al capo 13, poiché non viene valorizzato che TO e MI NI, dopo avere convenuto un appuntamento con il ricorrente, furono sottoposti ad un controllo di polizia che non condusse al rinvenimento di droga;
Motivo n. 4: erronea, in punto di individuazione dell'imputato, è la condanna in relazione al reato di cui al capo 23; 5 бы у Motivo n. 5: la Corte distrettuale, in relazione al reato di cui al capo 27, si attarda nella ricostruzione in fatto, omettendo di indagare la ricorrenza del dolo, che la fattispecie incriminatrice richiede specifico, e la circostanza che i beni erano stati intestati al proprietario dei terreni e, dunque, non ad un mero intestatario formale;
Motivo n. 6: errore nell'applicazione della contestata recidiva specifica poiché la condanna per reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 era stata dichiarata estinta per effetto del positivo esperimento dell'affidamento in prova;
l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva non è stato motivato né la Corte di merito ha motivato, limitandosi ad esporre mere formule di stile, diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche e trascurando che, durante la pregressa detenzione, il ricorrente era stato destinatario di liberazione anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata, con le precisazioni indicate nel prosieguo, deve essere annullata relativamente alle posizioni degli imputati AN Di PA, TO NI, MI NI, AV EA, IE CI e UI UR. Sono inammissibili i ricorsi proposti da LV LE, LE FO, IN FO e LI NZ. Può agevolmente rilevarsi, dal contenuto del Ritenuto in fatto, che, a fronte della definizione con il rito abbreviato nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata è articolata in differenti esiti decisori all'esito del dibattimento in grado di appello svoltosi attraverso più udienze: accanto alla posizione degli imputati che hanno definito la posizione con il cd. concordato di pena in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si pone, infatti, quella degli imputati che si sono avvalsi del rito ordinario e di altri che hanno, invece, rinunciato ai motivi di impugnazione ovvero ad alcuni dei motivi di impugnazione.
2. Ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva impongono di esaminare le posizioni dei ricorrenti LV LE, LE FO, IN FO e LI NZ i cui ricorsi sono inammissibili. Solo per completezza deve rilevarsi che i reati in materia di stupefacenti ascritti a LV LE, LE FO, IN FO e LI NZ sono tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e, pertanto, sono estranei all'operatività della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. La inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascuno, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
2.1. LV LE, è stato condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. 309/1990) e 23 (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). La Corte di merito, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla 6 бы дs recidiva, riconosciuta la continuazione, ha individuato la pena base in quella di anni dieci di reclusione, per il reato di cui al capo 1, pena aumentata di anni quattro e mesi due per la continuazione, pena poi ridotta all'inflitto per il rito. Il ricorrente, con motivi di ricorso sottoscritti personalmente, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati in mancanza di prova sugli elementi strutturali delle fattispecie ascrittegli. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Né rileva, a fronte dell'espressa dichiarazione di ricorso personale dell'imputato contenuta nell'atto di impugnazione, che la sottoscrizione del ricorrente sia stata autenticata dal difensore di fiducia, dal momento che la vidimazione di autenticità della sottoscrizione assolve a funzione diversa da quella della redazione dell'atto di impugnazione, riservata alla parte attraverso le forme espressamente previste dall'art. 613 cod. proc. pen. (Sez. 6, Ordinanza n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv.274221).
2.3. Anche il ricorso di LE FO, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo 3, è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato. Vale, per il ricorrente, il principio in diritto indicato trattando il ricorso di LV LE, non senza rilevare che non è sufficiente a ricondurre l'attribuibilità dell'atto di impugnazione al difensore legittimato, la circostanza che l'atto sia redatto su carta intestata del difensore stesso, che ha sottoscritto, con la precisazione è autentica, i motivi atteso che testualmente la dichiarazione di impugnazione, fin dall'incipit dell'atto, è univocamente riconducibile alla espressione di volontà dell'imputato.
2.4 Ad identiche conclusioni, essendo stato l'atto di impugnazione sottoscritto dall'imputato, deve pervenirsi con riguardo alla posizione di IN FO, riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 19 (reato ex all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990).
