Sentenza 28 febbraio 2006
Massime • 1
In materia di disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero, il decreto con il quale il Questore intima allo straniero di allontanarsi dal territorio dello Stato, di cui all'art. 14, comma quinto-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif., deve essere adottato nella sussistenza delle condizioni previste, che devono essere accertate dal giudice penale in sede di sindacato sulla legittimità dell'atto presupposto, ma non deve essere specificamente ed analiticamente motivato, in quanto ha carattere attuativo del decreto prefettizio di espulsione; infatti, esso costituisce una modalità esecutiva alternativa, rispetto all'accompagnamento coattivo immediato alla frontiera, ed è residuale, rispetto alla possibilità di restringimento presso un centro di permanenza temporanea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2006, n. 9285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9285 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 28/02/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 248
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 041907/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) LL ZA JO IB, N. IL 25/11/1983;
avverso SENTENZA del 23/09/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/9/2005 il Tribunale di Genova in composizione monocratica ha assolto, all'esito di giudizio abbreviato, LA ZA GE IB dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, ritenendo che, essendo il provvedimento del
Questore privo di motivazione in ordine all'impossibilità di eseguire l'espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera, l'ordine di allontanamento fosse atto viziato e da disapplicare e che, conseguentemente, il reato contestato fosse insussistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Genova deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, rilevando come nella specie l'obbligo motivazionale fosse stato assolto e come fosse illogico ritenere intaccate le garanzie di difesa dell'imputato a seguito dell'adozione di un provvedimento incidente sulla mera libertà di circolazione e non già sulla libertà personale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'intimazione di allontanamento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, nel testo introdotto dalla L. n. 189 del 2002, art. 13, e la cui inosservanza trova nella specie la sanzione di cui al comma 5 ter, nel testo attualmente vigente, viene configurata come strumento - di attuazione del decreto espulsivo - alternativo all'accompagnamento coattivo immediato (costituente modalità "normale" di esecuzione D.Lgs. citato, ex art. 13, comma 4) e residuale rispetto alle esigenze o possibilità di temporaneo restringimento presso il CPTA.
L'intimazione stessa, stante il suo carattere attuativo del decreto prefettizio di espulsione e come da questa Corte già rammentato (cfr. Cass. sez. 1^ pen. sent. n. 40299/2003), non deve essere assistita da specifica ed analitica motivazione al proposito, ma deve essere adottata nella rigorosa sussistenza delle presupposte condizioni, ovviamente accertande dal Giudice penale in sede di sindacato sulla legittimità dell'atto presupposto (esistenza del decreto prefettizio di espulsione, non ricorrenza dell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5). Va precisato invero che non sussiste, secondo ragionevolezza, alcuna possibilità di imporre la motivazione sulla scelta della "alternativa" - intimazione in luogo della espulsione coattiva - meno afflittiva sullo status libertatis: non si vede infatti perché mai l'Amministrazione dovrebbe giustificare la propria scelta di non addurre con la forza alla frontiera l'espellendo, ma di intimargli l'autonomo allontanamento, comprovando la sussistenza di condizioni sulle quali (ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1) la prova è imposta nei soli casi in cui si ricorra alla coazione del trattenimento presso il CPTA. con connessa incidenza sullo status libertatis dello straniero (casi nei quali è infatti espressamente prevista la convalida innanzi al Giudice di Pace D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 3 e 4, come modificati dalla L. n. 271 del 2004).
Se dunque per l'adozione dell'intimazione non occorre in alcun modo una motivazione sulla mancata adozione della modalità espulsiva di tipo coattivo (necessaria - come si è detto - solo in caso di adozione della misura, anch'essa coercitiva, del trattenimento), le condizioni afferenti il mancato o decorso trattenimento presso CPTA vanno, di contro, certamente enunciate e devono indiscutibilmente essere verificate, stante il chiaro tenore del citato D.Lgs., art. 14, comma 5 bis (che indica appunto quali soli presupposti dell'intimazione - oltre naturalmente alla legittimità del provvedimento espulsivo - l'impossibilità di trattenimento presso il CPTA ovvero l'inutile decorso dei termini di permanenza nel centro), richiamato dal seguente comma 5 ter contemplante la relativa sanzione penale, ma senza che sia dato al Giudice ordinario alcun controllo sugli assetti organizzativi e sulle scelte amministrative della P.A., spettandogli invece il controllo sul corretto esercizio della scelta in termini di scrutinio dei sintomi di eventuale eccesso di potere. Di quanto sopra non ha tenuto conto il Tribunale di Genova che, nulla osservando in termini negativi in punto di motivazione sul mancato trattenimento dello straniero presso un centro di trattenimento, ha lamentato esclusivamente la carenza di motivazione in ordine alla mancata adozione della espulsione immediata: e di qui la fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore Generale.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006