2.5. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di LI NZ, condannato, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati ascrittigli ai capi 1 e 19. Dalla sentenza e dal verbale di udienza si rileva che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, aveva rinunciato ai motivi di merito, ad eccezione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. SHS 7 Va ricordato che, in via generale, la rinuncia, anche solo limitata ad alcuni dei motivi di impugnazione, secondo i principi informatori tipici del secondo grado di giudizio, è pienamente rispondente alla logica dispositiva ed alla struttura delle impugnazioni, ove sono fortemente accentuati i poteri delle parti e tale rinuncia è, per principio assolutamente pacifico, irretrattabile formandosi il giudicato sui relativi punti della decisione con conseguente indeducibilità delle questioni in sede di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682). La rinuncia ai motivi di merito comporta la indeducibilità nell'odierno giudizio dei motivi, concernenti la responsabilità, sorte processuale alla quale sono destinate anche le ulteriori deduzioni difensive che investono, solo in sede di legittimità non avendo costituito oggetto di impugnazione nel merito, l'applicazione della pene accessorie di cui all'art. 85, d.P.R. 309/1990. La denuncia del vizio di violazione di legge, per aspetti che non comportano una nullità assoluta ed insanabile delle statuizioni accessorie che non avevano costituito oggetto di impugnazione delle correlative statuizioni recate dalla sentenza di primo grado, non è infatti proponibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., né è censurabile, per omessa motivazione, la decisione dei giudici di appello (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577) che si sono limitati a sostituire, per effetto della nuova determinazione della pena principale, la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con la interdizione temporanea.
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN Di PA, TO NI, MI NI e EA AV.
3.1. La Corte di merito, per TO NI e MI NI, ha ritenuto corretta la determinazione della pena indicata dalle parti che, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio prevalenza sull'aggravante e sulla recidiva, hanno individuato la pena base in quella di anni otto di reclusione ed euro ventiseimila di multa, pena poi aumentata, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in quote eguali per ciascuno dei reati satellite, fino ad anni dodici di reclusione ed euro trentanovemila di multa, pena poi ridotta per il rito abbreviato. Per AN Di PA, la pena, individuata in anni otto di reclusione ed euro ventiseimila di multa, è stata dapprima ridotta a quella di anni sei di reclusione ed euro ventunomila di multa, per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e poi all'inflitto, per la diminuente del rito abbreviato. E' assorbente in questa sede il rilievo che, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata il 13 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - contestato agli odierni imputati nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di 8 бы. questa Corte (sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali del citato art. 73, comma 1, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale, anche nel caso in cui l'oggetto della statuizione sia costituito dal solo trattamento sanzionatorio. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la rivalutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata nel caso in esame sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto su pena base detentiva di anni otto di reclusione - successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza del giudice delle leggi, illegalità che travolge l'intero contenuto dell'accordo, anche in relazione agli aumenti di pena a titoli di continuazione (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717).
3.2. A conclusione analoga, di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, deve pervenirsi con riguardo alla posizione di EA AV. Per EA AV la Corte ha ritenuto gli effetti del concordato limitatamente agli aumenti stabiliti per la continuazione fra reati. Vi è in atti una richiesta scritta di applicazione della pena concordata e in udienza il ricorrente ed il difensore hanno ribadito la rinuncia ai motivi di appello di rito e di merito in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990 precisando di avere concordato con il Procuratore generale l'aumento di pena, ex art. 81 cod. pen., in anni tre e mesi tre di reclusione, ridotti per il rito ad anni due e mesi due di reclusione. La Corte ha dato atto (cfr. pag. 33), della rinuncia ai motivi di impugnazione in rito e di merito relativamente al capo 1 e del concordato di pena convenuto tra il Procuratore generale e il difensore dell'imputato in merito all'aumento di pena per la continuazione fra reati;
ha poi motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che non erano acquisiti in atti elementi per una positiva valutazione e non essendo sufficiente la sola condizione di incensuratezza, quindi, individuata la pena base per il reato sub capo 1 in quella di anni dodici e mesi sei di reclusione, ha aumentato la pena nella misura di anni tre e mesi nove di reclusione, poi ridotta, per il rito, all'inflitto, misura della pena all'evidenza diversa da quella dell'accordo convenuto tra le parti. Rileva il Collegio che il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, ascritto all'imputato al capo 1 della rubrica e per il quale è intervenuta rinuncia ai motivi di impugnazione, di rito e di merito, è fra quei reati che non consentono la definizione del procedimento mediante concordato di pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen., cionondimeno il Procuratore generale e il difensore dell'imputato, sono addivenuti alla richiesta 9 SAIN di pena concordata, pena che, tuttavia, è stata determinata dalla Corte distrettuale in termini diversi da quelli concordati tra le parti, sia pure in sede di computo della pena ai fini della continuazione. Il giudice di appello, non ha altra scelta se non quella tra conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, secondo la previsione espressa recata dal terzo comma dell'art. 599 cod. proc. pen., secondo un principio che questa Corte aveva già affermato, in tema di cd. patteggiamento in appello, ritenendo vincolante per il giudice la pena finale nella sua integrità (cfr. Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino A e altri, Rv. 213676). Da tanto consegue, ad avviso del Collegio, l'annullamento della decisione nella sua totalità, quindi l'annullamento senza rinvio e con una statuizione che travolge anche la (intervenuta) rinuncia ai motivi di impugnazione in appello sul reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, poiché il negozio processuale convenuto fra le parti è unitario innestandosi l'applicazione della pena concordata tra le parti sulla rinuncia, ancorchè questa sia relativa ad un reato escluso dal novero di quelli definibili con la richiesta di pena concordata in appello. Il procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede un negozio giuridico complesso attraverso il quale le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi e, prosegue la norma citata, se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. E' proprio la valenza del "concordato sui motivi", attraverso il meccanismo della rinuncia, più che quella di applicazione della pena, la caratteristica dell'istituto in esame ad essere stata evidenziata nella Relazione al disegno di legge n. 2798/C - presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 23 dicembre 2014 e base della novella -, valenza sottolineata per giustificare la reintroduzione, con modifiche, dell'istituto (ribattezzato nella prassi come patteggiamento in appello>>), già disciplinato negli artt. 599, commi 4 e 5 e 602, comma 2, dell'originario codice di rito. Vero è che la rinuncia, anche solo limitata ad alcuni dei motivi di impugnazione, secondo i principi informatori tipici del secondo grado di giudizio, è pienamente rispondente alla logica dispositiva ed alla struttura delle impugnazioni, ove sono fortemente accentuati i poteri delle parti e tale rinuncia è, per principio assolutamente pacifico, irretrattabile, formandosi il giudicato sui relativi punti della decisione ma, diversamente dalle conclusioni raggiunte trattando la posizione del coimputato NZ, nel caso del AV il Collegio di appello si trovava di fronte ad una manifestazione di volontà complessa, articolata attraverso la rinuncia ai motivi di impugnazione, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, e coeva richiesta di applicazione di pena concordata. La giurisprudenza di questa Corte, formatasi sotto la vigenza del cd.patteggiamento in appello, ne aveva valorizzato la natura pubblicistica affermando che, per la sua validità era necessario che le parti appellanti rinunciassero a tutti i motivi non rientranti nella categoria di quelli per i quali si è chiesto concordemente l'accoglimento, in guisa da esaurire tutto il devolutum (cfr. Sez. 6, 10 SAI n. 6011 del 01/04/1996, Lanzalotta ed altri, Rv. 205032), pena la nullità di un accordo parziale che, nei motivi rinunciati e nella pena concordata, non lo esaurisse. Esaminando, in particolare, l'accordo sui motivi di appello, le Sezioni Unite avevano affermato che le parti, attraverso l'istituto di cui all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Ritiene pertanto il Collegio che, a prescindere dalla impugnabilità, attraverso il ricorso per cassazione, della rinuncia ai motivi di impugnazione nel caso in cui questi concernano un reato escluso dall'applicabilità del concordato di pena in appello, e, dunque, emessa in violazione di legge (sul punto si è affermato che l'imputato deve dedurre la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza stessa, cfr. Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani Martin, Rv. 275948) non è possibile, pena la creazione di un istituto di natura ibrida che si colloca al di fuori del sistema processuale, ammettere che la rinuncia ai motivi di impugnazione riguardante un reato escluso da quelli per i quali è applicabile il concordato di pena in appello, sia considerata come del tutto autonoma e, pertanto, irretrattabile ove la rinuncia sia collegata, come nel caso in esame, al concordato di pena tra imputato e Procuratore generale: ne consegue che, a mente del comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., richiesta e rinuncia, che vincolano il giudice all'applicazione della pena nella misura indicata dalle parti, perdono effetto. La decisione impugnata, con riguardo alla posizione di EA AV, deve pertanto essere annullata tout-court, di guisa che le parti sono rimesse davanti al giudice di appello nella posizione in cui si trovavano prima di adire il concordato.
3.3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla posizione di CI IE. Fondato, infatti, è il primo motivo di ricorso per vizio processuale ed il cui accoglimento preclude ad ulteriori valutazioni di questa Corte sui restanti motivi di ricorso sia in rito (l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato) che nel merito. Il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di appello al difensore dell'imputato, avvocato Giuseppe Esposito, difensore che aveva espletato il mandato difensivo a favore del IE nel corso del giudizio di primo grado e depositato i motivi di appello. Rileva il Collegio che nel decreto di citazione in appello si dà atto che l'imputato era difeso dall'avvocato Giuseppe Esposito e dall'avvocato Francesco Napolitano. Non risulta, tuttavia, né dalla sentenza di primo grado nè dai motivi di appello depositati in atti che l'avvocato Francesco Napolitano, che difendeva altri imputati, sia stato difensore di fiducia anche del 11 58.1 IE, difeso, quindi, unicamente dall'avvocato Giuseppe Esposito che non ha ricevuto l'avviso della fissazione del giudizio in appello poiché le relate di notifica a mezzo PEC dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello risultano spedite a vari avvocato Giuseppe Esposito ma non sono associate al codice fiscale del destinatario avvocato Giuseppe Esposito, difensore del IE, associazione che, come noto, consente la univoca identificazione del destinatario in caso di omonimia. A ciò deve aggiungersi che nell'udienza in appello non è mai comparso l'avvocato Giuseppe Esposito, né l'imputato, al quale è stato nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen.. Il rituale avviso al difensore di fiducia è, infatti, dovuto e la relativa omissione dà luogo a nullità, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di impugnazione avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato e, pertanto, a partecipazione soltanto facoltativa delle parti (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi Rv. 242850), omissione che dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154).
6. Il ricorso di UI UR, che per più aspetti incorre nella inammissibilità, è fondato limitatamente ai rilievi che investono il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 27, alla recidiva ed alla determinazione della pena: consegue che, fermo il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, ad eccezione di quello sub capo 27, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio su tali capi e punti, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
6.1. Sono indeducibili in questa sede, perché ampiamente versate in fatto e meramente reiterative di rilievi dedotti dinanzi ai giudici di appello, disattesi con congrua motivazione dai giudici di appello, le censure difensive svolte nei motivi sub 1, 2, 3 e 4. 6.1.1.La difesa contesta la individuazione del ricorrente come il UI al quale si faceva riferimento nelle conversazioni intercettate, nome questo associato anche ad altro imputato, e così il contributo dell'imputato nell'attività di organizzazione e direzione del traffico di sostanze stupefacenti e il suo coinvolgimento nei singoli reati fine. A questo riguardo il ricorso, che in più punti ripercorre il contenuto delle conversazioni intercettate, insiste nella riproposizione dei motivi di appello che erano incentrati sul sistematico smembramento dei dati processuali a carico dell'imputato, dati dei quali viene proposta una inammissibile, sul piano logico prima che giuridico, lettura atomistica e frazionata in guisa da rendere addirittura incomprensibile, ove volesse seguirsi la difesa su questo terreno, il contenuto delle conversazioni e delle risultanze probatorie che, sinteticamente la Corte di merito ha enucleato e che ha efficacemente valutato, senza incorrere in aporie 12 дан logiche, ai fini della individuazione dell'imputato. Questi era il titolare della Tenuta UR, eletta a stabile luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e di lavorazione della materia prima, sotto la copertura dello svolgimento di una lecita attività di mini zoo nella quale erano presenti vari punti di ristoro e pub, attività illecite che le risultanze delle intercettazioni, i controlli effettuati sugli acquirenti all'uscita dalla tenuta e le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia, MA RI, hanno ricostruito univocamente consentendo anche di individuare l'odierno ricorrente come il vero regista delle attività illecite che avevano luogo nella struttura. Ben ha precisato, la sentenza impugnata, che la presenza del sistema di videosorveglianza e l'accessibilità alla tenuta attraverso vari varchi e cancelli, erano funzionali allo svolgimento dell'attività illecita ponendo gli acquirenti, che potevano anche consumare la droga all'interno della tenuta ove si trovava una roulotte adibita allo scopo, e le attività di smercio, al riparo da possibili interventi delle Forze dell'ordine. Risulta che, in una occasione, proprio il ricorrente aveva intimato ad uno dei dipendenti (IN FO), di andare a controllare l'esterno della struttura (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) avendo notato la presenza di un'autovettura dei Carabinieri. Funzionale allo scopo illecito era anche lo svolgimento di un'attività aperta al pubblico (sia pure con le descritte modalità e cautele) per giustificare l'andirivieni di persone e, così, la possibilità di occultare (in varie zone della tenuta) lo stupefacente che l'imputato ed i sodali erano soliti nascondere riponendolo in barattoli, dopo averlo lavorato, operazione, questa, inequivocabilmente attestata dal contenuto di alcune conversazioni intercettate.
6.1.2. Secondo la sentenza impugnata, le risultanze delle intercettazioni, dalle quali emergono i continui riferimenti dei correi impegnati nell'attività di procacciamento ed approntamento della droga da smerciare e l'impegno del UR nella predisposizione dei turni di servizio, della tenuta della contabilità, della retribuzione degli associati, convalidano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che aveva indicato la Tenuta come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti varie, in particolare fumo, crack e cocaina e UI UR (individuato anche con il soprannome con il quale era noto nell'ambiente) come responsabile delle attività illecite che vi svolgevano. Ragionevolmente la sentenza impugnata ha escluso che il ricorrente fosse impegnato, secondo la tesi sostenuta dalla difesa, unicamente nell'organizzazione delle attività lecite della Tenuta vuoi perché, rilevano i giudici di appello, non sono emersi elementi che, in positivo, rimandino all'organizzazione lecita della attività svolte dai correi (in mancanza di documentazione in tal senso) vuoi perché estremamente significative, ai fini del coinvolgimento dell'imputato nell'attività illecita, sono alcune delle conversazioni intercettate e INGERENZA che denotano la ingestione diretta di UI UR nella gestione dell'attività illecita. Emblematica, in tal senso, secondo la sentenza impugnata la conversazione (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata) relativa alla richiesta di spiegazione di UI UR in merito alla scomparsa di alcuni barattoli, contenenti droga;
la sua partecipazione all'episodio di pestaggio di IE TI, avvenuto all'interno della Tenuta, partecipazione riferita da almeno due 13 testi i quali lo hanno individuato come colui che aveva ordinato il pestaggio del TI;
il contenuto della conversazione intervenuta tra EA AV e AT TT, durante la quale - lo TT riferiva dell'affermazione del UR secondo la quale, se arrestati, non avrebbe pagato loro nemmeno l'avvocato, e che la Corte distrettuale ha letto come una minaccia rivolta ai sodali alla luce della prassi, ricorrente nei reati associativi, secondo la quale è il capo a pagare le spese di difesa dei sodali. Correttamente la Corte di merito ha valorizzato, ai fini della condotta di organizzazione, l'ingerimento di UI UR nell'acquisizione dello stupefacente, convalidato altresì dalla sua partecipazione ai reati fine ascrittigli ai capi 12, 13 e 23. 6.1.3.A questo riguardo sono ineccepibili le conclusioni alle quali è pervenuta lo Corte distrettuale sia in merito alla identificazione del ricorrente, come destinatario delle forniture di cui al capo 12, che alla natura e qualità dello stupefacente trattato poiché, al di là del linguaggio criptico utilizzato dagli autori delle conversazioni (TO NI e AN Di PA in un caso e TO NI e CI IE nell'altro caso) gli inequivoci riferimenti a procedure di assaggio e analisi (nelle conversazioni del 13 maggio 2015) ed allo sfrido nell'altra (la conversazione del 5 ottobre 2015) rinviano allo stupefacente e a non modiche quantità (il riferimento è a 4 grammi su 50 ovvero a 8 su 100). Anche in relazione alle cessioni di cui al capo 13, la Corte napoletana ha ricostruito il contenuto delle conversazioni intercettate e l'esito (negativo) della perquisizione ai NI offrendo una lettura logica e coerente delle risultanze investigative che comprovano la esecuzione di una pluralità di cessioni tra l'8 ottobre 2015 e il 19 ottobre 2015 ed il coinvolgimento del UR sono attestati non solo attraverso l'intervento dei sodali che agiscono in suo nome (come EA AV in occasione della consegna del giorno 8 ottobre) ma comprovati in forza dell'incontro diretto convenuto con l'odierno imputato in occasione del controllo di Polizia al quale erano stati sottoposti MI ed TO NI, in vista della consegna del 13 ottobre 2015. La difesa ha evidenziato l'esito negativo del controllo, scattato dopo che i NI avevano convenuto un appuntamento con UI UR, per evidenziare come la consegna non potesse avere ad oggetto droga, dal momento che non ne era stata rinvenuta al momento della perquisizione. Il mancato rinvenimento dello stupefacente è stato logicamente ricostruito e spiegato dai giudici napoletani (cfr. pag. 28) attraverso le osservazioni degli imputati i quali avevano evidenziato, nel corso delle conversazioni intercettate, la loro "fortuna” dovuta al fatto che, invece di eseguire la consegna, avevano deciso di verificare di persona se il UR fosse veramente interessato alla fornitura della droga, sostanza alla quale, al di là del linguaggio criptico, rinviano tutte le conversazioni intercettate ed il cui contenuto non è riferibile a consegne di carne macellata o legna che, secondo i NI, era oggetto dei loro commerci con UI UR. Le conclusioni dei giudici di merito, nella ricostruzione ed interpretazione delle conversazioni, non offrono il fianco ad alcun rilievo critico che, per assumere rilevanza in 14 questa sede deve tradursi in un apprezzamento connotato da manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale la ricostruzione della conversazione intercettata è recepita (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'EA ed altri, Rv. 268389) tanto più che la valenza lecita, allegata dalla difesa dell'imputato, non ha trovato riscontro alcuno nelle attività di indagine e, anzi, è smentita dalla valutazione di tutto il complesso probatorio che ha ricostruito l'attività di spaccio organizzato allestita presso la Tenuta UR. Anche in relazione al reato sub capo 23 (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata) la Corte distrettuale ha confermato la individuazione dell'imputato come mandante dell'acquisto di un chilogrammo di hashish acquisto curato dal AV e dal LE evidenziando che il - riferimento alle istruzioni per il trasporto rimanda inequivocabilmente alla persona dell'imputato (indicato dai correi come Gigino) in forza del rapporto di sovraordinazione di cui il UR godeva nel gruppo e che non era riconducibile a nessuno degli altri imputati aventi tale nome. Le valutazioni della Corte di merito sono ineccepibili al pari della conclusione che i fatti ascritti al UR non possono essere inquadrati, per nessuna delle fattispecie ascritte e, soprattutto, in relazione al reato di cui al capo 12, nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Vi osta non solo il riferimento a quantitativi obiettivamente incompatibili con il giudizio di minore allarme sociale connesso al piccolo spaccio, ma, soprattutto, la ricostruzione delle concrete modalità e circostanze dei fatti che sono riconducibili, per come ampiamente evincibile dalla ricostruzione dei giudici di merito, all'allestimento, presso la Tenuta UR, di una vera e propria centrale di spaccio nella quale oltre all'occultamento e smercio (particolarmente organizzato e schermato dietro il paravento di un'attività lecita) si svolgevano le attività di cottura e preparazione della droga (significative le conversazioni riportate a pag. 21 della sentenza impugnata).
6.1.4. Come anticipato la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente all'affermata responsabilità di UI UR in relazione al reato di cui al capo 27, art. 12 quinquies della legge 356 del 1992, per la intestazione fittizia, in capo ad EA AV, dei suoli individuati alle particelle numero 80, 152, 236 del foglio mappale 1 del Comune di Saviano ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Si tratta di tre particelle facenti parte della Tenuta UR, ubicata in Saviano alla via Torquato Tasso n. 35/B luogo di residenza dell'imputato che occupa un immobile posto all'interno della particella n. 81, foglio n.
1. Le descritte particelle sono state acquistate da UI UR all'esito delle trattative intercorse con il precedente proprietario dei terreni, trattative che sono documentate dalle conversazioni intercettate, nel corso delle quali è lo stesso imputato, interessato direttamente all'acquisto, ad indicare la venditore che "deve intestarle sempre allo stesso cristiano" (ovvero EA AV). Le particelle in questione fanno parte della Tenuta UR, nella quale il ricorrente vive stabilmente da anni e dove ha eseguito anche lavori edilizi abusivi ed eletta, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, a luogo di stabile spaccio. 15 был Indiscussa, quindi, la materialità del reato, corretto appare, da parte della Corte distrettuale, anche l'inquadramento dogmatico del dolo che deve sorreggere la condotta, ovvero il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 6, Sentenza n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705), dolo che, pur prescindendo dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, si risolve nella prova della finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. A questo fine, tuttavia, la motivazione della Corte distrettuale risulta carente e contraddittoria a fronte del rilievo della difesa secondo il quale il ricorrente avrebbe in realtà intestato i beni al AV perché in debito verso la Gestline e, dunque, per sottrarli alla pretese del concessionario del servizio di esattoria. Carente, perché meramente assertivo, a fronte della precisa deduzione difensiva, è il riferimento alla mancanza di prova a riguardo, ma, soprattutto, la motivazione si rivela contraddittoria nella parte in cui ha poi valorizzato, ai fini del dolo specifico, la più ampia consapevolezza dell'imputato di eludere le forme di aggressione patrimoniali da parte dello Stato in conseguenza delle condotte illecite perpetrate. Non sfugge che tale affermazione si pone in aperto contrasto con la finalità elusiva specifica che necessariamente deve connotare l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 12 quinquies citato dal momento che individua la finalità dell'imputato di eludere qualsivoglia forma di aggressione patrimoniale e non quella specifica in materia di misure di prevenzione patrimoniale.
6.1.5. In relazione al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato rileva il Collegio che anche se contenuto nella misura di un terzo ( misura che evoca la recidiva cd. generica di cui al comma 1 dell'art. 99 cod. pen.), in effetti la Corte di merito ha ritenuto operativa la recidiva contestata, ovvero la recidiva reiterata e specifica ma non ha esaminato il rilievo della difesa sulla intervenuta estinzione, per effetto del positivo esperimento dell'affidamento in prova, della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 né ha motivato, se non in termini generici ed assertivi, l'applicazione in concreto dell'aumento di pena per la recidiva e le ragioni ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Costituisce, infatti, principio affermato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251688) quello secondo il quale l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva e la necessità di uno specifico dovere di motivazione in punto di recidiva, motivazione con la quale si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ancorato alla ricorrenza della recidiva reiterata e specifica, non soddisfa l'onere di specifica motivazione sul 16 punto, motivazione che richiede una valutazione strutturata non solo agli elementi oggettivi della condotta e della materialità dei fatti ma degli aspetti soggettivi suscettibili di determinare un negativo apprezzamento sulla capacità a delinquere e, fra questi, la recidiva, ma solo in quanto questa, correttamente inquadrata nei suoi elementi costitutivi, sia indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale. Deve, infine, essere riesaminato l'aumento di pena praticato in sede di continuazione, in relazione ai reati di cui ai capi 12 e 13, aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla luce della sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale, illustrata al punto 3.1. del Considerato in diritto, tenuto conto della incidenza della pronuncia di incostituzionalità e del regime di maggior favore per il reo che viene a determinarsi in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione fra reati (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di PA AN, NI TO, NI MI e AV EA e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE CI e, limitatamente al delitto di cui al capo 27, alla recidiva e alla determinazione della pena, nei 541 confronti di UR UI e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di UR UI. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità del UR per i reati a lui ascritti diversi da quello di cui al capo 27. Dichiara inammissibili i ricorsi di LE LV, FO LE, FO IN e NZ LI che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2019 Il Consigliere relatoreTerelatore Il Presidente Stefano Mogini Emilia Anna Giordano п OP DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 FEB 2020 EMAI IL CANCELLERE E. IA Di LA 17